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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 36686/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PALERMO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso, la conferma delle statuizioni civili, e deposita conclusioni scritte e nota spese.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso, la conferma delle statuizioni civili e deposita conclusioni scritte e nota spese.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Assise di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del 6/7/2021 della Corte di Assise di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo per l'omicidio pluriaggravato - dall'avere agito contro la vittima legata da relazione affettiva, con premeditazione e dall'avere approfittato di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa - della convivente [OSCURATO:PERSONA], colpita da un colpo di fucile in direzione del capo mentre ella dormiva nel proprio letto; fatto commesso in Albignano di Truccazzano (Milano), il 19 aprile 2020.

1.1. Con la sentenza di appello è stata esclusa la premeditazione, non ritenendosi raggiunta la piena prova della ricorrenza di tale aggravante, ferma restando la pena dell'ergastolo, nonché le pene accessorie e le statuizioni civili, per le quali non vi era stata contestazione da parte dell'imputato.

1.2. La vicenda - nel suo nucleo essenziale, un tipico "femminicidio" - era stata motivata da conflittualità insorte nel corso del rapporto personale tra l'imputato e la vittima, la quale aveva manifestato la volontà di porre fine alla relazione, ed è incontestata nella sua ricostruzione fattuale e giuridica.

2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico articolato motivo di impugnazione, diretto a censurare il vizio della motivazione, ritenuta contraddittoria e manifestamente illogica sul punto della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2.1. Il ricorrente si duole del diniego delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., ritenendo contraddittoria la motivazione che, da un lato ha escluso la sussi- stenza della premeditazione, dall'altro ne ha recuperato l'essenza per negare le invocate attenuanti, laddove ha affermato che «certamente deve ritenersi che egli (l'imputato) si fosse comunque già prospettato la possibilità di compiere il delitto ed abbia anche, in qualche modo, preordinato lo stesso, con conseguente particolare intensità del dolo».

2.2. Inoltre, si censura che le Corti territoriali non abbiano valutato gli elementi positivi attribuibili al Vena, trascurando che l'art. 133 cod. pen. impone al giudice un'attenta valutazione della condotta anche successiva al reato.

In particolare, si deplora che i giudici del merito non abbiano valorizzato la resipiscenza dell'imputato, il quale si era presentato spontaneamente ai Carabinieri subito dopo il delitto, assumendo un atteggiamento collaborativo.

Si contesta che Vena fosse stato mosso da un intento utilitaristico e dalla necessità di evitare la latitanza, poiché in tal caso avrebbe potuto non rendere 2 ut confessione ed attendere lo sviluppo delle indagini, il cui esito era tutt'altro che scontato.

Inoltre, l'imputato ha ripetutamente chiesto scusa ai familiari della Cità, esprimendo sincero pentimento, nonché ha provveduto nei limiti delle sue possibilità a risarcire il danno subìto dai medesimi congiunti; infine, ha assunto una condotta processuale collaborativa, prestando il consenso all'acquisizione dell'intero fascicolo delle indagini.

In conclusione, ritiene il ricorrente che entrambe le Corti si siano espresse laconicamente, valorizzando la mera gravità del fatto, desunta da argomenta- zioni illogiche e contraddittorie.

2.3. Con motivi aggiunti trasmessi digitalmente in data 27/1/2023, la difesa dell'imputato ha ribadito le argomentazioni poste a sostegno del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.

1.1. L'unico articolato motivo di impugnazione concerne la negazione delle circostanze attenuanti generiche.

In particolare, il ricorso si duole del recupero di elementi attinenti alla premeditazione - aggravante però esclusa per carenza di prova - ed indebitamente valorizzati al fine di escludere le invocate attenuanti, costituenti l'unico modo per evitare la pena dell'ergastolo.

L'assunto è manifestamente infondato.

La Corte di Assise di secondo grado ha distinto chiaramente i due piani di valutazione, illustrando i dubbi in ordine alla possibilità di ravvisare con certezza la premeditazione, attesa la ricorrenza di segni di contraddizione rispetto al saldo proposito omicida.

Tuttavia, ha valorizzato alcuni elementi della condotta del Vena - quali l'apposizione di legami alla porta del garage onde impedire l'accesso di estranei; la preparazione dei fucili, spostati dalla collocazione usuale ed armati in precedenza, il ritrovamento di proiettili nel soggiorno, dentro il divano, e della fodera del fucile dietro un armadio; le minacce rivolte alla Cinà se non avesse desistito dall'idea di interrompere la relazione, nonché ad eventuali nuovi compagni della medesima - ritenendoli rivelatori della prospettata eventualità di commettere il delitto, in tali modi e termini preordinato, così da attribuire particolare intensità al dolo omicida.

In tale impostazione non vi è alcuna commistione di concetti, ma puntuale analisi delle emergenze probatorie che sostanziano la preordinazione omicidiaria, situazione che l'elaborazione giurisprudenziale ha sempre tenuto nettamente distinta dalla premeditazione, illustrando gli elementi di discrimine tra i due diversi atteggiamenti mentali.

In tale prospettiva, si è affermato che «In tema di omicidio, la mera preordinazione del delitto, intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a quest'ultima immediatamente precedente, non è sufficiente a integrare l'aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni e dell'opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive» (Sez. 1, n. 37825 del 29/4/2022, Tiscornia, Rv. 283512; Sez. 1, n. 5147 del 14/7/2015, dep. 2016, Scanni, Rv. 266205).

Tale distinzione ontologica, però, non esclude che le attività preparatorie di un omicidio possano condurre ad apprezzare un dolo più intenso rispetto a quello immediato o d'impeto, come hanno inteso i giudici di secondo grado, all'uopo correttamente valorizzando concreti elementi di fatto.

Ne consegue che deve escludersi ogni pretesa riesumazione della premeditazione sotto mentite spoglie, avendo l'impugnata sentenza corretta- mente individuato una mera preordinazione del delitto, dalla quale hanno inferito una particolare intensità del dolo.

1.2. Ulteriori elementi per la negazione delle attenuanti generiche - espressi in un intero paragrafo della sentenza, da pag. 28 a pag. 31 - sono stati individuati nella personalità particolarmente pericolosa del Vena, quale emergente dalla vicenda in esame, con riguardo alle minacce rivolte alla donna ed estese ad eventuali nuovi compagni della medesima, e alla pervasiva presenza imposta alla Cità nella sua abitazione, ove l'imputato si era trattenuto per la gran parte del mese di aprile 2020, fino all'omicidio.

La Corte territoriale ha anche valorizzato il precedente penale per lesioni personali inferte alla moglie del Vena, [OSCURATO:PERSONA], durante il periodo della loro separazione, vicenda che presentava tratti comuni con quella in esame, esprimendo anch'essa un intento punitivo in danno della partner che intendeva interrompere la convivenza coniugale.

Ancora, si è rilevata la mirata scelta dell'arma con la quale colpire la vittima, un fucile a canna che - utilizzato da vicino - avrebbe avuto un effetto micidiale e devastante, come in effetti avvenuto, in quanto la rosata dei proiettili aveva provocato lo sfacelo del cranio e della parte superiore del volto della donna: sul punto, l'impugnata sentenza ha escluso che Vena versasse in uno stato di "cortocircuito emotivo", rimarcando invece la condizione di piena lucidità mentale, emergente dalla precisa preparazione dell'omicidio, dalla scelta del tempo di notte, quando la vittima dormiva inerme nella sua stanza, dalla condotta successiva al delitto, con la telefonata esplicativa ed organizzativa al figlio e la presentazione ai Carabinieri.

Anche quest'ultimo elemento non si è ritenuto favorevole all'imputato, essendo stato dettato dalla considerazione di non avere alternative, se non quella di rendersi latitante, e dall'urgenza di accreditare una versione della vicenda a sé favorevole, quale quella di avere sparato senza intenzione di uccidere la vittima.

Pertanto, logica è stata la presa di posizione negativa dei giudici di merito quanto al valore della confessione resa nell'immediatezza, in quanto è consolidato il principio per cui «È legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con l'esplicita valorizza- zione negativa dell'ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza» (Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Lucaioli e altro, Rv. 271454).

Infine, è stata espressamente considerata, con eguale esito negativo, anche la disponibilità all'acquisizione di atti delle indagini, valutando la Corte di Assise di appello che tale condotta processuale poteva risultare utile anche a scopi difensivi.

La ricapitolazione in questa sede degli argomenti illustrati dai giudici di merito per il diniego delle invocate attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. è stata volutamente minuziosa, allo scopo di motivare la inammissibilità totale della dedotta doglianza, per la sua ripetitività e per la connotazione marcatamente fattuale e rivalutativa del ricorso in esame.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.

Atteso l'oggetto della presente impugnazione, diretta non a contestare la responsabilità ex delicto, bensì un elemento accessorio incidente soltanto sulla misura della pena, deve essere rigettata l'istanza di liquidazione presentata dalle costituite parti civili, a causa dell'insussistenza di un interesse civile tutelabile (Sez.

F, n. 1019 del 13/09/2012, dep. 2013, Antonini e altri, Rv. 254291; Sez. 2, n. 29424 del 29/11/2017, dep. 2018, Canale, Rv. 273018).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.Rigetta la domanda delle parti civili di liquidazione delle spese di costituzione e rapprese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PALERMO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso, la conferma delle statuizioni civili, e deposita conclusioni scritte e nota spese. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso, la conferma delle statuizioni civili e deposita conclusioni scritte e nota spese. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Assise di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del 6/7/2021 della Corte di Assise di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo per l'omicidio pluriaggravato - dall'avere agito contro la vittima legata da relazione affettiva, con premeditazione e dall'avere approfittato di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa - della convivente [OSCURATO:PERSONA], colpita da un colpo di fucile in direzione del capo mentre ella dormiva nel proprio letto; fatto commesso in Albignano di Truccazzano (Milano), il 19 aprile 2020. 1.1. Con la sentenza di appello è stata esclusa la premeditazione, non ritenendosi raggiunta la piena prova della ricorrenza di tale aggravante, ferma restando la pena dell'ergastolo, nonché le pene accessorie e le statuizioni civili, per le quali non vi era stata contestazione da parte dell'imputato. 1.2. La vicenda - nel suo nucleo essenziale, un tipico "femminicidio" - era stata motivata da conflittualità insorte nel corso del rapporto personale tra l'imputato e la vittima, la quale aveva manifestato la volontà di porre fine alla relazione, ed è incontestata nella sua ricostruzione fattuale e giuridica. 2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico articolato motivo di impugnazione, diretto a censurare il vizio della motivazione, ritenuta contraddittoria e manifestamente illogica sul punto della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.1. Il ricorrente si duole del diniego delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., ritenendo contraddittoria la motivazione che, da un lato ha escluso la sussi- stenza della premeditazione, dall'altro ne ha recuperato l'essenza per negare le invocate attenuanti, laddove ha affermato che «certamente deve ritenersi che egli (l'imputato) si fosse comunque già prospettato la possibilità di compiere il delitto ed abbia anche, in qualche modo, preordinato lo stesso, con conseguente particolare intensità del dolo». 2.2. Inoltre, si censura che le Corti territoriali non abbiano valutato gli elementi positivi attribuibili al Vena, trascurando che l'art. 133 cod. pen. impone al giudice un'attenta valutazione della condotta anche successiva al reato. In particolare, si deplora che i giudici del merito non abbiano valorizzato la resipiscenza dell'imputato, il quale si era presentato spontaneamente ai Carabinieri subito dopo il delitto, assumendo un atteggiamento collaborativo. Si contesta che Vena fosse stato mosso da un intento utilitaristico e dalla necessità di evitare la latitanza, poiché in tal caso avrebbe potuto non rendere 2 ut confessione ed attendere lo sviluppo delle indagini, il cui esito era tutt'altro che scontato. Inoltre, l'imputato ha ripetutamente chiesto scusa ai familiari della Cità, esprimendo sincero pentimento, nonché ha provveduto nei limiti delle sue possibilità a risarcire il danno subìto dai medesimi congiunti; infine, ha assunto una condotta processuale collaborativa, prestando il consenso all'acquisizione dell'intero fascicolo delle indagini. In conclusione, ritiene il ricorrente che entrambe le Corti si siano espresse laconicamente, valorizzando la mera gravità del fatto, desunta da argomenta- zioni illogiche e contraddittorie. 2.3. Con motivi aggiunti trasmessi digitalmente in data 27/1/2023, la difesa dell'imputato ha ribadito le argomentazioni poste a sostegno del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. 1.1. L'unico articolato motivo di impugnazione concerne la negazione delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, il ricorso si duole del recupero di elementi attinenti alla premeditazione - aggravante però esclusa per carenza di prova - ed indebitamente valorizzati al fine di escludere le invocate attenuanti, costituenti l'unico modo per evitare la pena dell'ergastolo. L'assunto è manifestamente infondato. La Corte di Assise di secondo grado ha distinto chiaramente i due piani di valutazione, illustrando i dubbi in ordine alla possibilità di ravvisare con certezza la premeditazione, attesa la ricorrenza di segni di contraddizione rispetto al saldo proposito omicida. Tuttavia, ha valorizzato alcuni elementi della condotta del Vena - quali l'apposizione di legami alla porta del garage onde impedire l'accesso di estranei; la preparazione dei fucili, spostati dalla collocazione usuale ed armati in precedenza, il ritrovamento di proiettili nel soggiorno, dentro il divano, e della fodera del fucile dietro un armadio; le minacce rivolte alla Cinà se non avesse desistito dall'idea di interrompere la relazione, nonché ad eventuali nuovi compagni della medesima - ritenendoli rivelatori della prospettata eventualità di commettere il delitto, in tali modi e termini preordinato, così da attribuire particolare intensità al dolo omicida. In tale impostazione non vi è alcuna commistione di concetti, ma puntuale analisi delle emergenze probatorie che sostanziano la preordinazione omicidiaria, situazione che l'elaborazione giurisprudenziale ha sempre tenuto nettamente distinta dalla premeditazione, illustrando gli elementi di discrimine tra i due diversi atteggiamenti mentali. In tale prospettiva, si è affermato che «In tema di omicidio, la mera preordinazione del delitto, intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a quest'ultima immediatamente precedente, non è sufficiente a integrare l'aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni e dell'opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive» (Sez. 1, n. 37825 del 29/4/2022, Tiscornia, Rv. 283512; Sez. 1, n. 5147 del 14/7/2015, dep. 2016, Scanni, Rv. 266205). Tale distinzione ontologica, però, non esclude che le attività preparatorie di un omicidio possano condurre ad apprezzare un dolo più intenso rispetto a quello immediato o d'impeto, come hanno inteso i giudici di secondo grado, all'uopo correttamente valorizzando concreti elementi di fatto. Ne consegue che deve escludersi ogni pretesa riesumazione della premeditazione sotto mentite spoglie, avendo l'impugnata sentenza corretta- mente individuato una mera preordinazione del delitto, dalla quale hanno inferito una particolare intensità del dolo. 1.2. Ulteriori elementi per la negazione delle attenuanti generiche - espressi in un intero paragrafo della sentenza, da pag. 28 a pag. 31 - sono stati individuati nella personalità particolarmente pericolosa del Vena, quale emergente dalla vicenda in esame, con riguardo alle minacce rivolte alla donna ed estese ad eventuali nuovi compagni della medesima, e alla pervasiva presenza imposta alla Cità nella sua abitazione, ove l'imputato si era trattenuto per la gran parte del mese di aprile 2020, fino all'omicidio. La Corte territoriale ha anche valorizzato il precedente penale per lesioni personali inferte alla moglie del Vena, [OSCURATO:PERSONA], durante il periodo della loro separazione, vicenda che presentava tratti comuni con quella in esame, esprimendo anch'essa un intento punitivo in danno della partner che intendeva interrompere la convivenza coniugale. Ancora, si è rilevata la mirata scelta dell'arma con la quale colpire la vittima, un fucile a canna che - utilizzato da vicino - avrebbe avuto un effetto micidiale e devastante, come in effetti avvenuto, in quanto la rosata dei proiettili aveva provocato lo sfacelo del cranio e della parte superiore del volto della donna: sul punto, l'impugnata sentenza ha escluso che Vena versasse in uno stato di "cortocircuito emotivo", rimarcando invece la condizione di piena lucidità mentale, emergente dalla precisa preparazione dell'omicidio, dalla scelta del tempo di notte, quando la vittima dormiva inerme nella sua stanza, dalla condotta successiva al delitto, con la telefonata esplicativa ed organizzativa al figlio e la presentazione ai Carabinieri. Anche quest'ultimo elemento non si è ritenuto favorevole all'imputato, essendo stato dettato dalla considerazione di non avere alternative, se non quella di rendersi latitante, e dall'urgenza di accreditare una versione della vicenda a sé favorevole, quale quella di avere sparato senza intenzione di uccidere la vittima. Pertanto, logica è stata la presa di posizione negativa dei giudici di merito quanto al valore della confessione resa nell'immediatezza, in quanto è consolidato il principio per cui «È legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con l'esplicita valorizza- zione negativa dell'ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza» (Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Lucaioli e altro, Rv. 271454). Infine, è stata espressamente considerata, con eguale esito negativo, anche la disponibilità all'acquisizione di atti delle indagini, valutando la Corte di Assise di appello che tale condotta processuale poteva risultare utile anche a scopi difensivi. La ricapitolazione in questa sede degli argomenti illustrati dai giudici di merito per il diniego delle invocate attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. è stata volutamente minuziosa, allo scopo di motivare la inammissibilità totale della dedotta doglianza, per la sua ripetitività e per la connotazione marcatamente fattuale e rivalutativa del ricorso in esame. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. Atteso l'oggetto della presente impugnazione, diretta non a contestare la responsabilità ex delicto, bensì un elemento accessorio incidente soltanto sulla misura della pena, deve essere rigettata l'istanza di liquidazione presentata dalle costituite parti civili, a causa dell'insussistenza di un interesse civile tutelabile (Sez. F, n. 1019 del 13/09/2012, dep. 2013, Antonini e altri, Rv. 254291; Sez. 2, n. 29424 del 29/11/2017, dep. 2018, Canale, Rv. 273018). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.Rigetta la domanda delle parti civili di liquidazione delle spese di costituzione e rapprese
Sentenza Cassazione n. 36686/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris