CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 33128/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -già ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -già resistente- relativamente alla pronuncia di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 24406/2024 depositata 11 settembre 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono ex art. 391 - bis e 287 c.p.c., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., contro l’ordinanza di questa Corte dell’11 settembre 2024, n. 24406, nella parte concernente la liquidazione delle spese di lite, eccedente a dire delle ricorrenti il massimo liquidabile. [OSCURATO:PERSONA] 2. ― Il ricorso è fondato sugli argomenti che seguono: « V.1 L’errore che affligge il dispositivo della Ordinanza in punto di liquidazione delle spese, quantificate in € 40.000,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, è del tutto evidente, ove si consideri: (i) come chiaramente esplicitato nel ricorso, sia in sede di dichiarazione di valore, che nella formulazione delle conclusioni (sopra riportate), il valore della controversia era pari ad € 2.000.000,00, questa avendo ad oggetto la sola domanda di risarcimento derivante dalla violazione da parte della Banca dell’art. 119 TUB (circostanza peraltro riportata anche a p. 8 della Ordinanza); (ii) per le cause di valore fino a € 2.000.000,00, le tabelle allegate al D.M. 55/2014, anche nella versione aggiornata risultante dal D.M. 147/2022, fissano per i giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione, per tutte le fasi processuali (studio, introduttiva e decisionale) un compenso complessivo di € 18.206,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, secondo i parametri medi; (iii) nel caso di specie, peraltro, il grado di difficoltà certamente non significativo del giudizio (la Banca si è difesa con controricorso di appena 12 pagine), e lo svolgimento della udienza di discussione in camera di consiglio, risultano circostanze tali da giustificare l’applicazione dei parametri minimi, oltre ad almeno il dimezzamento dei compensi in relazione alla fase decisionale, ciò che porta ad un compenso complessivo di € 8.025,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA. V.2 La liquidazione contenuta nel dispositivo della Ordinanza non è in alcun modo giustificabile (ed infatti non si rinviene sul punto alcuna motivazione), dovendosi peraltro considerare: (i) stante il valore della controversia fissato in € 2.000.000,00, la liquidazione dei compensi in € 40.000,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, si pone ben al di là dei parametri massimi, ed a ben vedere corrisponde esattamente alla liquidazione che si avrebbe, in base ai parametri medi, per una controversia con valore tra gli 8 e i 16 milioni di Euro, che supera di molte volte la domanda formulata dalle Sigg.re Gelli in sede di legittimità; (ii) costituisce principio pacifico quello per cui “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura” (così Cass. Civ. Sez. VI, 29.9.2022 n. 28325; nello stesso senso, ex multis, Cass. Civ. Sez. II, 22.7.2022 n. 22956; Cass. Civ. Sez. III, 7.3.2022 n. 7349; Cass. Civ. Sez. III, 7.1.2021 n. 89; Cass. Civ. Sez. VI, 2.12.2020 n. 27462; Cass. Civ. Sez. VI, 12.9.2018 n. 22151; Cass. Civ. Sez. VI, 31.1.2017 n. 2386). V.3 Alla luce di quanto sopra, è doveroso ritenere che il Collegio, nel rendere una liquidazione delle spese abnorme e non supportata da alcuna motivazione, abbia semplicemente errato nello scrivere la cifra, ad esempio aggiungendo uno “zero”, ciò alternativamente configurando: (i) un errore di calcolo, così definito “Per errore di calcolo aritmetico emendabile con il procedimento di correzione si intende l’erronea utilizzazione e applicazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici esattamente determinati e non contestati, ovvero l’errore nell’individuazione delle operazioni da compiere e nell’ordine in cui queste debbano susseguirsi” (così ex multis Cass. Civ. Sez. I, 7.10.2005 n. 23704); oppure: (ii) un errore materiale, così definito “Deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi” (così ex multis Cass. Civ. Sez. I, 26.9.2011 n. 19601). Ad ogni modo, indipendentemente dal venire in rilievo l’una o l’altra fattispecie, si ritiene indispensabile che il Collegio ponga rimedio alla abnorme liquidazione contenuta del dispositivo, essendo contrario ai principi base dell’ordinamento, non ultimo al diritto di difesa costituzionalmente garantito, che un soggetto, che agisce in buona fede in giudizio, debba sostenere esborsi per spese legali in alcun modo preventivabili, spese liquidate oltre i valori massimi ed in assenza di motivazione. V.4 Per completezza, si ritiene di dover escludere che il denunciato vizio dia luogo ad una ipotesi di c.d. errore di fatto revocatorio, emendabile con il diverso procedimento di revocazione». [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il ricorso va respinto. 3.1. ― La domanda di correzione poggia, oltre che sulla dichiarazione di valore fatta dal difensore ed indirizzata al funzionario di cancelleria, dichiarazione priva di rilievo per i fini della liquidazione delle spese di lite (Cass. n. 12770 del 2023; Cass. n. 13145 del 2025), sulla formulazione delle conclusioni prese nel ricorso per cassazione, con le quali, assumono le ricorrenti, la domanda risarcitoria sarebbe stata limitata all’importo di due milioni di euro, importo rispetto al quale la liquidazione delle spese sarebbe stata effettuata in misura eccedente il massimo riferito allo scaglione applicabile. 3.2. ― Va allora anzitutto evidenziata l’erroneità del presupposto da cui il ricorso per correzione muove, e cioè quello della limitazione della domanda alla somma or ora indicata. Le ricorrenti hanno difatti chiesto che «accertato il grave inadempimento della Banca… agli obblighi di cui all’art. 119 d.lgs. 385/1993», la banca medesima fosse condannata «per l’effetto … a pagare in favore delle signore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 2.000.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia anche all’esito di liquidazione in via equitativa»: domanda che le ricorrenti hanno chiesto fosse accolta con pronuncia di merito della Corte, non essendo a loro dire necessari ulteriori accertamenti, e solo in subordine previo rinvio al giudice di merito (pagina 33 del ricorso per cassazione). Ebbene, l’articolo 5 del decreto 10 marzo 2014, n. 55, sotto la rubrica: «Determinazione del valore della controversia», stabilisce che: «Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa ― salvo quanto diversamente disposto dal presente comma ― è determinato a norma delcodice di procedura civile…». È dunque agevole ricordare che, facendo applicazione dell’articolo 10 c.p.c., in caso di domanda della rivalutazione in aggiunta alla somma capitale ed agli interessi sino al momento della proposizione della domanda, essa rivalutazione si cumula, ai sensi del secondo comma della menzionata disposizione, con il capitale e gli interessi (tra le tante Cass.28 agosto 2020, n. 17991), neppure potendosi dubitare che, nella specie, la domanda di condanna, in via di cassazione sostitutiva, al pagamento della somma «di € 2.000.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria» fosse inequivocamente riferita agli accessori maturati alla data di proposizione del ricorso per cassazione contenente la domanda medesima (senza dire che lo scaglione fino a due milioni di euro risulterebbe comunque superato anche considerando soltanto interessi e rivalutazione maturati all’atto della originaria introduzione della lite, dovendosi per di più in tal caso computare gli accessori sull’importo originariamente richiesto di complessivi 11 milioni e mezzo di euro). Va da sé che alla domanda avente ad oggetto l’importo di due milioni di euro formulata nel ricorso per cassazione occorreva aggiungere, per l’individuazione dello scaglione al quale parametrare la liquidazione delle spese di lite, la maturata rivalutazione e gli interessi legali nell’arco temporale computato a far data dal consumarsi della condotta di inadempimento addebitata alla banca, collocata nell’aprile 2011 come risulta dall’ordinanza di cui è stata chiesta la correzione, per non aver ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 119 del testo unico bancario. 3.3. ― Ciò basta alla reiezione dell’istanza di correzione, dal momento che, come ricordato dalle stesse ricorrenti nella parte della loro istanza prima trascritta, la liquidazione delle spese entro i limiti minimo e massimo è insindacabile e rimessa alla discrezionalità del giudice, con l’ulteriore ovvia conseguenza che spetta alla parte che deduce l’esorbitanza della liquidazione rispetto al massimo circostanziare in qual modo si sia concretizzato il superamento della liquidazione massima consentita in difetto di specifica motivazione, individuando anzitutto, e correttamente, lo scaglione applicabile ed il relativo importo massimo liquidabile: individuazione che nella specie è dunque mancata. 3.4. ― Ma, al di là di quanto precede, merita aggiungere che, tenuto conto di rivalutazione ed interessi sull’importo chiesto nel ricorso per cassazione, si perviene ad un importo eccedente i tre milioni e quattrocentomila euro, al quale parametrare la liquidazione delle spese di lite avuto riguardo, ovviamente, al criterio del disputatum, versandosi in ipotesi di rigetto (tra le tante Cass. n. 28417/2018, n. 22462/2019, n. 10984/2021), e senza che possa ascriversi alcun rilievo alla formula «ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia» (come già ritenuto dalla giurisprudenza e poi confermato da Cass., sez. un., n. 20805/2025). Ora, i massimi previsti per lo scaglione di riferimento, anche senza considerare la maggiorazione per deposito di memoria illustrativa (articolo 4, comma 10 quater, del decreto 10 marzo 2014, n. 55), nelle tre fasi, sono i seguenti: € 18.685,00, € 12.279,00 ed € 9.610,00, sicché il totale ammonta ad € 40.574,00. 3.5. ― Vi è poi una ulteriore considerazione da compiere. Il citato primo comma dell’articolo 5 del decreto 10 marzo 2014, n. 55, stabilisce nel suo ultimo inciso che: «In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma delcodice di procedura civile o alla legislazione speciale ». Nel nostro caso, risulta evidente, alla lettura dell’ordinanza contro la quale è stata diretta l’istanza di correzione, che i primi due mezzi miranti a censurare la dichiarazione di inammissibilità del«motivo di impugnazione relativo alla domanda risarcitoria per violazione dell’art. 119 TUB», come pure il terzo, investivano in realtà l’intero thema decidendum dedotto nel giudizio di merito, dal momento che il comportamento della banca, dedotto come riottoso a fronte dell’istanza di consegna della documentazione richiesta, costituiva il fondamento della complessiva domanda spiegata dalle Gelli, come riassunta nell’ordinanza menzionata al