CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022
Cassazione n. 41865/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4 febbraio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al reato di cui all'art.337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, con .riferimento specifico .alla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., la Corte territoriale ha osservato che gli agenti operanti erano interessati per finalità di indagine ai contatti telefonici dell'imputato e non, di contro, alle sue informazioni personali potenzialmente ricavabili dal cellulare; analoghi conclusioni valgono altresì in relazione all'aumento di pena per la recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]