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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 43564/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] e in sost. dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Macerata con la quale gli imputati erano stati condannati, rispettivamente [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione, perché ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 416 comma 2 cod.pen., per avere partecipato ad un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi fiscali attuate mediante interposizioni, nell'acquisto e nella cessione di prodotti petroliferi in esenzione del pagamento Iva, di società cartiere emittenti fatture per operazioni soggettivamente inesistenti a favore degli acquirenti finali (capo 1), del correlato reato di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo 2) e, il solo [OSCURATO:PERSONA], del reato di cui all'art. 2 digs 10 marzo 2000, n. 74, in concorso con D'[OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, per avere indicato nella dichiarazione Iva dell'anno 2016, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente ine:sistenti, elementi passivi fittizi per C 1.116.827,25 (capo 9).

Con la medesima sentenza, il Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Macerata ha disposto la confisca per equivalente nei confronti degli imputati della somma di C 21.865.119,03 e della somma di C 1.116.827,25 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e condannato il [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separato giudizio.

2. Avverso la sentenza di condanna hanno presentato separati ricorsi gli imputati, a mezzo del loro difensore di fiducia, e ne hanno chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso.

2.1. Il ricorso dell'avv.

M. Faiulli, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce i seguenti motivo di ricorso. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla motivazione apparente e mancata risposta ai motivi di censura in relazione al profilo dell'identificazione dell'imputato, alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato associativo, dell'elemento soggettivo e della sua partecipazione, nonché erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 416 cod.pen. e art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, dovendosi qualificare il fatto ai sensi dell'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.

In sintesi, deduce il ricorrente che la corte territoriale avrebbe reso una motivazione meramente apparente che non consente di rinvenire l'iter logico giuridico seguito dai giudici nella risposta ai motivi di doglianza in appello che avevano censurato, in primo luogo, l'identificazione del ricorrente nel "Giovanni" indicato nelle intercettazioni telefoniche in assenza di altri elementi atti ad identificarlo, tenuto conto che sono coinvolti nel procedimento penale ben tre soggetti di nome Giovanni, sul ruolo di amministratore di fatto delle società [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] srl, e, in secondo luogo, la partecipazione del ricorrente nell'associazione a delinquere e finanche la sussistenza stessa di un'associazione a delinquere finalizzata alle frodi fiscali in luogo di una mera ipotesi di concorso nel reato continuato.

La sentenza sarebbe priva di una effettiva motivazione essendo quella resa meramente apparente.

In ogni caso i fatti dovrebbero essere inquadrati nella diversa disposizione di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 in quanto si sarebbe trattato di un mero omesso versamento delle imposte da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla carenza di motivazione con riferimento alla doglianza dedotta in appello sull'erroneità della disposta confisca per equivalente e sulla determinazione del quantum confiscato.

La Corte territoriale avrebbe reso una motivazione laconica mediante richiamo a quanto riferito per il coimputato [OSCURATO:PERSONA] senza rispondere ai motivi di impugnazione in ordine all'erronea disposta confisca per equivalente dimenticando la specifica doglianza difensiva sul punto.

La sentenza di primo grado aveva disposto la confisca per equivalente a carico dell'imputato di somme ingenti relative a vicende non collegate alla condotta dell'imputato sulla base del principio di diritto secondo cui, nell'ipotesi in cui più persone concorrono nel reato, in ragione del carattere della confisca la stessa può addebitarsi a ciascuno dei partecipanti anche per l'intera entità del valore conseguente, riconoscendo la legittimità del provvedimento di confisca dei beni in sequestro per un valore equivalente all'intero importo dell'utile del reato in capo ad uno solo dei diversi indagati concorrenti nella contestata ipotesi criminosa.

Tale principio non sarebbe condivisibile e in quanto, per il ricorso alla confisca per equivalente, non sarebbe sufficiente che lo spossessamento coattivo sia riferito solo ai beni o al denaro del valore corrispondente all'utilità economica ricavata dal reato, ma occorre anche che la stessa sia maturata in capo al patrimonio del soggetto che viene colpito dalla misura ablativa poiché tale sanzione patrimoniale non può interessare il patrimonio del responsabile in misura superiore rispetto a quanto ottenuto a mezzo della condotta delittuosa.

Per tali ragioni la disposta confisca non potrebbe eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura della quota di prezzo di profitto da lui ricavato dalla commissione del reato. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'omessa risposta in relazione alla doglianza svolta con riguardo alle statuizioni civili, carenza di prova tra la condotta dell'imputato e l'evento dannoso in capo alla parte civile costituita.

2.2. Il ricorso dell'avv.

G. Toraldo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce i seguenti motivi di ricorso. -Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla motivazione apparente e mancata risposta ai motivi di censura con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato associativo e della sua partecipazione.

La corte territoriale non avrebbe assolto all'onere di motivazione che deve sorreggere ogni provvedimento, e in particolare non avrebbe risposto alle censure difensive che si appuntavano sulla insussistenza della materialità dei fatti e di una specifica volontà da parte dell'imputato di agire in società con gli altri partecipi nel reato associativo e nei reati fine tributari (primo e secondo motivo di ricorso). - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione Illogicità della motivazione in relazione all'elemento oggettivo e soggettivo del reato associativo nonché dei reati fine tributari, violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dei delitti di cui agli artt. 416 e art. 2 e 8 cligs 10 marzo 2000, n. 74.

Omessa qualificazione dei fatti quale violazione dell'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (terzo e quarto motivo di ricorso) La Corte territoriale avrebbe reso una motivazione contraddittoria, confermando la responsabilità dell'imputato, in assenza di una piattaforma di prova idonea.

Il compendio probatorio raccolto in giudizio secondo cui l'imputato avrebbe preso parte a un meccanismo fraudolento finalizzato all'acquisto di carburanti, con evasione dell'iva, attraverso una fornitura esente iva da parte della raffineria o deposito e l'acquisto di una società cartiera che poi vendeva ad un distributore stradale che, mediante l'emissione di una fattura per operazione soggettivamente inesistente, consentiva l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto che non veniva versato dalle società interposte cartiere, era fondato su una indimostrata cessione sotto costo, meramente ipotizzata dalla Guardia di Finanza che non avrebbe trovato riscontro probatorio.

Il ricorrente sarebbe stato ritenuto partecipe dell'associazione a delinquere nella doppia veste di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] e di amministratore di diritto della società [OSCURATO:PERSONA] e srl, della quale D'[OSCURATO:PERSONA] era considerato amministratore di fatto.

La sentenza impugnata avrebbe sul punto reso una motivazione manifestamente illogica nella ricostruzione dello status societario e del ruolo de [OSCURATO:PERSONA], oggetto di specifica doglianza difensiva irrisolta nella sentenza impugnata.

Ulteriore criticità motivazionale sarebbe configurabile nella attribuzione della figura di partecipe del ricorrente in quanto amministratore di fatto della società cartiera venditrice e di legale rappresentante della società acquirente destinataria finale del prodotto prolifero tale, situazione che avrebbe una significativa ricaduta sul capo 2) dell'imputazione e correlato capo 9).

La sentenza impugnata avrebbe illogicamente ritenuto la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di diritto e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, in un contesto nel quale operava quale amministratore di fatto D'[OSCURATO:PERSONA], sicchè egli, non intervenendo nella gestione sociale non poteva rispondere dei reati commessi dal reale gestore della società ovvero il D'Agostino.

Infine, non sarebbe stato dimostrato lo scopo di commettere una seria indeterminata di reati, elemento rilevante per distinguere il reato associativo dal mero concorso di persone nel reato, tenuto conto che il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] era quello del mero gestore del distributore di Martinsicuro, di cui il D'Agostino è l'amministratore di fatto.

Al più potrebbe ravvisarsi la diversa ipotesi di reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 in relazione alla società venditrice terza, avendo egli versato l'iva quale acquirente alla venditrice che poi avrebbe omesso il versamento.

Infine, dal compendio intercettato risulterebbe che il reale gestore della [OSCURATO:PERSONA] srl era il D'Agostino che conversava al telefono con l'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA]. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla carenza di motivazione con riferimento alla doglianza dedotta in appello sull'erroneità della disposta confisca per equivalente e sulla determinazione del quantum confiscato (quinto e sesto motivo di ricorso).

Il motivo ripercorre le ragioni di diritto esposte nel motivo dell'[OSCURATO:PERSONA] a cui si rinvia (vedi supra). - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'omessa risposta con riferimento alla doglianza svolta con riguardo alle statuizioni civili, carenza di prova tra la condotta dell'imputato e l'evento dannoso in capo alla parte civile costituita (settimo motivo di ricorso). - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla carenza di motivazione in relazione alla mancata risposta sulla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 114 cod.pen. 3.

Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

4. Deve, in primo luogo, rammentarsi il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldla con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello ( Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735).

Tale principio va condiviso con la precisazione, rilevante nel caso di specie, che, l'integrazione delle motivazioni tra le sentenze conformi di primo e di secondo grado, può operare in quanto l'impugnazione si limita a riproporre questioni di fatto o di diritto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice e prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, Acampa, Rv. 278611 - 01).

Proprio la genericità estrinseca e la riproposizione di questioni già risolte correttamente dal giudice del primo grado, consente l'integrazione della motivazione della sentenza impugnata con quella di primo grado che si saldano tra loro costituendo un unico complesso argomentativo.

5. Passando alla disamina dei singoli ricorsi, risulta inammissibile quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Il primo articolato motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'identificazione del predetto nel soggetto intercettato di nome Giovanni, alla sua partecipazione all'associazione a delinquere, quale amministratore di fatto delle società cartiere interposte negli acquisti intracomunitari in evasione dell'iva e finanche della stessa configurabilità del reato associativo, appare sotto tutte le prospettazioni manifestamente infondato e privo della specificità estrinseca.

Sotto un primo profilo, la censura in relazione all'identificazione del ricorrente non si confronta con la ratio decidendi.

I giudici del merito (cfr. pag. 108 sentenza GUP) hanno rilevato che dall'intercettazione dell'utenza intestata a [OSCURATO:PERSONA] e di quella intestata al di lui figlio, erano emersi elementi probatori dai quali si traeva la dimostrazione del ruolo di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] srl, società cartiere interposte nelle frodi, e il ruolo di broker nell'acquisto di prodotti petroliferi in stretto contatto con [OSCURATO:PERSONA] con il quale, nel corso di intercettazioni telefoniche, veniva chiamato da quest'ultimo con il proprio nome di Giovanni, sicchè nessun dubbio può sussistere sull'identificazione del [OSCURATO:PERSONA], intestatario e utilizzatore dell'utenza sulla quale erano registrate conversazioni dalle quali erano stati tratti elementi di prova del ruolo del medesimo quale amministratore di fatto delle due società coinvolte nelle frodi fiscali e, come si avrà modo di dire, società emittenti le fatture per operazioni inesisl:enti.

Nel restola censura sulla motivazione in relazione alla partecipazione del ricorrente nell'associazione a delinquere e finanche la sussistenza stessa di un'associazione a delinquere finalizzata alle frodi fiscali in luogo di una mera ipotesi di concorso nel reato continuato, appare del tutto priva di specificità intrinseca e in ogni caso estrinseca.

La sentenza impugnata contiene una, pur succinta, ma congrua,. motivazione là dove, in risposta ai motivi di appello che censuravano la partecipazione del ricorrente nel reato associativo e nei reati fine, ha richiamato la sentenza di primo grado evidenziando che, sulla scorta delle conversazioni intercettate (vedi anche supra), era stato dimostrato che il [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società svizzera [OSCURATO:PERSONA] SA, autorizzata all'importazione di carburante, era anche amministratore di fatto delle società cartiere che si interponevano fittiziamente nell'acquisto del carburante in esenzione Iva e lo rivendevano agli acquirenti finali, secondo un meccanismo pianificato, stabile e organizzato in accordo con [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] che erano i promotori dell'associazione a delinquere i cui parametri normativi erano sussistenti alla luce della descritta operatività della stessa nella perpetrazione delle frodi iva (sul punto cfr. pag. 133 e ss. sentenza GUP), elementi non seriamente contestati con il ricorso per cassazione al pari della generica prospettazione di una fattispecie di concorso nel reato continuato.

Corretta è l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo 2) emesse quale amministratore di fatto della società interposta cartiere [OSCURATO:PERSONA] srl, non essendo configurabile il diverso reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 che punisce il mancato versamento dell'iva dovuta sulla base della dichiarazione fiscale (Sez. 3, n. 31367 del 21/04/2021, Agic, Rv. 282211 - 01; Sez, 3, n. 14595 del 17/11/2017, Strada, Rv. 272552 - 01; Sez. 3, n. 19648 del 27/02/2019, Pescorel non mass.), mentre l'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 punisce l'emissione di un documento-fattura falso in quanto non corrisponde alla realtà economica rappresentata finalizzato a consentire a terzi l'evasione di imposta.

6. Il secondo motivo di ricorso sulla confisca dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità del motivo di appello che si limitava a censurare il quantum di profitto contestando, in via meramente generica, gli accertamenti della Guardia di Finanza in relazione alla determinazione del profitto del reato.

Deve darsi atto che la sentenza impugnata ha comunque richiamato la motivazione resa con riguardo alla analoga censura svolta dal [OSCURATO:PERSONA] (si veda infra).

È ormai pacifico, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, come non possa formare oggetto di ricorso per Cassazione il ricorso cori cui si deduca vizio di motivazione e/o violazione di legge a fronte di un motivo generico nell'atto di appello, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Botta, Rv. 262700).

7. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

La condanna al risarcimento del danno è stata pronunciata nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, dichiarata fallita e costituita parte civile nel presente procedimento penale, come si evince chiaramente dal dispositivo e motivazione della sentenza di primo grado alla pag. 160 (anche se deve evidenziarsi un errore del dispositivo di secondo grado là dove condanna gli imputati appellanti a rifondere le spese processuali alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] srl), sicchè il motivo di ricorso era all'evidenza non proponibile (ed infatti nessuna censura aveva svolto sul punto nell'atto di appello).

Conclusivamente il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge.8.

A sorte parzialmente diversa si perviene con riguardo al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in ragione dell'infondatezza del motivo sulla confisca del profitto del reato (quinto e sesto motivo); nel resto il ricorso appare inammissibile per la prospettazione di censure meramente ripetitive di quelle già devolute ai giudici dell'impugnazione e da quei giudici disattesi in modo congruo.

La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, che in presenza di c.d. doppia conforme si saldano per costituire un unico complesso argomentativo, poggia su un solido apparato argomentativo nel quale i giudici territoriali hanno preso in esame le doglianze difensive e le hanno puntualmente e diffusamente disattese con motivazione succinta ma congrua.

La sentenza impugnata ha richiamato e ritenuto di condividere le argomentazioni del primo giudice in punto affermazione della responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA] quale partecipe dell'associazione a delinquere finalizzata alle frodi fiscali nell'acquisto e rivendita di prodotti petroliferi, i cui requisiti normativi non sono specificatamente censurati al pari del meccanismo fraudolento come delineato nelle conformi sentenze di merito, nella doppia veste di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA], società cartiera interposta negli acquisti di prodotti petroliferi in esenzione di imposta tra acquirente comunitario e quello finale, e di amministratore di diritto della società [OSCURATO:PERSONA] e srl, della quale D'[OSCURATO:PERSONA] era considerato amministratore di fatto.

La sentenza impugnata, contrariamente all'assunto difensivo, ha reso una motivazione congrua e logica, fondata sul dato probatorio, nella ricostruzione dello status societario e del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA] srl, tratti dalle conversazioni registrate (vedi pag. 70-76 sentenza GUP) e da quanto rinvenuto in sede di perquisizione della sede sociale della società in Napoli nel corso della quale erano rivenuti timbri e documentazione della società [OSCURATO:PERSONA] srl cliente finale degli acquisiti intracomunitari attraverso la [OSCURATO:PERSONA] il cui legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], era una mera testa di legno (cfr. pag. 75 sentenza GUP).

Al riguardo, appare manifestamente infondato l'ulteriore profilo di censura di violazione di legge di cui all'art. 9 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, con riguardo all'affermazione della responsabilità per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, quale amministratore di fatto della società cartiera venditrice (capo 2) e di dichiarazione fraudolenta, mediante utilizzo delle fatture emesse, quale legale rappresentante della società acquirente destinataria finale del prodotto prolifero (capo 9).

Il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità ha da tempo affermato che il regime derogatorio, previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, al concorso di reati, non trova applicazione quando l'amministratore della società che ha emesso le fatture per operazioni inesistenti coincida con il legale rappresentante della diversa società che le abbia successivamente utilizzate (Sez. 3, n. 19247 del 08/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252545 - 01; Sez. 5, n. 36859 del 16/01/2013, Mainardi, Rv. 258038 - 01; Sez. 3, n. 19025 del 20/12/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255396 - 01) Si tratta di un principio condiviso e che va ribadito anche nel caso in esame in presenza di un soggetto che cumula sia la posizione di emittente la fattura, quale amministratore di fatto della società e la posizione di legale rappresentante della società che utilizza nelle dichiarazioni fiscali la fattura per operazione inesistente.

Infatti, come ha evidenziato nella motivazione la citata sentenza n. 19025 del 2012, ciò che rileva, ai fini dell'esclusione del divieto di cui all'art. 9, è che la medesima persona operi sotto una duplice veste: amministratore del soggetto giuridico che emette le fatture e soggetto giuridico che quelle fatture utilizza.

Consegue l'inammissibilità dei motivi afferenti all'affermazione della responsabilità (primo, secondo, terzo e quarto motivo di ricorso su cui vedi supra par. 5).

8. I motivi devoluti sulla confisca per equivalente (quinto e sesto motivo) non sono fondati.

La sentenza impugnata ha confermato la confisca per equivalente disposta dal giudice di primo grado nei seguenti termini: fino alla concorrenza di C 21.865.119,0 nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al profitto del reato di cui all'art. 416 cod.pen. e fino alla concorrenza di C 1.116.827,25 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato commesso in concorso con D'Agostino di cui al capo 9).

9. La questione sollevata dalla difesa [OSCURATO:PERSONA] della legittimità della confisca per equivalente disposta sull'intero ammontare del profitto, conseguito dal reato commesso da più persona in concorso tra loro, nei confronti del ricorrenteiè stata affrontata e correttamente risolta sul piano del diritto dai giudici del merito.

I giudici del merito hanno richiamato e applicato il principio di diritto espresso dalle [OSCURATO:PERSONA] (Sez.

U, n. 26654 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239926), le quali sono intervenute con particolare riferimento all'ambito della responsabilità da reato degli enti, enunciando comunque principi suscettibili di assumere una valenza generale.

Le Sezioni unite si sono, invero, espresse nel senso dell'applicazione, nel caso di illecito plurisoggettivo, del principio solidaristico che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo a essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso (Sez. un., 27 marzo 2008, [OSCURATO:PERSONA], n. 26654).

Secondo le Sezioni Unite di fronte ad un illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso nel reato e che implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente.

Più in particolare, perduta l'individualità storica del profitto illecito, la confisca di valore può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato (entro logicamente i limiti quantitativi dello stesso), non essendo esso ricollegato, per quello che emerge allo stato degli atti, all'arricchimento di uno piuttosto che di un altro soggetto coinvolto, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito, senza che rilevi il riparto del relativo onere tra i concorrenti, che costituisce fatto interno a questi ultimi.

Il principio solidaristico, che implica cln l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente, costituisce, invero, la diretta conseguenza, sul piano dei principi, della struttura unitaria del concorso di persona nel reato per la quale ciascun concorrente, la cui attività si sia inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, risponde anche degli atti posti in essere dagli altri compartecipi e dell'evento delittuoso nella sua globalità, che viene considerato come l'effetto dell'azione combinata di tutti, e, sul versante che qui interessa, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo a essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso (ancora [OSCURATO:PERSONA]) Più recentemente l'indirizzo interpretativo secondo cui è legittima la confisca per equivalente disposta per l'intera entità del profitto del reato nei confronti di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota da questi percepita, è stato ribadito da Sez. 2, n. 21822 del 26/04/2022, Fortina, non mass. e da Sez. 2, n. 9102 del 24/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280886 - 01; Sez. 6, n. 26621 del 10/04/2018, Ahmed, Rv. 273256 01; più risalente, Sez.

F, Sentenza n. 33409 del 28/07/2009, Album ed altri, Rv. 244839 - 01; Sez. 3, n. 27072 del 12/05/2015, Bertelli ed altro, Rv. 264343 -

01. Di rilievo assume, a parere del Collegio, la sentenza resa da Sez. 5, n. 25560 del 20/05/2015, Gilardi, Rv. 265292 che, nell'affermare la legittimità del sequestro preventivo funzionale alla confisca eseguito per l'intero importo del prezzo o profitto del reato nei confronti di un concorrente del delitto di cui all'art.2 D.Lgs. n. 274 del 2000, aggravato dalla transnazionalità, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati, salvo l'eventuale riparto tra i concorrenti medesimi, che costituisce fatto interno a questi ultimi, privo di alcun rilievo penale, ha, in motivazione chiarito che, considerato il principio solidaristico che uniforma la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, ha posto l'accento sulla partecipazione del concorrente alla produzione del profitto per effetto della condotta concorsuale, sicchè: "Né può ritenersi che nel caso in cui la misura ablativa ricada su colui che materialmente non ha ricavato una effettiva utilità l'effetto sanzionatorio si riveli sproporzionato, giacché la "sanzione" - così come ordita dal legislatore - è proporzionata alla produzione del profitto illecito e non alla sua effettiva disponibilità, talché è ragionevole che tutti coloro che siano concorsi a produrlo rispondano con i propri beni dell'impossibilità di recuperano" (par. 4.3).

"L'unico limite posto all'indiscriminata escussione di tutti i concorrenti è costituito dal divieto di duplicare la misura ablativa, procedendo alla confisca presso ognuno di loro beni la cui somma risulti superiore al valore accertato del profitto complessivamente ritratto dal reato" (par. 4.5).

Il principio è stato ripreso successivamente da altre sentenze: Sez. 5, n. 19091 del 2020 che ha anche escluso la violazione dei principi di personalità della responsabilità penale e di proporzionalità del trattamento sanzionatorio, in ragione del fatto che la misura è conseguente e proporzionata alla produzione del profitto illecito e non alla sua effettiva disponibilità, essendo quindi ragionevole che tutti coloro che siano concorsi a produrlo rispondano con i propri beni dell'impossibilità di recuperarlo e da Sez. 3, n. 16685/2022, Sez. 3, n. 33444 del 2021, Sez. 3, n. 47221 del 2022 e Sez. 2, n. 33636 del 2023.

Ed ancora,sulla stessa linea interpretativa è la pronuncia resa da Sez. 5, n. 36069 del 20/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Fl.v. 280322 - 01, in cui la Corte ha spiegato che l'esecuzione della misura della confisca per equivalente per l'intera entità del profitto accertato nei confronti del concorrente che materialmente ha ricavato una minore utilità dal reato o non ne abbia ricavato alcuna,non si pone in contrasto con il principio di proporzionalità di cui all'art. 1, prot.1, CEDU, posto a presidio del diritto di proprietà, dovendo questo essere parametrato alla produzione del profitto illecito e non alla sua effettiva disponibilità, sicché, nel caso di impossibilità di un suo recupero, tutti coloro che abbiano concorso a realizzarlo risponderanno con i propri beni.

Il principio di unitarietà del concorso di persone nel reato, che comporta che l'intera azione criminosa viene posta a carico di tutti i concorrenti i quali partecipano, con la loro condotta sinergica, alla "produzione" del profitto, fonda la legittimità della confisca per equivalente, qualora non sia possibile individuare ed apprendere il profitto del reato nella sua identità e consistenza originaria, e la possibilità di eseguire la misura per l'intero nei confronti del singolo concorrente, indipendentemente dalla quota di profitto pervenuta nella sua disponibilità.

Si tratta, come evidenziato nella sentenza Gilardi, di indirizzo ermeneutico accolto dalle stesse Sezioni Unite (Sez.

U, n. 26654 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239926).

Tale indirizzo ermeneutico, trova, peraltro, un esplicito riferimento normativo là dove le disposizioni di legge (vedi art. 12 bis d.lvo 74 del 2000 e art. 322 bis cod.pen.) non introducono alcuna distinzione tra i soggetti autori del reato e dispongono la confisca obbligatoriamente nel caso di condarna o di sentenza ex 444 cod.proc.pen. per i reati indicati, senza ulteriore specificazione e ciò in correlazione con il fine di non frustrare la finalità di sottrarre all'imputato o al condannato qualsivoglia vantaggio economico conseguente all'attività illecita, pur quando se ne siano perse le tracce, che ha concorso a realizzare.

Il diverso indirizzo interpretativo, che peraltro era già segnalato dalla citata [OSCURATO:PERSONA] come solo apparentemente contrastante, secondo cui, in caso di pluralità di indagati, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura della quota di profitto del reato a lui attribuibile, sempre che tale quota sia individuata o risulti chiaramente individuabile (cfr. Cass. :sez.

VI 23/6/2006 n. 25877; sez.

VI 5/6/2007 n. 31690; sez.

VI 14/6/2007 n. 30966) è stato ripreso in alcune recenti pronunce nelle quali, pur muovendo dalla condivisione del principio solidaristico in forza del quale intrz33~ ciascun concorrente può essere assoggettato alla confisca, una volta che il profitto abbia perduto la sua individualità storica (per l'origine di tale principio si rinvia a Sez.

U. n. 26654 del 27/3/2008, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 239926), nondimeno affermano che la confisca non può comunque superare nel suo complesso l'entità del profitto e che non può eccedere la concreta entità del grado di responsabilità del singolo concorrente, e dunque che la confisca non può prescindere, ove possibile, dalla definizione dei criteri di riparto della misura tra i soggetti compartecipi dell'azione criminosa I fermo restando che, ove non risulti possibile utilizzare un criterio attendibile di riparto, risulta legittima la suddivisione dell'importo pro-quota tra i compartecipi (Sez. 6, n. 4727 del 20/01/2021, Russo, Rv. 280596 01) e da altra pronuncia Sez. 6, n. 33757 del 10/06/2022, Primitivo, Rv. 283828 - 01 che, in fattispecie nella quale era individuato il quantum di profitto ricavato dal concorrente, finisce, comunque, per ammettere la confisca per l'intero a carico di un concorrente nel caso in cui la natura della fattispecie concreta ed i rapporti economici ad essa sottostanti non consentano d'individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto in concreto conseguita dai singoli concorrenti.Nella condivisione dell'indirizzo interpretativo seguito dalla giurisprudenza nettamente maggioritaria a partire dalle [OSCURATO:PERSONA], da cui l'affermazione della legittimità della confisca per equivalente disposta per intero nei confronti di un solo concorrente nel reato, consegue, come affermato dalle pronunce Fortino e Calenda, che è perciò irrilevante stabilire quale sia la "quota" di profitto eventualmente incamerata dall'imputato o anche solo se egli abbia effettivamente ricavato una parte dello stesso a seguito della consumazione del reato in concorso con altri poiché quello che conta è solo che il suddetto profitto sia effettivamente conseguito e che lo stesso non sia più eri tutto o in parte) acquisibile nella sua materialità.

La decisione dei giudici del merito è giuridicamente corretta.

10. Il motivo di censura in punto statuizioni civili è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 185 cod.pen. ogni reato che ha cagionato un danno patrimoniale e non, obbliga al risarcimento del danno il colpevole.

Il danno cagionato alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] è certamente direttamente conseguente alle condotte posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] per le quali vi è affermazione di responsabilità, condotte illecite che hanno esposto la società fallita [OSCURATO:PERSONA] a danno erariale conseguente al mancato pagamento dei tributi e che, come dispone l'art. 185 cod.pen., l'imputato condannato deve risarcire.

La statuizione di condanna non è fondata su metodo induttivo e/o mere presunzioni, ma sulla prova logica che dalla commissione dei reati tributari è conseguito un danno erariale in capo alla società fallita e che, a norma dell'art. 185 cod.pen., l'imputato che lo ha cagionato è tenuto a risarcire.

11. Anche l'ultimo motivo di ricorso è inammissibile per genericità.

Il motivo di appello, nell'ambito di una richiesta di contenere la pena nel minimo edittale e di violazione dell'art. 133 cod.pen., conteneva un generico riferimento alle circostanze attenuanti generiche e al loro diniego che avrebbe influito nella determinazione della pena, senza nulla aggiungere e senza neppure indicare quali elementi positivi di valutazione potevano fondare il loro riconoscimento.

Generica è anche la censura sul mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art 114 cod.pen. che il ricorrente invoca sulla base della graduazione delle condotte e dell'apporto causale genericamente indicato.

È ormai pacifico, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, come non possa formare oggetto di ricorso per Cassazione il ricorso con cui si deduca vizio di motivazione e/o violazione di legge a fronte di un motivo generico nell'atto di appello, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Botta, Rv. 262700).

11. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve, pertanto, essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

12. [OSCURATO:PERSONA] deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese sostenuta dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] srl, che ha depositato memoria e nota spese, he vr17quidatog nella somma di C 473,00 per la fase esame e studio della controversia, oltre accessori di legge.

Ritiene il Collegio di aderire all'indirizzo giurisprudenziale che ammette il diritto della parte civile di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza (Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Rv. 278834 - 01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923 - 01) e tenuto conto dei principi affermati in motivazione dalla pronuncia delle Sezioni Unite Sacchettino (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01) e pertanto, ritiene, il Collegio di liquidare unicamente le spese per la fase esame studio e non per le ulteriori fasi in assenza di fase introduttiva e decisoria non avendo"partecipato alla discussione in pubblica udienza e in assenza di concreto contributo a contrastare le impugnazioni degli imputati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] e in sost. dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Macerata con la quale gli imputati erano stati condannati, rispettivamente [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione, perché ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 416 comma 2 cod.pen., per avere partecipato ad un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi fiscali attuate mediante interposizioni, nell'acquisto e nella cessione di prodotti petroliferi in esenzione del pagamento Iva, di società cartiere emittenti fatture per operazioni soggettivamente inesistenti a favore degli acquirenti finali (capo 1), del correlato reato di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo 2) e, il solo [OSCURATO:PERSONA], del reato di cui all'art. 2 digs 10 marzo 2000, n. 74, in concorso con D'[OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, per avere indicato nella dichiarazione Iva dell'anno 2016, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente ine:sistenti, elementi passivi fittizi per C 1.116.827,25 (capo 9). Con la medesima sentenza, il Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Macerata ha disposto la confisca per equivalente nei confronti degli imputati della somma di C 21.865.119,03 e della somma di C 1.116.827,25 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e condannato il [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separato giudizio. 2. Avverso la sentenza di condanna hanno presentato separati ricorsi gli imputati, a mezzo del loro difensore di fiducia, e ne hanno chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Il ricorso dell'avv. M. Faiulli, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce i seguenti motivo di ricorso. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla motivazione apparente e mancata risposta ai motivi di censura in relazione al profilo dell'identificazione dell'imputato, alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato associativo, dell'elemento soggettivo e della sua partecipazione, nonché erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 416 cod.pen. e art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, dovendosi qualificare il fatto ai sensi dell'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. In sintesi, deduce il ricorrente che la corte territoriale avrebbe reso una motivazione meramente apparente che non consente di rinvenire l'iter logico giuridico seguito dai giudici nella risposta ai motivi di doglianza in appello che avevano censurato, in primo luogo, l'identificazione del ricorrente nel "Giovanni" indicato nelle intercettazioni telefoniche in assenza di altri elementi atti ad identificarlo, tenuto conto che sono coinvolti nel procedimento penale ben tre soggetti di nome Giovanni, sul ruolo di amministratore di fatto delle società [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] srl, e, in secondo luogo, la partecipazione del ricorrente nell'associazione a delinquere e finanche la sussistenza stessa di un'associazione a delinquere finalizzata alle frodi fiscali in luogo di una mera ipotesi di concorso nel reato continuato. La sentenza sarebbe priva di una effettiva motivazione essendo quella resa meramente apparente. In ogni caso i fatti dovrebbero essere inquadrati nella diversa disposizione di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 in quanto si sarebbe trattato di un mero omesso versamento delle imposte da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla carenza di motivazione con riferimento alla doglianza dedotta in appello sull'erroneità della disposta confisca per equivalente e sulla determinazione del quantum confiscato. La Corte territoriale avrebbe reso una motivazione laconica mediante richiamo a quanto riferito per il coimputato [OSCURATO:PERSONA] senza rispondere ai motivi di impugnazione in ordine all'erronea disposta confisca per equivalente dimenticando la specifica doglianza difensiva sul punto. La sentenza di primo grado aveva disposto la confisca per equivalente a carico dell'imputato di somme ingenti relative a vicende non collegate alla condotta dell'imputato sulla base del principio di diritto secondo cui, nell'ipotesi in cui più persone concorrono nel reato, in ragione del carattere della confisca la stessa può addebitarsi a ciascuno dei partecipanti anche per l'intera entità del valore conseguente, riconoscendo la legittimità del provvedimento di confisca dei beni in sequestro per un valore equivalente all'intero importo dell'utile del reato in capo ad uno solo dei diversi indagati concorrenti nella contestata ipotesi criminosa. Tale principio non sarebbe condivisibile e in quanto, per il ricorso alla confisca per equivalente, non sarebbe sufficiente che lo spossessamento coattivo sia riferito solo ai beni o al denaro del valore corrispondente all'utilità economica ricavata dal reato, ma occorre anche che la stessa sia maturata in capo al patrimonio del soggetto che viene colpito dalla misura ablativa poiché tale sanzione patrimoniale non può interessare il patrimonio del responsabile in misura superiore rispetto a quanto ottenuto a mezzo della condotta delittuosa. Per tali ragioni la disposta confisca non potrebbe eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura della quota di prezzo di profitto da lui ricavato dalla commissione del reato. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'omessa risposta in relazione alla doglianza svolta con riguardo alle statuizioni civili, carenza di prova tra la condotta dell'imputato e l'evento dannoso in capo alla parte civile costituita. 2.2. Il ricorso dell'avv. G. Toraldo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce i seguenti motivi di ricorso. -Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla motivazione apparente e mancata risposta ai motivi di censura con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato associativo e della sua partecipazione. La corte territoriale non avrebbe assolto all'onere di motivazione che deve sorreggere ogni provvedimento, e in particolare non avrebbe risposto alle censure difensive che si appuntavano sulla insussistenza della materialità dei fatti e di una specifica volontà da parte dell'imputato di agire in società con gli altri partecipi nel reato associativo e nei reati fine tributari (primo e secondo motivo di ricorso). - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione Illogicità della motivazione in relazione all'elemento oggettivo e soggettivo del reato associativo nonché dei reati fine tributari, violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dei delitti di cui agli artt. 416 e art. 2 e 8 cligs 10 marzo 2000, n. 74. Omessa qualificazione dei fatti quale violazione dell'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (terzo e quarto motivo di ricorso) La Corte territoriale avrebbe reso una motivazione contraddittoria, confermando la responsabilità dell'imputato, in assenza di una piattaforma di prova idonea. Il compendio probatorio raccolto in giudizio secondo cui l'imputato avrebbe preso parte a un meccanismo fraudolento finalizzato all'acquisto di carburanti, con evasione dell'iva, attraverso una fornitura esente iva da parte della raffineria o deposito e l'acquisto di una società cartiera che poi vendeva ad un distributore stradale che, mediante l'emissione di una fattura per operazione soggettivamente inesistente, consentiva l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto che non veniva versato dalle società interposte cartiere, era fondato su una indimostrata cessione sotto costo, meramente ipotizzata dalla Guardia di Finanza che non avrebbe trovato riscontro probatorio. Il ricorrente sarebbe stato ritenuto partecipe dell'associazione a delinquere nella doppia veste di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] e di amministratore di diritto della società [OSCURATO:PERSONA] e srl, della quale D'[OSCURATO:PERSONA] era considerato amministratore di fatto. La sentenza impugnata avrebbe sul punto reso una motivazione manifestamente illogica nella ricostruzione dello status societario e del ruolo de [OSCURATO:PERSONA], oggetto di specifica doglianza difensiva irrisolta nella sentenza impugnata. Ulteriore criticità motivazionale sarebbe configurabile nella attribuzione della figura di partecipe del ricorrente in quanto amministratore di fatto della società cartiera venditrice e di legale rappresentante della società acquirente destinataria finale del prodotto prolifero tale, situazione che avrebbe una significativa ricaduta sul capo 2) dell'imputazione e correlato capo 9). La sentenza impugnata avrebbe illogicamente ritenuto la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di diritto e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, in un contesto nel quale operava quale amministratore di fatto D'[OSCURATO:PERSONA], sicchè egli, non intervenendo nella gestione sociale non poteva rispondere dei reati commessi dal reale gestore della società ovvero il D'Agostino. Infine, non sarebbe stato dimostrato lo scopo di commettere una seria indeterminata di reati, elemento rilevante per distinguere il reato associativo dal mero concorso di persone nel reato, tenuto conto che il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] era quello del mero gestore del distributore di Martinsicuro, di cui il D'Agostino è l'amministratore di fatto. Al più potrebbe ravvisarsi la diversa ipotesi di reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 in relazione alla società venditrice terza, avendo egli versato l'iva quale acquirente alla venditrice che poi avrebbe omesso il versamento. Infine, dal compendio intercettato risulterebbe che il reale gestore della [OSCURATO:PERSONA] srl era il D'Agostino che conversava al telefono con l'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA]. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla carenza di motivazione con riferimento alla doglianza dedotta in appello sull'erroneità della disposta confisca per equivalente e sulla determinazione del quantum confiscato (quinto e sesto motivo di ricorso). Il motivo ripercorre le ragioni di diritto esposte nel motivo dell'[OSCURATO:PERSONA] a cui si rinvia (vedi supra). - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'omessa risposta con riferimento alla doglianza svolta con riguardo alle statuizioni civili, carenza di prova tra la condotta dell'imputato e l'evento dannoso in capo alla parte civile costituita (settimo motivo di ricorso). - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla carenza di motivazione in relazione alla mancata risposta sulla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 114 cod.pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 4. Deve, in primo luogo, rammentarsi il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldla con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello ( Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735). Tale principio va condiviso con la precisazione, rilevante nel caso di specie, che, l'integrazione delle motivazioni tra le sentenze conformi di primo e di secondo grado, può operare in quanto l'impugnazione si limita a riproporre questioni di fatto o di diritto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice e prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, Acampa, Rv. 278611 - 01). Proprio la genericità estrinseca e la riproposizione di questioni già risolte correttamente dal giudice del primo grado, consente l'integrazione della motivazione della sentenza impugnata con quella di primo grado che si saldano tra loro costituendo un unico complesso argomentativo. 5. Passando alla disamina dei singoli ricorsi, risulta inammissibile quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Il primo articolato motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'identificazione del predetto nel soggetto intercettato di nome Giovanni, alla sua partecipazione all'associazione a delinquere, quale amministratore di fatto delle società cartiere interposte negli acquisti intracomunitari in evasione dell'iva e finanche della stessa configurabilità del reato associativo, appare sotto tutte le prospettazioni manifestamente infondato e privo della specificità estrinseca. Sotto un primo profilo, la censura in relazione all'identificazione del ricorrente non si confronta con la ratio decidendi. I giudici del merito (cfr. pag. 108 sentenza GUP) hanno rilevato che dall'intercettazione dell'utenza intestata a [OSCURATO:PERSONA] e di quella intestata al di lui figlio, erano emersi elementi probatori dai quali si traeva la dimostrazione del ruolo di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] srl, società cartiere interposte nelle frodi, e il ruolo di broker nell'acquisto di prodotti petroliferi in stretto contatto con [OSCURATO:PERSONA] con il quale, nel corso di intercettazioni telefoniche, veniva chiamato da quest'ultimo con il proprio nome di Giovanni, sicchè nessun dubbio può sussistere sull'identificazione del [OSCURATO:PERSONA], intestatario e utilizzatore dell'utenza sulla quale erano registrate conversazioni dalle quali erano stati tratti elementi di prova del ruolo del medesimo quale amministratore di fatto delle due società coinvolte nelle frodi fiscali e, come si avrà modo di dire, società emittenti le fatture per operazioni inesisl:enti. Nel restola censura sulla motivazione in relazione alla partecipazione del ricorrente nell'associazione a delinquere e finanche la sussistenza stessa di un'associazione a delinquere finalizzata alle frodi fiscali in luogo di una mera ipotesi di concorso nel reato continuato, appare del tutto priva di specificità intrinseca e in ogni caso estrinseca. La sentenza impugnata contiene una, pur succinta, ma congrua,. motivazione là dove, in risposta ai motivi di appello che censuravano la partecipazione del ricorrente nel reato associativo e nei reati fine, ha richiamato la sentenza di primo grado evidenziando che, sulla scorta delle conversazioni intercettate (vedi anche supra), era stato dimostrato che il [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società svizzera [OSCURATO:PERSONA] SA, autorizzata all'importazione di carburante, era anche amministratore di fatto delle società cartiere che si interponevano fittiziamente nell'acquisto del carburante in esenzione Iva e lo rivendevano agli acquirenti finali, secondo un meccanismo pianificato, stabile e organizzato in accordo con [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] che erano i promotori dell'associazione a delinquere i cui parametri normativi erano sussistenti alla luce della descritta operatività della stessa nella perpetrazione delle frodi iva (sul punto cfr. pag. 133 e ss. sentenza GUP), elementi non seriamente contestati con il ricorso per cassazione al pari della generica prospettazione di una fattispecie di concorso nel reato continuato. Corretta è l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo 2) emesse quale amministratore di fatto della società interposta cartiere [OSCURATO:PERSONA] srl, non essendo configurabile il diverso reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 che punisce il mancato versamento dell'iva dovuta sulla base della dichiarazione fiscale (Sez. 3, n. 31367 del 21/04/2021, Agic, Rv. 282211 - 01; Sez, 3, n. 14595 del 17/11/2017, Strada, Rv. 272552 - 01; Sez. 3, n. 19648 del 27/02/2019, Pescorel non mass.), mentre l'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 punisce l'emissione di un documento-fattura falso in quanto non corrisponde alla realtà economica rappresentata finalizzato a consentire a terzi l'evasione di imposta. 6. Il secondo motivo di ricorso sulla confisca dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità del motivo di appello che si limitava a censurare il quantum di profitto contestando, in via meramente generica, gli accertamenti della Guardia di Finanza in relazione alla determinazione del profitto del reato. Deve darsi atto che la sentenza impugnata ha comunque richiamato la motivazione resa con riguardo alla analoga censura svolta dal [OSCURATO:PERSONA] (si veda infra). È ormai pacifico, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, come non possa formare oggetto di ricorso per Cassazione il ricorso cori cui si deduca vizio di motivazione e/o violazione di legge a fronte di un motivo generico nell'atto di appello, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Botta, Rv. 262700). 7. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La condanna al risarcimento del danno è stata pronunciata nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, dichiarata fallita e costituita parte civile nel presente procedimento penale, come si evince chiaramente dal dispositivo e motivazione della sentenza di primo grado alla pag. 160 (anche se deve evidenziarsi un errore del dispositivo di secondo grado là dove condanna gli imputati appellanti a rifondere le spese processuali alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] srl), sicchè il motivo di ricorso era all'evidenza non proponibile (ed infatti nessuna censura aveva svolto sul punto nell'atto di appello). Conclusivamente il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge.8. A sorte parzialmente diversa si perviene con riguardo al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in ragione dell'infondatezza del motivo sulla confisca del profitto del reato (quinto e sesto motivo); nel resto il ricorso appare inammissibile per la prospettazione di censure meramente ripetitive di quelle già devolute ai giudici dell'impugnazione e da quei giudici disattesi in modo congruo. La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, che in presenza di c.d. doppia conforme si saldano per costituire un unico complesso argomentativo, poggia su un solido apparato argomentativo nel quale i giudici territoriali hanno preso in esame le doglianze difensive e le hanno puntualmente e diffusamente disattese con motivazione succinta ma congrua. La sentenza impugnata ha richiamato e ritenuto di condividere le argomentazioni del primo giudice in punto affermazione della responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA] quale partecipe dell'associazione a delinquere finalizzata alle frodi fiscali nell'acquisto e rivendita di prodotti petroliferi, i cui requisiti normativi non sono specificatamente censurati al pari del meccanismo fraudolento come delineato nelle conformi sentenze di merito, nella doppia veste di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA], società cartiera interposta negli acquisti di prodotti petroliferi in esenzione di imposta tra acquirente comunitario e quello finale, e di amministratore di diritto della società [OSCURATO:PERSONA] e srl, della quale D'[OSCURATO:PERSONA] era considerato amministratore di fatto. La sentenza impugnata, contrariamente all'assunto difensivo, ha reso una motivazione congrua e logica, fondata sul dato probatorio, nella ricostruzione dello status societario e del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA] srl, tratti dalle conversazioni registrate (vedi pag. 70-76 sentenza GUP) e da quanto rinvenuto in sede di perquisizione della sede sociale della società in Napoli nel corso della quale erano rivenuti timbri e documentazione della società [OSCURATO:PERSONA] srl cliente finale degli acquisiti intracomunitari attraverso la [OSCURATO:PERSONA] il cui legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], era una mera testa di legno (cfr. pag. 75 sentenza GUP). Al riguardo, appare manifestamente infondato l'ulteriore profilo di censura di violazione di legge di cui all'art. 9 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, con riguardo all'affermazione della responsabilità per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, quale amministratore di fatto della società cartiera venditrice (capo 2) e di dichiarazione fraudolenta, mediante utilizzo delle fatture emesse, quale legale rappresentante della società acquirente destinataria finale del prodotto prolifero (capo 9). Il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità ha da tempo affermato che il regime derogatorio, previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, al concorso di reati, non trova applicazione quando l'amministratore della società che ha emesso le fatture per operazioni inesistenti coincida con il legale rappresentante della diversa società che le abbia successivamente utilizzate (Sez. 3, n. 19247 del 08/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252545 - 01; Sez. 5, n. 36859 del 16/01/2013, Mainardi, Rv. 258038 - 01; Sez. 3, n. 19025 del 20/12/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255396 - 01) Si tratta di un principio condiviso e che va ribadito anche nel caso in esame in presenza di un soggetto che cumula sia la posizione di emittente la fattura, quale amministratore di fatto della società e la posizione di legale rappresentante della società che utilizza nelle dichiarazioni fiscali la fattura per operazione inesistente. Infatti, come ha evidenziato nella motivazione la citata sentenza n. 19025 del 2012, ciò che rileva, ai fini dell'esclusione del divieto di cui all'art. 9, è che la medesima persona operi sotto una duplice veste: amministratore del soggetto giuridico che emette le fatture e soggetto giuridico che quelle fatture utilizza. Consegue l'inammissibilità dei motivi afferenti all'affermazione della responsabilità (primo, secondo, terzo e quarto motivo di ricorso su cui vedi supra par. 5). 8. I motivi devoluti sulla confisca per equivalente (quinto e sesto motivo) non sono fondati. La sentenza impugnata ha confermato la confisca per equivalente disposta dal giudice di primo grado nei seguenti termini: fino alla concorrenza di C 21.865.119,0 nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al profitto del reato di cui all'art. 416 cod.pen. e fino alla concorrenza di C 1.116.827,25 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato commesso in concorso con D'Agostino di cui al capo 9). 9. La questione sollevata dalla difesa [OSCURATO:PERSONA] della legittimità della confisca per equivalente disposta sull'intero ammontare del profitto, conseguito dal reato commesso da più persona in concorso tra loro, nei confronti del ricorrenteiè stata affrontata e correttamente risolta sul piano del diritto dai giudici del merito. I giudici del merito hanno richiamato e applicato il principio di diritto espresso dalle [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U, n. 26654 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239926), le quali sono intervenute con particolare riferimento all'ambito della responsabilità da reato degli enti, enunciando comunque principi suscettibili di assumere una valenza generale. Le Sezioni unite si sono, invero, espresse nel senso dell'applicazione, nel caso di illecito plurisoggettivo, del principio solidaristico che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo a essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso (Sez. un., 27 marzo 2008, [OSCURATO:PERSONA], n. 26654). Secondo le Sezioni Unite di fronte ad un illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso nel reato e che implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente. Più in particolare, perduta l'individualità storica del profitto illecito, la confisca di valore può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato (entro logicamente i limiti quantitativi dello stesso), non essendo esso ricollegato, per quello che emerge allo stato degli atti, all'arricchimento di uno piuttosto che di un altro soggetto coinvolto, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito, senza che rilevi il riparto del relativo onere tra i concorrenti, che costituisce fatto interno a questi ultimi. Il principio solidaristico, che implica cln l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente, costituisce, invero, la diretta conseguenza, sul piano dei principi, della struttura unitaria del concorso di persona nel reato per la quale ciascun concorrente, la cui attività si sia inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, risponde anche degli atti posti in essere dagli altri compartecipi e dell'evento delittuoso nella sua globalità, che viene considerato come l'effetto dell'azione combinata di tutti, e, sul versante che qui interessa, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo a essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso (ancora [OSCURATO:PERSONA]) Più recentemente l'indirizzo interpretativo secondo cui è legittima la confisca per equivalente disposta per l'intera entità del profitto del reato nei confronti di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota da questi percepita, è stato ribadito da Sez. 2, n. 21822 del 26/04/2022, Fortina, non mass. e da Sez. 2, n. 9102 del 24/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280886 - 01; Sez. 6, n. 26621 del 10/04/2018, Ahmed, Rv. 273256 01; più risalente, Sez. F, Sentenza n. 33409 del 28/07/2009, Album ed altri, Rv. 244839 - 01; Sez. 3, n. 27072 del 12/05/2015, Bertelli ed altro, Rv. 264343 - 01. Di rilievo assume, a parere del Collegio, la sentenza resa da Sez. 5, n. 25560 del 20/05/2015, Gilardi, Rv. 265292 che, nell'affermare la legittimità del sequestro preventivo funzionale alla confisca eseguito per l'intero importo del prezzo o profitto del reato nei confronti di un concorrente del delitto di cui all'art.2 D.Lgs. n. 274 del 2000, aggravato dalla transnazionalità, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati, salvo l'eventuale riparto tra i concorrenti medesimi, che costituisce fatto interno a questi ultimi, privo di alcun rilievo penale, ha, in motivazione chiarito che, considerato il principio solidaristico che uniforma la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, ha posto l'accento sulla partecipazione del concorrente alla produzione del profitto per effetto della condotta concorsuale, sicchè: "Né può ritenersi che nel caso in cui la misura ablativa ricada su colui che materialmente non ha ricavato una effettiva utilità l'effetto sanzionatorio si riveli sproporzionato, giacché la "sanzione" - così come ordita dal legislatore - è proporzionata alla produzione del profitto illecito e non alla sua effettiva disponibilità, talché è ragionevole che tutti coloro che siano concorsi a produrlo rispondano con i propri beni dell'impossibilità di recuperano" (par. 4.3). "L'unico limite posto all'indiscriminata escussione di tutti i concorrenti è costituito dal divieto di duplicare la misura ablativa, procedendo alla confisca presso ognuno di loro beni la cui somma risulti superiore al valore accertato del profitto complessivamente ritratto dal reato" (par. 4.5). Il principio è stato ripreso successivamente da altre sentenze: Sez. 5, n. 19091 del 2020 che ha anche escluso la violazione dei principi di personalità della responsabilità penale e di proporzionalità del trattamento sanzionatorio, in ragione del fatto che la misura è conseguente e proporzionata alla produzione del profitto illecito e non alla sua effettiva disponibilità, essendo quindi ragionevole che tutti coloro che siano concorsi a produrlo rispondano con i propri beni dell'impossibilità di recuperarlo e da Sez. 3, n. 16685/2022, Sez. 3, n. 33444 del 2021, Sez. 3, n. 47221 del 2022 e Sez. 2, n. 33636 del 2023. Ed ancora,sulla stessa linea interpretativa è la pronuncia resa da Sez. 5, n. 36069 del 20/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Fl.v. 280322 - 01, in cui la Corte ha spiegato che l'esecuzione della misura della confisca per equivalente per l'intera entità del profitto accertato nei confronti del concorrente che materialmente ha ricavato una minore utilità dal reato o non ne abbia ricavato alcuna,non si pone in contrasto con il principio di proporzionalità di cui all'art. 1, prot.1, CEDU, posto a presidio del diritto di proprietà, dovendo questo essere parametrato alla produzione del profitto illecito e non alla sua effettiva disponibilità, sicché, nel caso di impossibilità di un suo recupero, tutti coloro che abbiano concorso a realizzarlo risponderanno con i propri beni. Il principio di unitarietà del concorso di persone nel reato, che comporta che l'intera azione criminosa viene posta a carico di tutti i concorrenti i quali partecipano, con la loro condotta sinergica, alla "produzione" del profitto, fonda la legittimità della confisca per equivalente, qualora non sia possibile individuare ed apprendere il profitto del reato nella sua identità e consistenza originaria, e la possibilità di eseguire la misura per l'intero nei confronti del singolo concorrente, indipendentemente dalla quota di profitto pervenuta nella sua disponibilità. Si tratta, come evidenziato nella sentenza Gilardi, di indirizzo ermeneutico accolto dalle stesse Sezioni Unite (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239926). Tale indirizzo ermeneutico, trova, peraltro, un esplicito riferimento normativo là dove le disposizioni di legge (vedi art. 12 bis d.lvo 74 del 2000 e art. 322 bis cod.pen.) non introducono alcuna distinzione tra i soggetti autori del reato e dispongono la confisca obbligatoriamente nel caso di condarna o di sentenza ex 444 cod.proc.pen. per i reati indicati, senza ulteriore specificazione e ciò in correlazione con il fine di non frustrare la finalità di sottrarre all'imputato o al condannato qualsivoglia vantaggio economico conseguente all'attività illecita, pur quando se ne siano perse le tracce, che ha concorso a realizzare. Il diverso indirizzo interpretativo, che peraltro era già segnalato dalla citata [OSCURATO:PERSONA] come solo apparentemente contrastante, secondo cui, in caso di pluralità di indagati, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura della quota di profitto del reato a lui attribuibile, sempre che tale quota sia individuata o risulti chiaramente individuabile (cfr. Cass. :sez. VI 23/6/2006 n. 25877; sez. VI 5/6/2007 n. 31690; sez. VI 14/6/2007 n. 30966) è stato ripreso in alcune recenti pronunce nelle quali, pur muovendo dalla condivisione del principio solidaristico in forza del quale intrz33~ ciascun concorrente può essere assoggettato alla confisca, una volta che il profitto abbia perduto la sua individualità storica (per l'origine di tale principio si rinvia a Sez. U. n. 26654 del 27/3/2008, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 239926), nondimeno affermano che la confisca non può comunque superare nel suo complesso l'entità del profitto e che non può eccedere la concreta entità del grado di responsabilità del singolo concorrente, e dunque che la confisca non può prescindere, ove possibile, dalla definizione dei criteri di riparto della misura tra i soggetti compartecipi dell'azione criminosa I fermo restando che, ove non risulti possibile utilizzare un criterio attendibile di riparto, risulta legittima la suddivisione dell'importo pro-quota tra i compartecipi (Sez. 6, n. 4727 del 20/01/2021, Russo, Rv. 280596 01) e da altra pronuncia Sez. 6, n. 33757 del 10/06/2022, Primitivo, Rv. 283828 - 01 che, in fattispecie nella quale era individuato il quantum di profitto ricavato dal concorrente, finisce, comunque, per ammettere la confisca per l'intero a carico di un concorrente nel caso in cui la natura della fattispecie concreta ed i rapporti economici ad essa sottostanti non consentano d'individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto in concreto conseguita dai singoli concorrenti.Nella condivisione dell'indirizzo interpretativo seguito dalla giurisprudenza nettamente maggioritaria a partire dalle [OSCURATO:PERSONA], da cui l'affermazione della legittimità della confisca per equivalente disposta per intero nei confronti di un solo concorrente nel reato, consegue, come affermato dalle pronunce Fortino e Calenda, che è perciò irrilevante stabilire quale sia la "quota" di profitto eventualmente incamerata dall'imputato o anche solo se egli abbia effettivamente ricavato una parte dello stesso a seguito della consumazione del reato in concorso con altri poiché quello che conta è solo che il suddetto profitto sia effettivamente conseguito e che lo stesso non sia più eri tutto o in parte) acquisibile nella sua materialità. La decisione dei giudici del merito è giuridicamente corretta. 10. Il motivo di censura in punto statuizioni civili è inammissibile. Ai sensi dell'art. 185 cod.pen. ogni reato che ha cagionato un danno patrimoniale e non, obbliga al risarcimento del danno il colpevole. Il danno cagionato alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] è certamente direttamente conseguente alle condotte posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] per le quali vi è affermazione di responsabilità, condotte illecite che hanno esposto la società fallita [OSCURATO:PERSONA] a danno erariale conseguente al mancato pagamento dei tributi e che, come dispone l'art. 185 cod.pen., l'imputato condannato deve risarcire. La statuizione di condanna non è fondata su metodo induttivo e/o mere presunzioni, ma sulla prova logica che dalla commissione dei reati tributari è conseguito un danno erariale in capo alla società fallita e che, a norma dell'art. 185 cod.pen., l'imputato che lo ha cagionato è tenuto a risarcire. 11. Anche l'ultimo motivo di ricorso è inammissibile per genericità. Il motivo di appello, nell'ambito di una richiesta di contenere la pena nel minimo edittale e di violazione dell'art. 133 cod.pen., conteneva un generico riferimento alle circostanze attenuanti generiche e al loro diniego che avrebbe influito nella determinazione della pena, senza nulla aggiungere e senza neppure indicare quali elementi positivi di valutazione potevano fondare il loro riconoscimento. Generica è anche la censura sul mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art 114 cod.pen. che il ricorrente invoca sulla base della graduazione delle condotte e dell'apporto causale genericamente indicato. È ormai pacifico, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, come non possa formare oggetto di ricorso per Cassazione il ricorso con cui si deduca vizio di motivazione e/o violazione di legge a fronte di un motivo generico nell'atto di appello, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Botta, Rv. 262700). 11. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve, pertanto, essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. 12. [OSCURATO:PERSONA] deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese sostenuta dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] srl, che ha depositato memoria e nota spese, he vr17quidatog nella somma di C 473,00 per la fase esame e studio della controversia, oltre accessori di legge. Ritiene il Collegio di aderire all'indirizzo giurisprudenziale che ammette il diritto della parte civile di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza (Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Rv. 278834 - 01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923 - 01) e tenuto conto dei principi affermati in motivazione dalla pronuncia delle Sezioni Unite Sacchettino (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01) e pertanto, ritiene, il Collegio di liquidare unicamente le spese per la fase esame studio e non per le ulteriori fasi in assenza di fase introduttiva e decisoria non avendo"partecipato alla discussione in pubblica udienza e in assenza di concreto contributo a contrastare le impugnazioni degli imputati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che con
Sentenza Cassazione n. 43564/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris