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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 18196/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Viste le istanze avanzate da Giuseppe STRUMMIELLO, aventi ad oggetto: 1) la rideterminazione delle pene irrogate per le violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 a seguito della sentenza della Corte cost. n. 40 del 2019; 2) l'applicazione della continuazione ex art.671 cod. proc. pen. in relazione a sei sentenze di condanna; 3) l'applicazione del ne bis in idem in relazione alle sentenze indicate ai nn. 14, 16 e 19 del certificato del casellario giudiziale; 4) l'eliminazione degli aumenti di pena per la recidiva nei reati-satellite in relazione alle sentenze indicate sub c); 5) la rideterminazione degli aumenti di pena in continuazione in ordine ai reati di cui alle sentenze sub c), in applicazione del principio di diritto enucleato nella sentenza Sez.

U, n. 47127/2021; 6) l'esclusione della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. in relazione alla sentenza n. 19 del certificato del casellario giudiziale; letta l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il giudice adito ha dichiarato inammissibili le istanze di cui ai nn. 1, 2 e 4, nonché l'istanza di cui al n. 3 in ordine ai reati associativi oggetto delle sentenze elencate ai nn. 14 e 19 del casellario (in quanto mera riproposizione di richieste già decise con le ordinanze emesse dalla Corte di appello di Lecce, rispettivamente, in data 27.10.2021, 10.11.2021 e 9.2.2022) e ha disposto il rigetto delle rimanenti istanze; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla declaratoria di inammissibilità delle istanze sub nn. 1, 2 e 3, è generico e non consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3 dell'ordinanza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Viste le istanze avanzate da Giuseppe STRUMMIELLO, aventi ad oggetto: 1) la rideterminazione delle pene irrogate per le violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 a seguito della sentenza della Corte cost. n. 40 del 2019; 2) l'applicazione della continuazione ex art.671 cod. proc. pen. in relazione a sei sentenze di condanna; 3) l'applicazione del ne bis in idem in relazione alle sentenze indicate ai nn. 14, 16 e 19 del certificato del casellario giudiziale; 4) l'eliminazione degli aumenti di pena per la recidiva nei reati-satellite in relazione alle sentenze indicate sub c); 5) la rideterminazione degli aumenti di pena in continuazione in ordine ai reati di cui alle sentenze sub c), in applicazione del principio di diritto enucleato nella sentenza Sez. U, n. 47127/2021; 6) l'esclusione della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. in relazione alla sentenza n. 19 del certificato del casellario giudiziale; letta l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il giudice adito ha dichiarato inammissibili le istanze di cui ai nn. 1, 2 e 4, nonché l'istanza di cui al n. 3 in ordine ai reati associativi oggetto delle sentenze elencate ai nn. 14 e 19 del casellario (in quanto mera riproposizione di richieste già decise con le ordinanze emesse dalla Corte di appello di Lecce, rispettivamente, in data 27.10.2021, 10.11.2021 e 9.2.2022) e ha disposto il rigetto delle rimanenti istanze; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla declaratoria di inammissibilità delle istanze sub nn. 1, 2 e 3, è generico e non consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3 dell'ordinanza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente
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