Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25050/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 27 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Milano, che ha riformato parzialmente — concedendo all'imputato la non menzione della condanna — la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 582, 585 cod. pen. 2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del difensore di fiducia.

L'unico motivo di ricorso denunzia violazione di legge perché la Corte di merito non aveva dichiarato la prescrizione del reato, nonostante la stessa fosse maturata il 24 agosto 2022 e, quindi, prima della sentenza della Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte, il termine di prescrizione del reato è maturato il 15 novembre 2022, quindi dopo la pronunzia della decisione avversata, che risale al 27 ottobre 2022.

Al termine prescrizionale massimo di anni sette e mesi sei, che spirava il 21 giugno 2022, devono, infatti, aggiungersi complessivi 147 giorni di sospensione della prescrizione, dovuti ai rinvii disposti dal Giudice di primo grado 1'11 ottobre 2019 e il 6 dicembre 2019.

1.1. Il primo rinvio è stato determinato dalla conoscenza, da parte del Giudice, del coevo stato di detenzione per altro del coimputato [OSCURATO:PERSONA], cui non è seguita alcuna richiesta di separazione per l'immediato prosieguo del giudizio da parte del difensore del ricorrente odierno.

Devono, quindi, trovare applicazione due principi sanciti da questa Corte.

Il primo è quello secondo cui, in caso di rinvio del processo a causa del sopravvenuto stato di detenzione per altra causa dell'imputato, si configura un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire del predetto, che determina la sospensione della prescrizione per 60 giorni a decorrere dalla cessazione dell'impedimento, a norma dell'art. 159, comma primo, n. 3 cod. pen. (Sez. 2, n. 4184 del 22/12/2021, dep. 2022, Cammarata, Rv. 282688); nel caso di specie, come sopra accennato, 1'11 ottobre 2019, il Giudice fu messo a conoscenza, da parte del difensore, del coevo stato di detenzione per altro del computato [OSCURATO:PERSONA], dal che discese la necessità di rinviare il processo per impedimento a comparire del medesimo, con sospensione della prescrizione per sessanta giorni.

Il secondo principio è quello a lume del quale la sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorchè costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili (Sez. 4, n. 50303 del 20/07/2018, M., Rv. 274000; Sez.

F, n. 49132 del 26/07/2013, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 257649).

Nel caso sub iudice, 1'11 ottobre 2019, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], una volta appreso della necessità di rinviare il processo per l'impedimento del coimputato [OSCURATO:PERSONA], non chiese la separazione e non si oppose al rinvio, sicché la sospensione della prescrizione si applica anche all'odierno ricorrente, naturalmente nei limiti in cui essa opera per l'altro imputato.

1.2. Il secondo rinvio che rileva è quello del 6 dicembre 2019, quando il processo fu rinviato per adesione dei difensori all'astensione di categoria.

1.3. Non ha alcuna incidenza sui tempi della prescrizione, invece, la sospensione (prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) dovuta all'emergenza da Coronavirus, dal momento che il processo fu rinviato dal 6 marzo al 15 maggio 2020, sicché alcuna attività processuale si tenne né alcun termine processuale ebbe a decorrere nel periodo dal 9 marzo all'il maggio 2020, evenienze imprescindibili per il computo anche della sospensione di sessantaquattro giorni concernente il primo periodo emergenziale.

A questo riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, chiarito che «In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.

I. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale. (In motivazione, la Corte ha escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.

I. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia)» (Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02).

Né può avere rilievo il rinvio del 15 maggio 2020, sempre legato all'emergenza pandemica, giacché la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 140 del 25 maggio 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui prevedeva la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali erano rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

Ne consegue che il rinvio dettato da provvedimenti organizzativi dei capi degli uffici giudiziari emessi nella seconda fase dell'emergenza da Covid-19 — quella successiva all'il maggio 2020 — non incide sulla sospensione del termine di prescrizione.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n.103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 27 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Milano, che ha riformato parzialmente — concedendo all'imputato la non menzione della condanna — la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 582, 585 cod. pen. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del difensore di fiducia. L'unico motivo di ricorso denunzia violazione di legge perché la Corte di merito non aveva dichiarato la prescrizione del reato, nonostante la stessa fosse maturata il 24 agosto 2022 e, quindi, prima della sentenza della Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte, il termine di prescrizione del reato è maturato il 15 novembre 2022, quindi dopo la pronunzia della decisione avversata, che risale al 27 ottobre 2022. Al termine prescrizionale massimo di anni sette e mesi sei, che spirava il 21 giugno 2022, devono, infatti, aggiungersi complessivi 147 giorni di sospensione della prescrizione, dovuti ai rinvii disposti dal Giudice di primo grado 1'11 ottobre 2019 e il 6 dicembre 2019. 1.1. Il primo rinvio è stato determinato dalla conoscenza, da parte del Giudice, del coevo stato di detenzione per altro del coimputato [OSCURATO:PERSONA], cui non è seguita alcuna richiesta di separazione per l'immediato prosieguo del giudizio da parte del difensore del ricorrente odierno. Devono, quindi, trovare applicazione due principi sanciti da questa Corte. Il primo è quello secondo cui, in caso di rinvio del processo a causa del sopravvenuto stato di detenzione per altra causa dell'imputato, si configura un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire del predetto, che determina la sospensione della prescrizione per 60 giorni a decorrere dalla cessazione dell'impedimento, a norma dell'art. 159, comma primo, n. 3 cod. pen. (Sez. 2, n. 4184 del 22/12/2021, dep. 2022, Cammarata, Rv. 282688); nel caso di specie, come sopra accennato, 1'11 ottobre 2019, il Giudice fu messo a conoscenza, da parte del difensore, del coevo stato di detenzione per altro del computato [OSCURATO:PERSONA], dal che discese la necessità di rinviare il processo per impedimento a comparire del medesimo, con sospensione della prescrizione per sessanta giorni. Il secondo principio è quello a lume del quale la sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorchè costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili (Sez. 4, n. 50303 del 20/07/2018, M., Rv. 274000; Sez. F, n. 49132 del 26/07/2013, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 257649). Nel caso sub iudice, 1'11 ottobre 2019, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], una volta appreso della necessità di rinviare il processo per l'impedimento del coimputato [OSCURATO:PERSONA], non chiese la separazione e non si oppose al rinvio, sicché la sospensione della prescrizione si applica anche all'odierno ricorrente, naturalmente nei limiti in cui essa opera per l'altro imputato. 1.2. Il secondo rinvio che rileva è quello del 6 dicembre 2019, quando il processo fu rinviato per adesione dei difensori all'astensione di categoria. 1.3. Non ha alcuna incidenza sui tempi della prescrizione, invece, la sospensione (prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) dovuta all'emergenza da Coronavirus, dal momento che il processo fu rinviato dal 6 marzo al 15 maggio 2020, sicché alcuna attività processuale si tenne né alcun termine processuale ebbe a decorrere nel periodo dal 9 marzo all'il maggio 2020, evenienze imprescindibili per il computo anche della sospensione di sessantaquattro giorni concernente il primo periodo emergenziale. A questo riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, chiarito che «In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d. I. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale. (In motivazione, la Corte ha escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d. I. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia)» (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02). Né può avere rilievo il rinvio del 15 maggio 2020, sempre legato all'emergenza pandemica, giacché la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 140 del 25 maggio 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui prevedeva la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali erano rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. Ne consegue che il rinvio dettato da provvedimenti organizzativi dei capi degli uffici giudiziari emessi nella seconda fase dell'emergenza da Covid-19 — quella successiva all'il maggio 2020 — non incide sulla sospensione del termine di prescrizione. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n.103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som
Sentenza Cassazione n. 25050/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris