Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:T:2006:171
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]137/04
[OSCURATO:PERSONA] e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Direttiva del Consiglio 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] 2004/69/CE — Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina — Ricorso di annullamento — Irricevibilità»
Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 22 giugno 2006
Massime dell’ordinanza
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente ed individualmente
(Art. 230, quarto comma, CE)
L’interesse diretto del ricorrente, quale condizione per la ricevibilità di un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230,
quarto comma, CE, esige che la misura comunitaria incriminata produca direttamente effetti sulla sua situazione giuridica
e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, applicazione
avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria, senza intervento di altre norme intermedie.
Questo significa che, nel caso in cui un atto comunitario sia rivolto ad uno Stato membro da un’istituzione, se l’azione che
lo Stato membro deve intraprendere in seguito all’atto ha carattere automatico, o se comunque l’esito non è dubbio, allora
l’atto riguarda direttamente qualsiasi persona interessata da tale azione. Se, al contrario, l’atto lascia allo Stato membro
la possibilità di agire o di non agire, o non lo costringe ad agire in un senso determinato, sarà l’azione o l’inerzia dello
Stato membro a riguardare direttamente la persona interessata, e non l’atto in se stesso.
A tal riguardo, la decisione 2004/69, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat
naturali, l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina, la quale designa, come siti d’importanza
comunitaria, alcune zone del territorio austriaco, non incide sui diritti e sugli obblighi dei proprietari dei fondi, né sull’esercizio
di tali diritti, dal momento che essa non vincola affatto gli operatori economici né i privati e non contiene alcuna disposizione
in merito ad un regime di protezione dei siti d’importanza comunitaria, ad esempio misure di conservazione o procedure di
autorizzazione.
Parimenti, gli obblighi derivanti dalla detta direttiva 92/43, e in particolare dagli artt. 4 e 6, che incombono agli [OSCURATO:PERSONA]
membri dopo che i siti di importanza comunitaria sono stati designati dalla decisione impugnata, non sono direttamente applicabili
ai citati operatori, poiché necessitano di un atto da parte dello Stato membro interessato, che deve precisare in quale modo
esso intenda dare ad essi attuazione.
(v. punti 58-60, 65)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
22 giugno 2006 (
*
)
«Direttiva del Consiglio 92/43/CEE − Conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche − Decisione
della [OSCURATO:PERSONA] 2004/69/CE – Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina – Ricorso d’annullamento – Irricevibilità»
Nel procedimento T‑137/04,
[OSCURATO:PERSONA],
residente in Eisentratten (Austria),
[OSCURATO:PERSONA] GmbH,
con sede in Treibach (Austria),
[OSCURATO:PERSONA] de Maestri,
residente in Spittal/Drau (Austria),
[OSCURATO:PERSONA] de Maestri,
residente in Seeboden (Austria),
rappresentati dall’avv. M. Schaffgotsch,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dai sigg. M. van Beek e B. Schima, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
Repubblica di Finlandia,
rappresentata dalle sig.re T. Pynnä e A. Guimaraes-Purokoski, in qualità di agenti,
interveniente,
avente ad oggetto una domanda diretta all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 22 dicembre 2003, 2004/69/CE, recante
adozione, in attuazione della direttiva del Consiglio 92/43/CEE, dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica alpina (GU 2004, L 14, pag. 21),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione),
composto dal sig. R. García-Valdecasas, presidente, dalle sig.re I. Labucka e V. Trstenjak, giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Contesto normativo e fattuale
1 Il 21 maggio 1992, il Consiglio ha adottato la direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali
e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva habitat»).
2 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, oggetto della direttiva habitat è quello di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante
la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli [OSCURATO:PERSONA] membri
al quale si applica il trattato CE.
3 All’art. 2, n. 2, si precisa che le misure adottate a norma della direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il
ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche
di interesse comunitario.
4 Ai sensi del sesto ‘considerando’ della direttiva habitat, per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali
e delle specie di interesse comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione
per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenzario definito.
5 L’art. 3, n. 1, della direttiva habitat dispone che questa rete, denominata «Natura 2000», comprende delle zone speciali di
conservazione, nonché zone di protezione speciale classificate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri a norma della direttiva del Consiglio 2
aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1).
6 Ai sensi dell’art. 1, lett. e), della direttiva habitat, per zona speciale di conservazione si intende «un sito di importanza
comunitaria designato dagli [OSCURATO:PERSONA] membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate
le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli
habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato».
7 L’art. 4 della direttiva habitat prevede una procedura in tre fasi per la designazione delle zone speciali di conservazione.
In base al n. 1 di tale disposizione, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali
di cui all’allegato I e quali specie locali di cui all’allegato II della direttiva habitat si riscontrano in detti siti. L’elenco
viene trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] entro il triennio successivo alla notifica della direttiva stessa, contemporaneamente alle
informazioni su ogni sito.
8 Ai sensi dell’art. 4, n. 2, della direttiva habitat, sulla base di tali elenchi e dei criteri riportati nell’allegato III
di quest’ultima, la [OSCURATO:PERSONA] elabora, d’accordo con ognuno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, un progetto di elenco dei siti di importanza
comunitaria. L’elenco dei siti d’importanza comunitaria è fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo la procedura di cui all’art. 21
della direttiva habitat. In base all’art. 4, n. 3, tale elenco è elaborato entro un termine di sei anni dopo la notifica della
direttiva habitat.
9 L’art. 4, n. 4, della stessa stabilisce che, quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura
di cui al n. 2 della medesima disposizione, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione
il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell’importanza dei
siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali
di cui all’allegato I o di una o più specie di cui all’allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei
rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.
10 All’art. 4, n. 5, la direttiva precisa che, non appena un sito è iscritto nell’elenco dei siti d’importanza comunitaria stabilito
dalla [OSCURATO:PERSONA], esso è soggetto alle disposizioni dell’articolo 6, nn. 2-4, della direttiva habitat.
11 Ai sensi dell’art. 6 della direttiva habitat:
«1. Per le zone speciali di conservazione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano
all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari,
amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato
I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat
naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura
in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.
3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative
su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza
che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione
dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano
o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo
parere dell’opinione pubblica.
4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative,
un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura
sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura
2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la [OSCURATO:PERSONA] delle misure compensative adottate.
Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere
addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive
di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della [OSCURATO:PERSONA], altri motivi imperativi di rilevante interesse
pubblico».
12 La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 22 dicembre 2003, 2004/69/CE, recante adozione, in applicazione della direttiva habitat, dell’elenco
dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (GU 2004, L 14, pag. 21; in prosieguo: la «decisione
impugnata»), è stata adottata sulla base dell’art. 4, n. 2, terzo comma, della suddetta direttiva. Tra i siti d’importanza
comunitaria inclusi nell’elenco si trovano i seguenti:
− AT 2102000 Nockberge (Kernzone), Kärnten;
− AT 2119000 [OSCURATO:PERSONA].
13 I ricorrenti sono coltivatori agricoli e forestali che svolgono sui propri fondi attività legate alla loro coltivazione e
attività secondarie. In forza della decisione impugnata, queste proprietà sono state ricomprese nei siti d’importanza comunitaria
per la regione biogeografica alpina.
14 La seconda ricorrente è proprietaria di un fondo che corrisponde totalmente al sito d’importanza comunitaria indicato con
il codice AT 2119000. Gli altri ricorrenti sono proprietari di beni che si trovano nel sito d’importanza comunitaria recante
il codice AT 2102000.
Procedimento
15 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 aprile 2004, i ricorrenti hanno presentato il ricorso
in oggetto.
16 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 giugno 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di irricevibilità
ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. I ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni
su tale eccezione in data 2 settembre 2004.
17 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 luglio 2004, la Repubblica di Finlandia ha chiesto di intervenire
nel presente procedimento a sostegno della [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza 20 settembre 2004, il presidente della Prima Sezione
del Tribunale ha ammesso tale intervento. La parte interveniente ha depositato una memoria circoscritta alla ricevibilità.
I ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni il 30 dicembre 2004.
Conclusioni delle parti
18 Nella sua eccezione di irricevibilità, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile;
– condannare i ricorrenti alle spese.
19 Nella sua memoria di intervento, la Repubblica di Finlandia chiede che il Tribunale voglia dichiarare il ricorso irricevibile.
20 Nelle loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
– in via principale:
– respingere l’eccezione di irricevibilità;
– annullare la decisione impugnata;
– in subordine:
– annullare la decisione impugnata per quel che riguarda i siti inseriti nell’allegato I e che si trovano in Austria;
– oppure, annullare l’iscrizione dei siti inseriti nell’allegato I della decisione impugnata con i codici AT 2102000 Nockberge
(Kernzone), Kärnten e AT 2119000 [OSCURATO:PERSONA];
– oppure, annullare l’inserimento nell’allegato I della decisione impugnata dei siti riconosciuti come siti d’importanza comunitaria
per l’habitat e le specie aventi un grado di rappresentatività e un punteggio totale corrispondente alle categorie B, C e
D, in subordine alle categorie C e D o, ancora in subordine, alla categoria D, del formulario standard di dati compilato dagli
[OSCURATO:PERSONA] membri, sia per tutti i territori inclusi nella decisione impugnata, sia per tutti i territori austriaci, sia per i
territori inseriti con i codici AT 2102000 Nockberge (Kernzone), Kärnten et AT 2119000 [OSCURATO:PERSONA];
– inoltre, condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento.
In diritto
21 Ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura, se una parte chiede al Tribunale di statuire sull’irricevibilità, senza
impegnare la discussione nel merito, il procedimento sull’eccezione d’irricevibilità prosegue oralmente, salvo decisione contraria.
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente informato sulla base dei documenti del fascicolo e decide
che non vi è motivo di aprire la fase orale del procedimento.
Argomenti delle parti
22 [OSCURATO:PERSONA] sostiene in via principale che i ricorrenti non hanno interesse ad agire.
23 Essa ritiene che la decisione impugnata costituisca solo un provvedimento provvisorio, ai sensi della sentenza della Corte
11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2639, punto 10). La decisione impugnata non sarebbe un atto impugnabile,
in quanto la costituzione di un elenco di siti d’importanza comunitaria non porrebbe fine alla procedura diretta a costituire
la rete Natura 2000.
24 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la decisione impugnata è priva di incidenza diretta sulla situazione giuridica dei ricorrenti.
A suo giudizio, eventuali effetti giuridici sui ricorrenti si verificheranno solo quando le autorità nazionali adotteranno
misure in applicazione della direttiva habitat e della decisione impugnata.
25 Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la decisione impugnata non abbia affatto inciso nella sfera giuridica dei ricorrenti.
Pertanto, essendo privi di interesse ad agire, essi non avrebbero diritto di proporre un ricorso d’annullamento contro tale
decisione ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.
26 In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che i ricorrenti non sono direttamente e individualmente interessati.
27 Nel caso di specie, la misura controversa è stata adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] sotto forma di decisione indirizzata agli [OSCURATO:PERSONA]
membri. La natura di un atto, però, non può essere ricercata nella sua forma esteriore, bensì nel suo contenuto normativo
concreto. La decisione controversa completa il contesto normativo in cui si inserisce la rete Natura 2000, poiché precisa
quali sono i siti che debbono essere designati come zone speciali di conservazione dagli [OSCURATO:PERSONA] membri (art. 4, n. 4, della
direttiva habitat), in modo che questi ultimi siano tenuti a stabilire le misure conservative necessarie per i siti in questione
(art. 6, n. 1, della direttiva habitat).
28 La decisione impugnata farebbe quindi parte di un insieme di regole generali a carattere normativo. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA]
riconosce che, secondo una giurisprudenza costante, ciò peraltro non esclude che la decisione possa riguardare direttamente
e individualmente alcuni operatori economici.
29 Quanto all’interesse diretto dei ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la possibilità di individuare i siti che hanno un’importanza
comunitaria e rientrano, a questo titolo, nell’ambito di applicazione dell’art. 6, nn. 2-4, della direttiva habitat, non pregiudica
affatto la situazione giuridica dei ricorrenti. Gli obblighi derivanti da tale articolo, secondo il regime giuridico delle
direttive, non possono essere imposti ai privati e possono discendere unicamente da misure adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri per
trasporre la direttiva habitat.
30 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’art. 6, n. 2, della direttiva habitat lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine per valutare il momento
in cui un’alterazione degli equilibri naturali può avere effetti significativi e per stabilire le misure opportune al fine
di evitare degradi e perturbazioni. Essa precisa che, se uno Stato membro non utilizza il suo potere di valutazione, non è
possibile sapere se la situazione giuridica dei ricorrenti ne è stata interessata. Essa conclude quindi che la decisione impugnata
non produce effetti diretti sui ricorrenti.
31 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le stesse riflessioni valgono riguardo all’applicazione dell’art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva habitat:
solo nell’ambito di un piano o di un progetto concreto la condizione dell’esame della compatibilità con gli obiettivi di preservazione
può produrre effetti giuridici. Poiché si tratta di una procedura di autorizzazione in cui occorre soppesare e prendere in
considerazione diversi elementi, le autorità nazionali godono necessariamente di un margine di discrezionalità. Del resto,
i requisiti di cui all’art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva habitat, ove soddisfatti, riguardano l’autore del piano o del progetto
e non il proprietario del fondo. Tutti i ricorrenti però fanno valere le loro qualità di proprietari fondiari. L’art. 6, nn. 3
e 4, della direttiva habitat non produce quindi effetti giuridici che riguardano direttamente la situazione dei ricorrenti.
32 Per quel che concerne l’interesse individuale, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la decisione impugnata non definisca né i diritti
né gli obblighi dei proprietari immobiliari, ma che stabilisca semplicemente un elenco dei siti ai quali in seguito verranno
applicate altre disposizioni che non riguardano la proprietà immobiliare. L’obiettivo di tali disposizioni è di proteggere
i siti dal degrado del loro stato di conservazione, a prescindere dal comportamento all’origine del degrado stesso.
33 Dato che la decisione impugnata non impone alcun obbligo ai proprietari fondiari, secondo la [OSCURATO:PERSONA] i ricorrenti non
possono asserire che essa riguarda i loro interessi specifici o che ha procurato loro un danno eccezionale tale da contraddistinguerli
rispetto ad ogni altro operatore economico. Anche ammettendo che la decisione possa imporre degli obblighi ai ricorrenti,
ciò deriverebbe da una situazione oggettivamente determinata, ossia la situazione geografica dei siti ripresi nell’allegato.
34 I ricorrenti non sarebbero contraddistinti neppure a causa del fatto che la [OSCURATO:PERSONA], in forza di disposizioni specifiche,
è obbligata a tener conto delle conseguenze dell’atto che essa prevede di adottare in merito alla situazione dei ricorrenti.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], soltanto criteri esclusivamente scientifici relativi alla tutela della natura sono applicabili alla
procedura che ha portato all’adozione della decisione impugnata. Inoltre, non esistevano disposizioni di diritto comunitario
che imponessero alla [OSCURATO:PERSONA], per l’adozione della decisione impugnata, di seguire una procedura nell’ambito della quale
i ricorrenti avrebbero potuto far valere dei diritti, come quello di essere sentiti.
35 Alla luce di tutto quanto precede, la [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo che il ricorso venga dichiarato irricevibile.
36 L’interveniente sostiene gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] e conclude anch’essa per l’irricevibilità del ricorso in esame.
37 Per quanto riguarda l’interesse diretto dei ricorrenti, essa aggiunge che la decisione impugnata lascia con evidenza agli
[OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di adottare o meno certe misure; gli effetti della decisione impugnata dipenderebbero dall’uso
che le autorità nazionali faranno del loro potere di valutazione.
38 Quanto all’interesse individuale dei ricorrenti, l’interveniente ritiene che la decisione impugnata non impedisca loro di
fare uso dei propri diritti esclusivi né li privi di alcuno di essi. Infatti, tale decisione non disciplina i diritti e gli
obblighi dei ricorrenti, ma si limita a fissare l’elenco geograficamente limitato. I possibili problemi cui si allude nel
ricorso non sono che conseguenze indirette della decisione impugnata.
39 Secondo l’interveniente, si deve inoltre osservare che la decisione impugnata non riguarda i ricorrenti in quanto titolari
di diritti esclusivi. Anche supponendo che essa li riguardi, ciò potrebbe avvenire solo in quanto proprietari fondiari, allo
stesso modo di tutti i proprietari dei terreni indicati nell’allegato.
40 L’interveniente sottolinea inoltre che, secondo la giurisprudenza della Corte, la possibilità di determinare, con maggiore
o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti ai quali si applica una misura non implica affatto che tali
soggetti vadano considerati toccati individualmente dalla detta misura, sempreché risulti evidente che la detta applicazione
si effettua in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto in questione (v. ordinanza del Tribunale
6 settembre 2004, causa T-213/02, SNF/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3047, punto 59, e la giurisprudenza ivi citata).
41 Secondo l’interveniente, sebbene la decisione impugnata permetta, all’occorrenza, di individuare i proprietari dei beni fondiari
inclusi nei siti elencati nell’allegato alla stessa, è anche vero che tale decisione è applicata in virtù di una situazione
obiettiva di fatto da essa definita, vale a dire il valore naturale dei siti.
42 I ricorrenti sostengono, in primo luogo, che la decisione impugnata è un atto normativo della [OSCURATO:PERSONA] che però produce
anche effetti per alcuni individui, dato che i destinatari sono non soltanto gli [OSCURATO:PERSONA] membri, ma anche i ricorrenti.
43 Secondo i ricorrenti, non si può opporre loro la mancata trasposizione della direttiva habitat entro i termini. Essi ricordano
che, secondo la giurisprudenza della Corte, un cittadino può invocare direttamente una direttiva contro lo Stato membro destinatario
o le sue suddivisioni amministrative se la lettera di tale direttiva è sufficientemente precisa per poterne dedurre direttamente
dei diritti, e se lo Stato membro interessato non ha rispettato il termine di trasposizione. Peraltro, un ritardo nell’applicazione
di una direttiva da parte di uno Stato membro non può mettere un cittadino dell’Unione in grado di sottrarsi agli obiettivi
della direttiva stessa o di farli fallire.
44 Quanto all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale un sito, a seguito della sua notificazione da parte dello Stato membro
interessato, beneficia della protezione prevista dall’art. 6, nn. 2-4, della direttiva habitat, i ricorrenti ritengono che,
se questa fosse stata l’intenzione del legislatore, la disposizione contenuta nell’art. 4, n. 5, della direttiva habitat sarebbe
stata superflua e si sarebbe stabilito che la notificazione comporta l’applicazione del regime di protezione.
45 Essi inoltre sostengono di essere direttamente e individualmente interessati dalla decisione impugnata.
46 Per quanto riguarda l’interesse diretto, i ricorrenti sostengono che, poiché la decisione impugnata non lascia agli [OSCURATO:PERSONA]
membri alcun margine di valutazione quanto alla messa in atto delle disposizioni normative della direttiva habitat nei confronti
dei ricorrenti, il criterio secondo il quale questi ultimi sono direttamente interessati dalla decisione impugnata risulta
soddisfatto. A loro avviso, la decisione impugnata, benché formalmente rivolta agli [OSCURATO:PERSONA] membri, contiene per le zone di
protezione speciale che vi figurano, in attuazione della direttiva habitat, non solo l’elenco diretto e definitivo dei siti
inclusi, ma anche la definizione diretta e conclusiva degli obiettivi di conservazione. [OSCURATO:PERSONA] membri sono autorizzati
unicamente ad adottare le misure, effettive o normative, rispettando il principio del divieto di degrado e l’obbligo di effettuare
una valutazione appropriata dell’incidenza delle attività agricole e forestali dei ricorrenti. Queste misure, peraltro, comportano
alcuni svantaggi giuridici ed economici di vasta portata per i ricorrenti.
47 I ricorrenti ritengono che l’analisi compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’art. 6, nn. 2-4, della direttiva habitat non sia convincente.
Da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] trascurerebbe un elemento fondamentale, ossia il fatto che essa non risponde all’accusa attinente
alla mancata constatazione esplicita dei motivi per cui i siti indicati avrebbero effettivamente un’importanza comunitaria
e, dall’altro lato, la sua analisi relativa agli obblighi delle autorità nazionali e al loro potere di valutazione verterebbe
unicamente su questioni secondarie.
48 A questo proposito, i ricorrenti ricordano che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non dispongono di alcun margine di valutazione quanto al divieto
di degrado e di perturbazione dei siti d’importanza comunitaria stabiliti nell’ambito delle disposizioni di esecuzione della
direttiva habitat. Gli obiettivi definiti dalla decisione impugnata non lascerebbero agli [OSCURATO:PERSONA] membri neppure alcun margine
di manovra, e di conseguenza i ricorrenti sarebbero direttamente interessati da tale decisione e dall’assenza di precisazioni,
nel caso specifico, quanto all’opportunità di proteggere determinate specie ed habitat.
49 I ricorrenti contestano le osservazioni dell’interveniente. [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero valutare i piani e i progetti che
riguardano i siti classificati alla luce dell’art. 6, n. 3, della direttiva habitat, nonché degli obiettivi di protezione
fissati dalla decisione impugnata. Difatti, l’obbligo di procedere a tale valutazione e i criteri della stessa deriverebbero
dalla determinazione dell’obiettivo di tutela fissato dalla decisione impugnata, e uno Stato membro non potrebbe in alcun
modo sottrarsi a detti obblighi in forza di un qualsiasi potere discrezionale autonomo. Lo stesso varrebbe per il divieto
di degrado di cui all’art. 6, n. 2, della direttiva habitat.
50 Per quanto riguarda l’interesse individuale i ricorrenti sostengono, in sostanza, di essere individualmente interessati dalla
decisione impugnata in virtù della loro qualità di proprietari dei beni immobili ai quali si riferisce la decisione della
[OSCURATO:PERSONA]. Il fatto che un certo numero di altri proprietari di beni immobili siano riguardati, non cambierebbe questo stato
di fatto. I proprietari si distinguerebbero dalla cerchia degli altri operatori economici interessati, per esempio dai non
proprietari aventi dei piani o dei progetti per i terreni in esame, a causa del fatto che essi sono già attualmente, e non
solo potenzialmente, in futuro, riguardati dalla decisione impugnata. Per di più, su di essi graverebbe non solo la minaccia
di considerevoli svantaggi economici, ma anche di svantaggi giuridici immediati. Il fatto di non poter disporre dei propri
beni fondiari, dato che i loro diritti sono compromessi dal regime di protezione entrato in vigore, sarebbe particolarmente
determinante. Questo non avverrebbe per altri operatori economici, che avrebbero la possibilità di applicare i loro piani
o progetti su altri beni immobili maggiormente idonei e non gravati da un regime di protezione restrittivo.
51 I ricorrenti contestano gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] relativi all’interesse individuale. Essi precisano di non far valere
semplicemente il nudum ius della proprietà fondiaria, ma di riferirsi alla loro qualità di coltivatori del suolo. La decisione
impugnata limiterebbe anche i diritti di godimento dei ricorrenti, in quanto essi non possono farne uso come in precedenza.
52 I ricorrenti non ritengono che gli obblighi ad essi imposti dalla decisione impugnata siano la conseguenza di una situazione
obiettivamente determinata, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Essi sottolineano che i loro terreni non sono soggetti per caso
ad una norma esistente in forza della loro situazione geografica, ma che è stata emanata una norma che si applica ai terreni
esistenti. Pertanto, essi si distinguerebbero non solo dalla cerchia di soggetti non interessati, ma anche da quella dei soggetti
interessati, in quanto l’applicazione di tali disposizioni si baserebbe su criteri arbitrari.
53 Rispondendo alle osservazioni dell’interveniente, i ricorrenti ricordano che il problema non è quello di colpire una qualsiasi
posizione sul mercato, ma di limitare gravemente dei diritti fondamentali. Questa limitazione deriverebbe dalla decisione
impugnata che è assai concreta ed estremamente dettagliata. I ricorrenti sostengono di essere i destinatari concreti di una
decisione errata, con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato alcuni obiettivi di protezione per i beni fondiari.
54 I ricorrenti ritengono di essere individuati, a causa del carattere arbitrario della decisione impugnata, rispetto a tutti
gli altri proprietari fondiari interessati dalla decisione stessa, prendendo come gruppo di riferimento l’insieme dei proprietari
fondiari ai cui terreni si applicano gli obiettivi di protezione fissati nella decisione impugnata.
55 Essi aggiungono che tale limitazione della proprietà fondiaria sarebbe stata decisa senza che i soggetti interessati godessero
del diritto di essere sentiti, senza ponderare gli interessi coinvolti, senza indennizzo o senza neppure la possibilità di
ottenere un indennizzo, e che per questi motivi sarebbe giusto non adottare nel caso di specie un’interpretazione restrittiva
delle condizioni di ricevibilità.
Giudizio del Tribunale
56 Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (…) un ricorso contro le decisioni
prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti
di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente».
57 Poiché non si contesta che i ricorrenti non sono i destinatari della decisione impugnata, si deve esaminare se tale decisione
li riguardi direttamente e individualmente.
58 Per quanto riguarda l’interesse diretto dei ricorrenti, va ricordato che il requisito dell’interesse diretto di un individuo
esige, nel caso di specie, che la decisione impugnata produca direttamente effetti sulla sua situazione giuridica e non lasci
alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, applicazione avente
carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie (v.
sentenze della Corte 5 maggio 1998, causa C‑386/96 P, Dreyfus/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2309, punto 43, e la giurisprudenza
ivi citata, e sentenza del Tribunale 27 giugno 2000, cause riunite T‑172/98 e da T‑175/98 a T‑177/98, Salamander e a./Parlamento
e Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2487, punto 52).
59 Questo significa che, nel caso in cui un atto comunitario è rivolto ad uno Stato membro da un’istituzione, se l’azione che
lo Stato membro deve intraprendere in seguito all’atto ha un carattere automatico, o se comunque l’esito non è dubbio, allora
l’atto riguarda direttamente qualsiasi persona interessata da tale azione. Se, al contrario, l’atto lascia allo Stato membro
la possibilità di agire o di non agire, o non lo costringe ad agire in un senso determinato, sarà l’azione o l’inerzia dello
Stato membro a riguardare direttamente la persona interessata e non l’atto in se stesso. In altri termini, il provvedimento
di cui trattasi non deve dipendere, quanto ai suoi effetti, dall’esercizio di un potere discrezionale da parte di un terzo,
a meno che sia manifesto che un siffatto potere deve necessariamente essere esercitato in un determinato modo (v., in tal
senso, ordinanza del Tribunale 10 settembre 2002, causa T‑223/01, [OSCURATO:PERSONA] e JT International/Parlamento e Consiglio,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3259, punto 46).
60 Secondo il Tribunale, non si può ritenere che la decisione impugnata, la quale designa, come siti d’importanza comunitaria,
alcune zone del territorio austriaco in cui i ricorrenti possiedono dei terreni, produca di per sé degli effetti sulla situazione
giuridica dei ricorrenti. La decisione impugnata non contiene alcuna disposizione in merito al regime di protezione dei siti
d’importanza comunitaria, come misure di conservazione o procedure di autorizzazione. Essa non incide né sui diritti e sugli
obblighi dei proprietari dei fondi, né sull’esercizio di tali diritti. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, l’inclusione
di tali siti nell’elenco dei siti d’importanza comunitaria non vincola affatto gli operatori economici né i privati.
61 L’art. 4, n. 4, della direttiva habitat precisa che, quando un sito è stato scelto come sito d’importanza comunitaria dalla
[OSCURATO:PERSONA], lo Stato membro interessato designa tale sito come «zona speciale di conservazione» entro un termine massimo
di sei anni. A questo riguardo, l’art. 6, n. 1, della direttiva habitat dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono le misure
di conservazione necessarie per le zone speciali di conservazione, al fine di rispondere alle esigenze ecologiche del tipo
di habitat naturale e delle specie presenti nei siti.
62 L’art. 4, n. 5, della direttiva habitat stabilisce inoltre che, non appena un sito è iscritto nell’elenco dei siti d’importanza
comunitaria, esso è soggetto alle disposizioni dell’art. 6, nn. 2-4.
63 Infatti, ai sensi dell’art. 6, n. 2, della direttiva habitat, gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le opportune misure per evitare nelle
zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie
per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per
quanto riguarda gli obiettivi della direttiva stessa.
64 Parimenti, ai sensi dell’art. 6, n. 3, della direttiva habitat, qualsiasi progetto non direttamente connesso e necessario
alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su di esso, forma oggetto di una opportuna valutazione
dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della
valutazione dell’incidenza sul sito, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto
dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa. Al riguardo, l’art. 6, n. 4, della direttiva
habitat precisa che, qualora tale progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico,
lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata.
65 Leggendo gli obblighi sopra citati, al cui adempimento gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati sono tenuti dopo che i siti d’importanza
comunitaria sono stati designati dalla decisione impugnata, va rilevato che nessuno di detti obblighi è direttamente applicabile
ai ricorrenti. Difatti, tutti necessitano di un atto da parte dello Stato membro interessato che deve precisare in quale modo
esso intende dare attuazione all’obbligo di cui trattasi, che si tratti di misure di conservazione necessarie (art. 6, n. 1,
della direttiva habitat), di misure opportune per evitare il degrado del sito (art. 6, n. 2, della stessa) o dell’accordo
che dev’essere dato dalle autorità nazionali competenti ad un progetto idoneo a incidere sul sito in maniera significativa
(art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva habitat).
66 Pertanto, dalla direttiva habitat, in base alla quale è stata adottata la decisione impugnata, emerge che essa vincola lo
Stato membro quanto al risultato da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali la competenza riguardo alle misure di conservazione
da adottare e alle procedure di autorizzazione da seguire. Questa conclusione non è invalidata dal fatto che il margine di
valutazione così riconosciuto agli [OSCURATO:PERSONA] membri dev’essere esercitato conformemente agli obiettivi della direttiva habitat.
67 Da quanto precede risulta che i ricorrenti non sono direttamente interessati dalla decisione impugnata, ai sensi dell’art. 230,
quarto comma, CE. Pertanto, il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile, senza bisogno di valutare se i ricorrenti siano
individualmente interessati dalla decisione in esame.
68 Tuttavia, non essendo legittimati a chiedere l’annullamento della decisione impugnata, i ricorrenti potranno contestare le
misure adottate in attuazione dell’art. 6 della direttiva habitat che li riguardano e in tale ambito essi conservano la possibilità
di eccepirne l’illegittimità dinanzi ai giudici nazionali, chiamati a decidere in osservanza dell’art. 234 CE (sentenza della
Corte 17 novembre 1998, causa C‑70/97 P, Kruidvat/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7183, punti 48 e 49, e ordinanza del Tribunale
12 luglio 2000, causa T‑45/00, Conseil national des professions de l’automobile e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2927, punto 26).
Sulle spese
69 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta
domanda. Poiché i ricorrenti sono risultati soccombenti, vanno condannati alle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente
alle conclusioni di quest’ultima.
70 Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli [OSCURATO:PERSONA] membri intervenuti nella causa sopportano
le proprie spese. Nel caso di specie, la Repubblica di Finlandia va condannata a sopportare le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
I ricorrenti sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
3)
La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 22 giugno 2006
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
R. García-Valdecasas
*
Lingua processuale: il tedesco.