Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 ottobre 2021

Cassazione n. 43646/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 08/04/2019 dalla CORTE di APPELLO di ROMA.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in relazione al primo motivo di ricorso; udito, per l'imputato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo e motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sua condanna alla pena ritenutozdí giustizia in ordine al reato di tentata rapina impropria di un veicolo íncidentato, lamentando:

1. nullità dell'udienza di convalida e dell'udienza del giudizio direttissimo per omessa citazione del difensore di fiducia;

2. mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (per acquisizione di fotografie allegate al fascicolo del P.M.) e mancata considerazione di quanto dichiarato dall'imputato in sede di interrogatorio quanto al fatto che egli avesse ritenuto di impossessarsi di una res nullius;

3. carenza degli elementi costitutivi del reato contestato per le stesse ragioni;

4. mancata riqualificazione del reato in tentato furto aggravato e mancata riduzione della pena;

5. difetto di motivazione sull'entità della pena.

Il ricorso, presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett.

C), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, o comunque manifestamente infondati, è integralmente inammissibile.

Per quanto riguarda la doglianza di natura processuale di cui al primo motivo, la Corte di appello ha esaurientemente evidenziato che il difensore fu avvisato - come consentito - per l'udienza dì convalida a mezzo fax, non comparendo, senza documentare alcun impedimento; come doveroso, fu designato, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., un difensore di ufficio (la contraria indicazione del comma della predetta disposizione nel provvedimento di nomina - sulla quale il ricorrente insiste - appare in verità frutto di un evidente quanto innocuo errore materiale: d'altro canto, il difensore del ricorrente è certamente consapevole del fatto che, in sua assenza ingiustificata, il giudice procedente non poteva che provvedere alla designazione di un difensore di ufficio); il giudizio abbreviato fu celebrato, su richiesta personale dell'interessato, in pari data, senza soluzione di continuità, e, per tale ragione, nessun ulteriore avviso era dovuto al difensore di fiducia non comparso, e rimasto del tutto silente.

Il secondo motivo, il terzo motivo e la prima parte del quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, ed appaiono parimenti in parte privi della necessaria specificità, in parte manifestamente infondati: pur se in estrema sintesi, la Corte di appello, avend necessariamente visionato le fotografie de quibus, diligentemente allegate all'atto di appello (come agevolmente verificabile ex actis), ha ritenuto che nulla dimostrasse l'intervenuto abbandono del mezzo le cui parti furono asportate, e che, d'altro canto, l'altrimenti immotivata reazione violenta dell'imputato alla vista della forze dell'ordine (che legittima la qualificazione giuridica del fatto accertato cui sono addivenuti i giudici del merito, e della quale non è stata allegata una valida giustificazione alternativa) dimostrava che egli fosse ben consapevole dell'illegittimità della sua condotta.

Anche gli ulteriori motivi sono privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett.

C), cod. proc. pen. poiché non considerano le corrette argomentazioni in virtù delle quali la Corte di appello ha motivato la quantificazione della pena irrogata, valorizzando l'apprezzabile gravità del fatto accertato ed i precedenti penali, oltre che l'assenza di elementi decisivamente sintomatici, in senso contrario, della necessaria meritevolezza, che neppure il ricorso indica convincentemente; i giudici del merito sono, comunque, nel complesso pervenuti all'irrogazione di una pena estremamente mite, perché ben lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossima a quelli minimi.

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, egli va anche condannato al pagamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza con motivazione semplificata.

Così deciso, 08/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Sergio eltrani, Geppino DEraZ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 08/04/2019 dalla CORTE di APPELLO di ROMA. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in relazione al primo motivo di ricorso; udito, per l'imputato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo e motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sua condanna alla pena ritenutozdí giustizia in ordine al reato di tentata rapina impropria di un veicolo íncidentato, lamentando: 1. nullità dell'udienza di convalida e dell'udienza del giudizio direttissimo per omessa citazione del difensore di fiducia; 2. mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (per acquisizione di fotografie allegate al fascicolo del P.M.) e mancata considerazione di quanto dichiarato dall'imputato in sede di interrogatorio quanto al fatto che egli avesse ritenuto di impossessarsi di una res nullius; 3. carenza degli elementi costitutivi del reato contestato per le stesse ragioni; 4. mancata riqualificazione del reato in tentato furto aggravato e mancata riduzione della pena; 5. difetto di motivazione sull'entità della pena. Il ricorso, presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, o comunque manifestamente infondati, è integralmente inammissibile. Per quanto riguarda la doglianza di natura processuale di cui al primo motivo, la Corte di appello ha esaurientemente evidenziato che il difensore fu avvisato - come consentito - per l'udienza dì convalida a mezzo fax, non comparendo, senza documentare alcun impedimento; come doveroso, fu designato, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., un difensore di ufficio (la contraria indicazione del comma della predetta disposizione nel provvedimento di nomina - sulla quale il ricorrente insiste - appare in verità frutto di un evidente quanto innocuo errore materiale: d'altro canto, il difensore del ricorrente è certamente consapevole del fatto che, in sua assenza ingiustificata, il giudice procedente non poteva che provvedere alla designazione di un difensore di ufficio); il giudizio abbreviato fu celebrato, su richiesta personale dell'interessato, in pari data, senza soluzione di continuità, e, per tale ragione, nessun ulteriore avviso era dovuto al difensore di fiducia non comparso, e rimasto del tutto silente. Il secondo motivo, il terzo motivo e la prima parte del quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, ed appaiono parimenti in parte privi della necessaria specificità, in parte manifestamente infondati: pur se in estrema sintesi, la Corte di appello, avend necessariamente visionato le fotografie de quibus, diligentemente allegate all'atto di appello (come agevolmente verificabile ex actis), ha ritenuto che nulla dimostrasse l'intervenuto abbandono del mezzo le cui parti furono asportate, e che, d'altro canto, l'altrimenti immotivata reazione violenta dell'imputato alla vista della forze dell'ordine (che legittima la qualificazione giuridica del fatto accertato cui sono addivenuti i giudici del merito, e della quale non è stata allegata una valida giustificazione alternativa) dimostrava che egli fosse ben consapevole dell'illegittimità della sua condotta. Anche gli ulteriori motivi sono privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen. poiché non considerano le corrette argomentazioni in virtù delle quali la Corte di appello ha motivato la quantificazione della pena irrogata, valorizzando l'apprezzabile gravità del fatto accertato ed i precedenti penali, oltre che l'assenza di elementi decisivamente sintomatici, in senso contrario, della necessaria meritevolezza, che neppure il ricorso indica convincentemente; i giudici del merito sono, comunque, nel complesso pervenuti all'irrogazione di una pena estremamente mite, perché ben lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossima a quelli minimi. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, egli va anche condannato al pagamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso, 08/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Sergio eltrani, Geppino DEraZ
Sentenza Cassazione n. 43646/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris