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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02712/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letti motivi nuovi trasmessi dal difensore nell'interesse di entrambi i ricorrenti; ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura relativi alla riqualificazione dei reati ascritti nella fattispecie di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 14 e 15); ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per le seguenti ragioni: a) il primo motivo di ricorso è meramente reiterativo della medesima eccezione di nullità della sentenza di primo grado già dedotta in appello e rigettata dalla Corte territoriale con motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici (si vedano le pagine 13 e 14); b) il secondo motivo di ricorso è costituito da mere doglianze in punto di fatto attraverso le quali il ricorrente tende a sollecitare una non consentita diversa valutazione del contenuto delle intercettazioni, interpretato dalla Corte territoriale in termini non manifestamente illogici e, pertanto, non sindacabili in sede di legittimità (cfr. Sez.

U., n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715); c) il terzo motivo di ricorso è generico e meramente riproduttivo di profili di censura relativi alla qualificazione delle condotte ascritte già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 20); d) il quarto motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale rigettato la richiesta di esclusione della recidiva reiterata per la mancanza di una precedente dichiarazione della recidiva semplice in termini coerenti con l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, recentemente confermato dalle Sezioni Unite (si veda Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 secondo cui in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice.) Ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto i ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letti motivi nuovi trasmessi dal difensore nell'interesse di entrambi i ricorrenti; ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura relativi alla riqualificazione dei reati ascritti nella fattispecie di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 14 e 15); ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per le seguenti ragioni: a) il primo motivo di ricorso è meramente reiterativo della medesima eccezione di nullità della sentenza di primo grado già dedotta in appello e rigettata dalla Corte territoriale con motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici (si vedano le pagine 13 e 14); b) il secondo motivo di ricorso è costituito da mere doglianze in punto di fatto attraverso le quali il ricorrente tende a sollecitare una non consentita diversa valutazione del contenuto delle intercettazioni, interpretato dalla Corte territoriale in termini non manifestamente illogici e, pertanto, non sindacabili in sede di legittimità (cfr. Sez. U., n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715); c) il terzo motivo di ricorso è generico e meramente riproduttivo di profili di censura relativi alla qualificazione delle condotte ascritte già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 20); d) il quarto motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale rigettato la richiesta di esclusione della recidiva reiterata per la mancanza di una precedente dichiarazione della recidiva semplice in termini coerenti con l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, recentemente confermato dalle Sezioni Unite (si veda Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 secondo cui in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice.) Ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto i ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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