CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2022
Cassazione n. 02085/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.SURACE Lucrezia ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Messina che l'aveva riconosciuta colpevole del reato di furto in concorso di una somma di denaro, con il rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle circostanze aggravanti del mezzo fraudolento e dell'approfittamento delle condizioni di minorata difesa della donna e l'aveva condannata alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa. 2. La ricorrente lamenta manifesta illogicità della motivazione in rela- zione all'affermazione di responsabilità in assenza di argomenti tesi ad av- valorare il riconoscimento personale della ricorrente sulla base di album fo- tografico nel corso delle indagini preliminari, riconoscimento non adeguata- mente riscontrato in sede dibattimentale e in relazione alla misura del trat- tamento sanzionatorio 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato e ripropositivi di censure in precedenza formulate e disattese con adeguato sforzo motivazionale. Il giudice di appello ha rite- nuto, con motivazione coerente, lineare e non affetta da palesi contradditto- rietà che al riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa con as- soluta certezza, si aggiungono gli elementi di riscontro desumibili dalla pro- prietà in capo all'imputata del veicolo utilizzato dal reo per allontanarsi con il denaro sottratto e dal fatto che la medesima autovettura era stata utiliz- zata dall'imputata per recarsi presso la stazione di polizia ove era stata con- vocata dopo i fatti. 3.1 A tale proposito il S.C. accorda rilievo probatorio pieno anche al rico- noscimento fotografico operato dalla persona informata dei fatti nel corso delle indagini preliminari, attribuendogli forza dimostrativa anche se non seguito da una ricognizione personale in sede dibattimentale (sez.2, 7.5.2019 n.20489, [OSCURATO:PERSONA], Rv.275585; sez.2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.28391, Cena e altri, Rv.270181; sez.5, 12.10.2016, D.B., Rv.268860), in quanto il riconoscimento è intervenuto sulla base di una elaborazione di una perce- zione della persona chiamata ad operarlo e pertanto lo stesso costituisce manifestazione riproduttiva, attraverso la dichiarazione, di una percezione visiva, che pertanto può essere recuperata, a certe condizioni, nella dialettica di batti mentale. 3.2 Il trattamento sanzionatorio poi è stato determinato sulla base di criteri edittali improntati al minimo e l'onere motivazionale, espresso in termini di adeguatezza, non risulta sindacabile dinanzi al giudice di legittimità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ri- corrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pa- gamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 Novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]