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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2022

Cassazione n. 14485/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19890/2016 di R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – controricorrente, ricorrente incidentale – F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 19890/2016 Numero sezionale 1533/2022 Numero di raccolta generale 14485/2022 Data pubblicazione 06/05/2022 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

ABRUZZO, n. 176/04/16, depositata il 17/02/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, con un unico motivo, contro l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] — il quale ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto ricorso incidentale con due motivi (il primo dei quali reca distinte censure di errores in iudicando) — per la cassazione della sentenza della C.T.R. dell’Abruzzo, menzionata in epigrafe, con la quale, nel giudizio di impugnazione di avviso di accertamento che recuperava a tassazione Irpef (e relative addizionali) per il 2009, maggiori redditi non dichiarati derivanti dalla sottoposizione a tassazione ordinaria anziché a tassazione separata, e secondo l’aliquota del 40% (in luogo di quella del 38,20%), di certi emolumenti (compenso annuale incentivante per i dipendenti del ministero delle finanze), in parziale accoglimento dell’appello dell’ufficio, è stata (cfr. il dispositivo della sentenza) «determina[ta] la tassazione ordinaria del reddito nella misura del 40% in relazione alla legge di favore “pro terremotati”», con compensazione delle spese di lite.

2. In data 09/05/2019 il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi degli artt. 6, 7, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; ha anche provveduto al versamento della prima rata in relazione all’Irpef e al versamento a saldo per le addizionali (regionale e comunale); inoltre, con istanza del 25/05/2019 (con allegata la documentazione attinente alla definizione agevolata) ha chiesto alla Corte di sospendere il giudizio.r.g. n. 19890/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 19890/2016 Numero sezionale 1533/2022 Numero di raccolta generale 14485/2022 Data pubblicazione 06/05/2022

3. L’Agenzia delle entrate, in data 25/06/2020, ha emesso atto di diniego della definizione agevolata della causa e l’Avvocatura dello Stato, con istanza del 20/12/2020, ha chiesto alla Corte di fissare l’udienza in conseguenza del detto diniego; avverso tale ultimo atto il contribuente, in data 13/02/2021, ha proposto ricorso in autotutela.

4. Con provvedimento di autotutela del 15/04/2021, l’Agenzia delle entrate ha annullato il diniego (n. 21347) del 25/06/2020, si è impegnata a chiedere, tramite l’Avvocatura dello Stato, l’estinzione di questo giudizio per cessazione della materia del contendere, ed ha infine rimesso in termini la parte privata per il pagamento delle rate residue.

5. Il contribuente, con atto depositato in Cancelleria il 23/02/2022, ha dichiarato di avere saldato l’importo ancora dovuto (euro 1.369,26), ha allegato la distinta di pagamento e altra documentazione, ed in conclusione ha insistito per la declaratoria di estinzione della causa.

6. Sussistono pertanto tutti i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere.

7. Come disposto dall’ultimo periodo del comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

8. Con riferimento al ricorso incidentale del contribuente, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (negli stessi termini, Cass. 08/07/2021, n. 19419, nonché Cass. 12/10/2018, n. 25485, in tema di definizione agevolata ex art. 11, d.l. n. 50 del 2017, conv. con mod. dalla legge n. 96 del 2017; ed infine Cass. 10/10/2019, n. 25529, in tema di definizione r.g. n. 19890/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 19890/2016 Numero sezionale 1533/2022 Numero di raccolta generale 14485/2022 Data pubblicazione 06/05/2022 agevolata ex art. 6, d.l. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla legge n. 225 del 2016).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, ai sens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19890/2016 di R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – controricorrente, ricorrente incidentale – F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 19890/2016 Numero sezionale 1533/2022 Numero di raccolta generale 14485/2022 Data pubblicazione 06/05/2022 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO, n. 176/04/16, depositata il 17/02/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, con un unico motivo, contro l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] — il quale ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto ricorso incidentale con due motivi (il primo dei quali reca distinte censure di errores in iudicando) — per la cassazione della sentenza della C.T.R. dell’Abruzzo, menzionata in epigrafe, con la quale, nel giudizio di impugnazione di avviso di accertamento che recuperava a tassazione Irpef (e relative addizionali) per il 2009, maggiori redditi non dichiarati derivanti dalla sottoposizione a tassazione ordinaria anziché a tassazione separata, e secondo l’aliquota del 40% (in luogo di quella del 38,20%), di certi emolumenti (compenso annuale incentivante per i dipendenti del ministero delle finanze), in parziale accoglimento dell’appello dell’ufficio, è stata (cfr. il dispositivo della sentenza) «determina[ta] la tassazione ordinaria del reddito nella misura del 40% in relazione alla legge di favore “pro terremotati”», con compensazione delle spese di lite. 2. In data 09/05/2019 il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi degli artt. 6, 7, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; ha anche provveduto al versamento della prima rata in relazione all’Irpef e al versamento a saldo per le addizionali (regionale e comunale); inoltre, con istanza del 25/05/2019 (con allegata la documentazione attinente alla definizione agevolata) ha chiesto alla Corte di sospendere il giudizio.r.g. n. 19890/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 19890/2016 Numero sezionale 1533/2022 Numero di raccolta generale 14485/2022 Data pubblicazione 06/05/2022 3. L’Agenzia delle entrate, in data 25/06/2020, ha emesso atto di diniego della definizione agevolata della causa e l’Avvocatura dello Stato, con istanza del 20/12/2020, ha chiesto alla Corte di fissare l’udienza in conseguenza del detto diniego; avverso tale ultimo atto il contribuente, in data 13/02/2021, ha proposto ricorso in autotutela. 4. Con provvedimento di autotutela del 15/04/2021, l’Agenzia delle entrate ha annullato il diniego (n. 21347) del 25/06/2020, si è impegnata a chiedere, tramite l’Avvocatura dello Stato, l’estinzione di questo giudizio per cessazione della materia del contendere, ed ha infine rimesso in termini la parte privata per il pagamento delle rate residue. 5. Il contribuente, con atto depositato in Cancelleria il 23/02/2022, ha dichiarato di avere saldato l’importo ancora dovuto (euro 1.369,26), ha allegato la distinta di pagamento e altra documentazione, ed in conclusione ha insistito per la declaratoria di estinzione della causa. 6. Sussistono pertanto tutti i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere. 7. Come disposto dall’ultimo periodo del comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 8. Con riferimento al ricorso incidentale del contribuente, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (negli stessi termini, Cass. 08/07/2021, n. 19419, nonché Cass. 12/10/2018, n. 25485, in tema di definizione agevolata ex art. 11, d.l. n. 50 del 2017, conv. con mod. dalla legge n. 96 del 2017; ed infine Cass. 10/10/2019, n. 25529, in tema di definizione r.g. n. 19890/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 19890/2016 Numero sezionale 1533/2022 Numero di raccolta generale 14485/2022 Data pubblicazione 06/05/2022 agevolata ex art. 6, d.l. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla legge n. 225 del 2016). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, ai sens
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