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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 gennaio 2026

Cassazione n. 01890/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1592/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 30935/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ministero Economia e Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di Appello di Bari, per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità a carico della parte pubblica soccombente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 29 aprile 2025, la Corte di appello di Bari, pronunciando in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 1108 del 12.11.2024 della Corte di cassazione, accoglieva la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze con atto depositato in data 8.07.2022, in relazione al procedimento penale che lo aveva visto imputato per il reato di cui agli artt. 110, 624-625 nn. 5 e 7 cod. pen., condannato in primo grado e prosciolto in rito CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 1890/2026 Roma, lì, 19/01/2026 dalla Corte di appello di Bari per sopravvenuta remissione di querela e contestuale derubricazione dell'originaria imputazione in furto semplice, e liquidava in suo favore un'indennità pari ad euro 8.253,699999, compensando le spese processuali.

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza, con unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.pen., e il correlato vizio di motivazione, in quanto è stata disposta la compensazione delle spese in deroga al principio generale di soccombenza fuori dai casi espressamente previsti, non ricorrendo un'ipotesi di soccombenza reciproca, né di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza e neppure altre gravi ed eccezionali ragioni, specificamente e congruamente motivate.

La motivazione, argomenta, appare altresì errata, considerato che il Ministero si è costituito nel giudizio di legittimità insistendo nel rigetto del ricorso presentato dal ricorrente e pertanto ha esplicato le sue difese nell'ambito del procedimento, nonché illogica nella parte in cui ha valorizzato la condotta agita dal ricorrente, seppur non integrante una fattispecie aggravata all'origine, nonostante tale elemento non abbia in concreto influito sull'accoglimento integrale della domanda.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con le conseguenze di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Costituisce pacifica affermazione di questa Corte che le spese del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, per le connotazioni civilistiche che afferiscono a tale istituto, vanno regolate secondo i criteri indicati dagli articoli 91 e 92 cod. proc. civ. (cfr, ex multis, Sez.4,n.5833 del 28/12/2015, dep.12/02/2016, Rv.265832 - 01; Sez.4, n.38163 del 10/07/2013, Rv.256832 - 01; Sez.4, n.46265 del 14/10/2005, Rv.232911 - 01).

2.1. In base al disposto dell'art. 92 comma 2, cod.proc.civ., nella formulazione antecedente alla novella di cui alla legge 162/2014.

"Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti".

La norma è stata oggetto di modifica ad opera del d.l. 132 del 12/09/2014 (recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile - G.U. n. 212 del 1209/2014), convertito con modifiche dalla legge 162 del 10/11/2014, entrata in vigore 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (G.U. n. 261 del 10/11/2014 S.O. n. 84).

In particolare, l'art. 13 comma 2 del d.l. citato ha sostituito il comma 2 dell'art. 92 cod. proc. civ., con il seguente: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti".

Con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.

Gli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale retroagiscono fino al momento dell'introduzione nell'ordinamento della norma dichiarata illegittima e l'apprezzamento della sussistenza del vizio denunciato con il ricorso dev'essere fatto con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità.

2.2. E' stato, quindi, affermato il principio di diritto, in base al quale ai sensi dell'art. 92 cod.proc.civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod.proc.civ. (cfr Sez. 3, Sentenza n. 36339 del 27/06/2019 Cc., Rv. 277663 - 01; Sez. civile 6-2, Ordinanza n.4696 del 18/02/2019, Rv.652795 - 01).

Nella specie, la statuizione di compensazione delle spese del procedimento viola l'articolo 92 cod. proc. civ.; alla stregua di detta disposizione, la compensazione delle spese può essere disposta (oltre che nel caso, che qui non ricorre, della soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché — per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale — nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2, cod. proc. civ..

2.3. La principale ragione posta a fondamento della decisione impugnata, individuata nella costituzione della pubblica amministrazione nel giudizio di legittimità al solo fine di “aderire alla decisione di rigetto del ricorso”, espressione che nella sua ambiguità, con l'utilizzo del termine adesione, richiama una posizione coerente a quella di controparte, laddove invece non solo, come è ovvio, il ricorrente ma anche il procuratore generale avevano domandato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza, non risponde, per come esposta, ad alcuna delle ipotesi, di cui agli articoli 91 e 92 cod. proc. civ. che consentono la compensazione delle spese di lite, restando peraltro insondato, proprio in virtù dell'espressione criptica e intrinsecamente contraddittoria, se, nonostante la costituzione in giudizio, l'amministrazione non abbia in concreto esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa dell'imputato mediante un utile contributo alla decisione (Sez. 4, Sentenza n. 13175 del 26/03/2025 Cc., Rv. 287952 - 02; Sez. 4 - , Sentenza n. 41307 del 02/10/2019 Cc., Rv. 277357 - 02).

2.4. Deve peraltro considerarsi che nel caso in esame la Corte d'appello si è limitata a un accoglimento parziale della domanda, liquidando una somma ampiamente inferiore rispetto alla richiesta di un indennizzo nella misura complessiva di 20.000 €, che depone per una soccombenza parziale.

Sotto quest'ultimo profilo è necessario rimarcare, quanto al concetto di soccombenza parziale, che, secondo l'orientamento consolidato della corte di legittimità, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (vedi Sez. 4 - , Sentenza n. 41307 del 02/10/2019 Cc. in motivazione; così Sez. 6-2 civile, n.21684 del 23/09/2013, Rv. 627822; v. anche Sez. civile 2, n. 22021 del 11/09/2018, Rv. 650070 - 01, secondo cui, invece, la differenza fra il "quantum" richiesto e quello ottenuto può assurgere a sintomo di quelle "gravi ed eccezionali ragioni" che giustificano la compensazione totale o parziale).

2.5. Quanto invece alla affermata rilevanza penale, seppure non integrante la fattispecie ab origine contestata, della condotta agita dal [OSCURATO:PERSONA], si tratta di un dato sostanziale certamente rilevante ai fini del riconoscimento ovvero della determinazione dell'entità dell'indennizzo - non in discussione in questa sede essendosi già formato il giudicato - ma non rientra in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 92 cod. proc. civ., che giustificano la compensazione delle spese.

4. Il ricorso va, pertanto, accolto e l'ordinanza impugnata va annullata limitatamente alla regolazione delle spese processuali, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bari, che si atterrà ai suesposti principi di diritto.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla compensazione delle spese con rinvio alla Corte di appello di Bari.

Così deciso il 10 dicembre 2025.

Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1592/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 30935/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ministero Economia e Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di Appello di Bari, per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità a carico della parte pubblica soccombente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 aprile 2025, la Corte di appello di Bari, pronunciando in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 1108 del 12.11.2024 della Corte di cassazione, accoglieva la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze con atto depositato in data 8.07.2022, in relazione al procedimento penale che lo aveva visto imputato per il reato di cui agli artt. 110, 624-625 nn. 5 e 7 cod. pen., condannato in primo grado e prosciolto in rito CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 1890/2026 Roma, lì, 19/01/2026 dalla Corte di appello di Bari per sopravvenuta remissione di querela e contestuale derubricazione dell'originaria imputazione in furto semplice, e liquidava in suo favore un'indennità pari ad euro 8.253,699999, compensando le spese processuali. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza, con unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.pen., e il correlato vizio di motivazione, in quanto è stata disposta la compensazione delle spese in deroga al principio generale di soccombenza fuori dai casi espressamente previsti, non ricorrendo un'ipotesi di soccombenza reciproca, né di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza e neppure altre gravi ed eccezionali ragioni, specificamente e congruamente motivate. La motivazione, argomenta, appare altresì errata, considerato che il Ministero si è costituito nel giudizio di legittimità insistendo nel rigetto del ricorso presentato dal ricorrente e pertanto ha esplicato le sue difese nell'ambito del procedimento, nonché illogica nella parte in cui ha valorizzato la condotta agita dal ricorrente, seppur non integrante una fattispecie aggravata all'origine, nonostante tale elemento non abbia in concreto influito sull'accoglimento integrale della domanda. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con le conseguenze di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Costituisce pacifica affermazione di questa Corte che le spese del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, per le connotazioni civilistiche che afferiscono a tale istituto, vanno regolate secondo i criteri indicati dagli articoli 91 e 92 cod. proc. civ. (cfr, ex multis, Sez.4,n.5833 del 28/12/2015, dep.12/02/2016, Rv.265832 - 01; Sez.4, n.38163 del 10/07/2013, Rv.256832 - 01; Sez.4, n.46265 del 14/10/2005, Rv.232911 - 01). 2.1. In base al disposto dell'art. 92 comma 2, cod.proc.civ., nella formulazione antecedente alla novella di cui alla legge 162/2014. "Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti". La norma è stata oggetto di modifica ad opera del d.l. 132 del 12/09/2014 (recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile - G.U. n. 212 del 1209/2014), convertito con modifiche dalla legge 162 del 10/11/2014, entrata in vigore 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (G.U. n. 261 del 10/11/2014 S.O. n. 84). In particolare, l'art. 13 comma 2 del d.l. citato ha sostituito il comma 2 dell'art. 92 cod. proc. civ., con il seguente: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti". Con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Gli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale retroagiscono fino al momento dell'introduzione nell'ordinamento della norma dichiarata illegittima e l'apprezzamento della sussistenza del vizio denunciato con il ricorso dev'essere fatto con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità. 2.2. E' stato, quindi, affermato il principio di diritto, in base al quale ai sensi dell'art. 92 cod.proc.civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod.proc.civ. (cfr Sez. 3, Sentenza n. 36339 del 27/06/2019 Cc., Rv. 277663 - 01; Sez. civile 6-2, Ordinanza n.4696 del 18/02/2019, Rv.652795 - 01). Nella specie, la statuizione di compensazione delle spese del procedimento viola l'articolo 92 cod. proc. civ.; alla stregua di detta disposizione, la compensazione delle spese può essere disposta (oltre che nel caso, che qui non ricorre, della soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché — per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale — nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2, cod. proc. civ.. 2.3. La principale ragione posta a fondamento della decisione impugnata, individuata nella costituzione della pubblica amministrazione nel giudizio di legittimità al solo fine di “aderire alla decisione di rigetto del ricorso”, espressione che nella sua ambiguità, con l'utilizzo del termine adesione, richiama una posizione coerente a quella di controparte, laddove invece non solo, come è ovvio, il ricorrente ma anche il procuratore generale avevano domandato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza, non risponde, per come esposta, ad alcuna delle ipotesi, di cui agli articoli 91 e 92 cod. proc. civ. che consentono la compensazione delle spese di lite, restando peraltro insondato, proprio in virtù dell'espressione criptica e intrinsecamente contraddittoria, se, nonostante la costituzione in giudizio, l'amministrazione non abbia in concreto esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa dell'imputato mediante un utile contributo alla decisione (Sez. 4, Sentenza n. 13175 del 26/03/2025 Cc., Rv. 287952 - 02; Sez. 4 - , Sentenza n. 41307 del 02/10/2019 Cc., Rv. 277357 - 02). 2.4. Deve peraltro considerarsi che nel caso in esame la Corte d'appello si è limitata a un accoglimento parziale della domanda, liquidando una somma ampiamente inferiore rispetto alla richiesta di un indennizzo nella misura complessiva di 20.000 €, che depone per una soccombenza parziale. Sotto quest'ultimo profilo è necessario rimarcare, quanto al concetto di soccombenza parziale, che, secondo l'orientamento consolidato della corte di legittimità, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (vedi Sez. 4 - , Sentenza n. 41307 del 02/10/2019 Cc. in motivazione; così Sez. 6-2 civile, n.21684 del 23/09/2013, Rv. 627822; v. anche Sez. civile 2, n. 22021 del 11/09/2018, Rv. 650070 - 01, secondo cui, invece, la differenza fra il "quantum" richiesto e quello ottenuto può assurgere a sintomo di quelle "gravi ed eccezionali ragioni" che giustificano la compensazione totale o parziale). 2.5. Quanto invece alla affermata rilevanza penale, seppure non integrante la fattispecie ab origine contestata, della condotta agita dal [OSCURATO:PERSONA], si tratta di un dato sostanziale certamente rilevante ai fini del riconoscimento ovvero della determinazione dell'entità dell'indennizzo - non in discussione in questa sede essendosi già formato il giudicato - ma non rientra in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 92 cod. proc. civ., che giustificano la compensazione delle spese. 4. Il ricorso va, pertanto, accolto e l'ordinanza impugnata va annullata limitatamente alla regolazione delle spese processuali, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bari, che si atterrà ai suesposti principi di diritto. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla compensazione delle spese con rinvio alla Corte di appello di Bari. Così deciso il 10 dicembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]