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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 18195/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine a fattispecie di rapina e lesioni.

2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, PIANA Pietro e SERRA Gabriele.

2.1. La parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte cui si è riportata e nota spese di cui chiede la liquidazione.

3. I ricorsi, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità, sono manifestamente infondati.

Sussiste infatti adeguata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa in considerazione della dettagliata e logica valutazione dei profili di logicità intrinseca e della presenza di non irrilevanti profili di coerenza estrinseca costituiti dalle testimonianze degli operanti di PG e di terze persone e dei certificati medici in atti.

Tali elementi fondano una ricostruzione dei fatti da cui risulta solare la sussistenza di tutti gli elementi materiali dei delitti contestati rimanendo di fatto palese anche la funzionalità della violenza all'impossessamenti dei beni in contestazione e la coerenza della condotta al ritenuto movente.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 3000,00.

Devono inoltre condannarsi gli imputati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari -con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, di cui si dispone il pagamento in favore dello Stato.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari -con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine a fattispecie di rapina e lesioni. 2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, PIANA Pietro e SERRA Gabriele. 2.1. La parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte cui si è riportata e nota spese di cui chiede la liquidazione. 3. I ricorsi, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità, sono manifestamente infondati. Sussiste infatti adeguata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa in considerazione della dettagliata e logica valutazione dei profili di logicità intrinseca e della presenza di non irrilevanti profili di coerenza estrinseca costituiti dalle testimonianze degli operanti di PG e di terze persone e dei certificati medici in atti. Tali elementi fondano una ricostruzione dei fatti da cui risulta solare la sussistenza di tutti gli elementi materiali dei delitti contestati rimanendo di fatto palese anche la funzionalità della violenza all'impossessamenti dei beni in contestazione e la coerenza della condotta al ritenuto movente. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 3000,00. Devono inoltre condannarsi gli imputati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari -con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, di cui si dispone il pagamento in favore dello Stato. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari -con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] este
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