CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2021
Cassazione n. 45752/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; < [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha riformato parzialmente, rideterminando il trattamento sanzionatorio, la sentenza, emessa il 14 aprile 2021 dal Tribunale di Napoli, di condanna dell'imputato per il reato di cui agli artt. 110, 56-624 e 625 cod. pen.; - che, con unico motivo, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, sostenendo che la Corte di appello - pur in presenza di una chiara desistenza volontaria da parte dell'imputato - non avrebbe erroneamente applicato l'art. 56, comma 3, cod. pen.; - che il motivo è meramente reiterativo di analoghe doglianze già sollevate in appello, alle quali la Corte territoriale aveva risposto con motivazione adeguata e priva di vizi logici (rappresentando che la già progredita azione delittuosa si era interrotta non per la libera determinazione volitiva dell'agente, bensì per il sopraggiungere di persone estranee che aveva reso molto più rischiosa la prosecuzione della stessa), con la quale il ricorrente non si è effettivamente confrontato, rendendo il ricorso così carente sotto il profilo della specificità estri nseca ; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso