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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 07490/2023

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26582/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 9 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore , domiciliat o ope legis in [OSCURATO:PERSONA] N . 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale èrappresentato e difes o -controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza n. 264/2016 della CORTE D’APPELLO [OSCURATO:PERSONA] magistrali Iscrizione GAE R.G.N.26582/2017 Cron.

Rep.

Ud.02/02/2023 - [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 272/2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 0 2 / 0 2 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Trieste ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda, formulata nei confronti del M.I.U.R., dell’[OSCURATO:PERSONA] per il Friuli-[OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] di Trieste, volta ad ottenere l’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento, per gli anni 2014/2017;

2. la Corte territoriale ha premesso in punto di fatto che l’appellante, in possesso di diploma di istituto magistrale conseguito nell’anno scolastico 2002/2003, era stata iscritta con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in forza dell’iscrizione al corso di laurea in scienze della formazione primaria;

2. successivamente la stessa aveva domandato, nell’anno 2014, l’iscrizione definitiva facendo valere un diverso titolo, ossia il solo possesso del diploma magistrale, che costituiva titolo abilitante, e la domanda era stata rigettata dall’amministrazione;

3. il giudice d’appello, pertanto, ha ritenuto non rilevante ai fini di causa la circostanza della pregressa iscrizione, ottenuta per una diversa ragione, ed ha rigettato la domanda richiamando argomenti già espressi in casi analoghi e rilevando, in sintesi, che la legge n. 296 del 2006, nel trasformare le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, aveva consentito l’iscrizione solo ad alcune categorie in possesso di titoli espressamente indicati, fra i quali non rientrava il diploma magistrale;

4. ha aggiunto che l’appellante non poteva chiedere di essere inserita, ora per allora, nelle graduatorie, perché pacificamente non aveva presentato la domanda entro il termine fissato per il primo aggiornamento successivo alla trasformazione e a giustificazione della sua inerzia non poteva fare leva sul fatto che solo il d.P.R. 25 marzo 2014, nel recepire il parere espresso il 5 giugno 2013 dal Consiglio di Stato, aveva riconosciuto valore abilitante al diploma;

5. infine il giudice d’appello ha evidenziato che nessuna rilevanza poteva spiegare nel giudizio civile, concernente il diritto soggettivo all’iscrizione, l’annullamento da parte del giudice amministrativo del d.m. n. 235/2014, che quel diritto aveva negato;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese il MIUR, mentre sono rimasti intimati l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1 della legge n. 296/2006 esostiene in sintesi, che il legislatore, nel trasformare in graduatorie ad esaurimento quelle permanenti per l’accesso all’impiego nella scuola statale, ha consentito l’inserimento dei soggetti in possesso di titolo abilitante, fra i quali rientravano i diplomati magistrali, perché la conservazione del valore abilitante del titolo era stata assicurata al momento dell’istituzione della laurea in Scienze della formazione primaria;

2. il secondo motivo, ricondotto al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., addebita alla Corte territoriale la «violazione e falsa applicazione dei d.l. nn. 70/2011 e 216/2011» e, riprendendo gli argomenti già sviluppati nel primo motivo, ribadisce che la finalità della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento era quella di assorbire «il precariato storico» e per questo il legislatore aveva salvaguardato la posizione di coloro che, come i docenti in possesso di diploma magistrale, erano già abilitati all’insegnamento e, in quanto tali, erano ricompresi nella platea dei precari che la legge intendeva tutelare; 3.la terza censura denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2935, 2946 e 2964 cod. civ. perché, si sostiene, il Ministero si era reso inadempiente rispetto all’obbligo di consentire l’inserimento dei diplomati magistrali e detto inadempimento poteva essere fatto valere nel termine di prescrizione decennale;

4. la quarta critica, fo rmulata ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 21 septies comma 1 della legge n. 241/1990 sul rilievo che doveva essere riconosciuta efficacia erga omnes alla sentenza del Consiglio di Stato di annullamento del d.m. 235/2014, nella parte in cui non aveva consentito l’inserimento dei soggetti in possesso di diploma magistrale;

5. infine il quintomotivo denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 165/2001 nonché dell’art.2946 cod. civ. in quanto il diritto soggettivo all’inserimento, leso dai decreti ministeriali, poteva essere fatto valere entro l’ordinario termine decennale di prescrizione, a prescindere dalla tempestiva impugnazione del rigetto della domanda di inserimento;

6. i motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, non possono trovare accoglimento, perché la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto enunciato da Cass. n. 3830/2021 e da successive pronunce conformi (Cass. n. 4905/2021, Cass. n. 12346/2021, Cass. n. 12347/2021, Cass. n. 35571/2021, Cass. n. 42000/2021) che, pervenendo alle medesime conclusioni dell’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato (sentenze n. 11/2017, n. 4/2019 e n. 5/2019) hanno affermato che «il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006»;

7. con le richiamate decisioni, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ricostruito il quadro normativo nel quale si collocano l’art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 323/1998, che riconosce al diploma magistrale “valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare” e l’art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006, nella parte in cui consente l’inserimento dei docenti già in possesso di abilitazione, si è, in sintesi osservato che: a) il solo possesso del diploma magistrale non era mai stato titolo sufficiente per la partecipazione ai concorsi per titoli previsti dal d.lgs. n. 297/1994, poi trasformati nelle graduatorie permanenti, e, quanto al reclutamento, il d.P.R. del 1998 aveva limitato alla partecipazione ai concorsi per titoli ed esami il riconoscimento del titolo, perché il valore da conservare era quello “attuale” ed era stato disposto solo per non mortificare le aspettative nate nel previgente sistema; b) ai diplomati magistrali che potevano far valere unicamente il titolo di studio il legislatore aveva consentito l’iscrizione solo nelle graduatorie di circolo o di istituto, finalizzate al conferimento delle supplenze temporanee; c) la clausola di riserva contenuta nella legge n. 296/2006 non può essere estesa fino a ricomprendervi un titolo che, seppure abilitante all’insegnamento, non era stato ritenuto sufficiente per l’iscrizione nelle graduatorie, atteso che la stessa era chiaramente finalizzata, non ad estendere la platea dei soggetti aventi titolo all’iscrizione, bensì a preservare le aspettative di coloro i quali, confidando nel mantenimento del sistema pregresso, avessero già affrontato un percorso di studi per munirsi del titolo necessario all’inserimento nelle GAE; d) in particolare,l’espressione «docenti già in possesso del titolo di abilitazione» non può essere avulsa dall’intero contesto né si può svalutare il tenore letterale dell’incipit della clausola, che non si esprime in termini attributivi di un diritto in precedenza non riconosciuto, bensì «fa salvi» gli inserimenti delle categorie di docenti poi tassativamente indicate, ossia di quei docenti che, ove la trasformazione non fosse avvenuta, avrebbero avuto il titolo necessario per richiedere l’iscrizione in occasione delle operazioni di periodico aggiornamento; e) la sentenza del Consiglio di Stato n. 1963/2015, che ha annullato il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva l’inserimento dei diplomati magistrali, non produce effetti erga omnesperchè il decreto, emanato ai sensi dell’art. 14 del decreto n. 123/2000, ossia di una fonte normativa subprimaria, non ha natura regolamentare, sia perché privo dei requisiti richiesti dall’art. 17, comma 4, della legge n. 400/1988, sia in quanto, essendo rivolto a regolamentare le operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, è privo dei caratteri dell’astrattezza, della generalità e dell’innovatività, si rivolge a soggetti determinati o facilmente determinabili ed è destinato ad esaurire i suoi effetti una volta concluse le procedure disciplinate dall’atto amministrativo; f) l’eccezione al principio dell’efficacia inter partes del giudicato si giustifica in ragione dell’inscindibilità dell’annullamento dell’atto amministrativo sicché l’estensione riguarda solo l’effetto caducatorio e non concerne, invece, gli obblighi ordinatori e conformativi, rispetto ai quali torna ad espandersi la regola generale fissata dall’art 2909 cod. civ. (negli stessi termini Cass. n. 21000/2019), sicché sull’annullamento del decreto i diplomati magistrali non possono fare leva per ottenere dal giudice ordinario una pronuncia di accertamento del diritto soggettivo all’iscrizione, insussistente sulla base della normativa di legge; g) la ritenuta insussistenza del diritto all’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento è assorbente rispetto alle ulteriori questioni della tempestività dell’esercizio del diritto medesimo e della possibilità di richiedere, ora per allora ed a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, l’inclusione nella graduatoria, pur in difetto di domanda presentata in occasione del primo aggiornamento delle graduatorie successivo alla loro trasformazione;

8. a detti argomenti, ribaditi in motivazione, Cass. nn. 21850, 21851 e 37547 del 2022 hanno aggiunto che a diverse conclusioni non si può pervenire facendo leva sull’art. 4 del d.l. n. 87/2018, che ha ribadito la natura abilitante del diploma ed ha consentito la partecipazione al concorso riservato anche ai docenti in possesso di «diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002»;

8.1. infatti la ragione per la quale il diritto all’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento è stato escluso dall’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato e da questa Corte non sta nella negazione del valore abilitante del diploma bensì nella ritenuta insufficienza di quel titolo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie permanenti e nell’interpretazione della clausola di salvezza nei termini sopra precisati, rispetto ai quali nessun rilievo può avere la circostanza che, successivamente e ad altri fini, il legislatore abbia equiparato il diploma conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 alla laurea in scienze della formazione primaria;

9. il Collegio intende dare continuità all’orientamento già espresso perché il ricorso, tutto incentrato sul valore abilitante del titolo e sull’inapplicabilità del termine di decadenza, non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare l’orientamento già espresso;

10. non rileva che la sentenza impugnata sia pervenuta al rigetto della domanda sulla base di un diverso percorso argomentativo, atteso che la Corte di cassazione, in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, può ritenere fondata o infondata la questione sollevata dal ricorso anche sulla base di argomenti diversi da quelli prospettati dalle parti, perché l’esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti accertati nel giudizio di merito, come esposti nel ricorso e nella sentenza gravata, incontra come unico limite quello imposto dall’art. 112 cod. proc. civ. ( cfr. fra le tante Cass. n. 25223/2020; Cass. n. 27542/2019; Cass. n. 18775/2017; Cass. 11868/2016 e la giurisprudenza ivi richiamata);

10.1. n é può costituire impedimento alla funzione nomofilattica la non contestazione su una questione che involge l’interpretazione di norme di diritto, perché il principio di non contestazione opera sul piano probatorio e riguarda il fatto storico, non già la sua qualificazione giuridicao la norma applicabile;

11. in via conclusiva la sentenza impugnata deve essere confermata con diversa motivazione ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ.;

12. la novità, al momento della presentazione del ricorso, della questione giuridica e la complessità della stessa giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione;

13. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26582/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 9 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore , domiciliat o ope legis in [OSCURATO:PERSONA] N . 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale èrappresentato e difes o -controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza n. 264/2016 della CORTE D’APPELLO [OSCURATO:PERSONA] magistrali Iscrizione GAE R.G.N.26582/2017 Cron. Rep. Ud.02/02/2023 - [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 272/2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 0 2 / 0 2 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Trieste ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda, formulata nei confronti del M.I.U.R., dell’[OSCURATO:PERSONA] per il Friuli-[OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] di Trieste, volta ad ottenere l’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento, per gli anni 2014/2017; 2. la Corte territoriale ha premesso in punto di fatto che l’appellante, in possesso di diploma di istituto magistrale conseguito nell’anno scolastico 2002/2003, era stata iscritta con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in forza dell’iscrizione al corso di laurea in scienze della formazione primaria; 2. successivamente la stessa aveva domandato, nell’anno 2014, l’iscrizione definitiva facendo valere un diverso titolo, ossia il solo possesso del diploma magistrale, che costituiva titolo abilitante, e la domanda era stata rigettata dall’amministrazione; 3. il giudice d’appello, pertanto, ha ritenuto non rilevante ai fini di causa la circostanza della pregressa iscrizione, ottenuta per una diversa ragione, ed ha rigettato la domanda richiamando argomenti già espressi in casi analoghi e rilevando, in sintesi, che la legge n. 296 del 2006, nel trasformare le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, aveva consentito l’iscrizione solo ad alcune categorie in possesso di titoli espressamente indicati, fra i quali non rientrava il diploma magistrale; 4. ha aggiunto che l’appellante non poteva chiedere di essere inserita, ora per allora, nelle graduatorie, perché pacificamente non aveva presentato la domanda entro il termine fissato per il primo aggiornamento successivo alla trasformazione e a giustificazione della sua inerzia non poteva fare leva sul fatto che solo il d.P.R. 25 marzo 2014, nel recepire il parere espresso il 5 giugno 2013 dal Consiglio di Stato, aveva riconosciuto valore abilitante al diploma; 5. infine il giudice d’appello ha evidenziato che nessuna rilevanza poteva spiegare nel giudizio civile, concernente il diritto soggettivo all’iscrizione, l’annullamento da parte del giudice amministrativo del d.m. n. 235/2014, che quel diritto aveva negato; 5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese il MIUR, mentre sono rimasti intimati l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1 della legge n. 296/2006 esostiene in sintesi, che il legislatore, nel trasformare in graduatorie ad esaurimento quelle permanenti per l’accesso all’impiego nella scuola statale, ha consentito l’inserimento dei soggetti in possesso di titolo abilitante, fra i quali rientravano i diplomati magistrali, perché la conservazione del valore abilitante del titolo era stata assicurata al momento dell’istituzione della laurea in Scienze della formazione primaria; 2. il secondo motivo, ricondotto al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., addebita alla Corte territoriale la «violazione e falsa applicazione dei d.l. nn. 70/2011 e 216/2011» e, riprendendo gli argomenti già sviluppati nel primo motivo, ribadisce che la finalità della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento era quella di assorbire «il precariato storico» e per questo il legislatore aveva salvaguardato la posizione di coloro che, come i docenti in possesso di diploma magistrale, erano già abilitati all’insegnamento e, in quanto tali, erano ricompresi nella platea dei precari che la legge intendeva tutelare; 3.la terza censura denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2935, 2946 e 2964 cod. civ. perché, si sostiene, il Ministero si era reso inadempiente rispetto all’obbligo di consentire l’inserimento dei diplomati magistrali e detto inadempimento poteva essere fatto valere nel termine di prescrizione decennale; 4. la quarta critica, fo rmulata ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 21 septies comma 1 della legge n. 241/1990 sul rilievo che doveva essere riconosciuta efficacia erga omnes alla sentenza del Consiglio di Stato di annullamento del d.m. 235/2014, nella parte in cui non aveva consentito l’inserimento dei soggetti in possesso di diploma magistrale; 5. infine il quintomotivo denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 165/2001 nonché dell’art.2946 cod. civ. in quanto il diritto soggettivo all’inserimento, leso dai decreti ministeriali, poteva essere fatto valere entro l’ordinario termine decennale di prescrizione, a prescindere dalla tempestiva impugnazione del rigetto della domanda di inserimento; 6. i motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, non possono trovare accoglimento, perché la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto enunciato da Cass. n. 3830/2021 e da successive pronunce conformi (Cass. n. 4905/2021, Cass. n. 12346/2021, Cass. n. 12347/2021, Cass. n. 35571/2021, Cass. n. 42000/2021) che, pervenendo alle medesime conclusioni dell’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato (sentenze n. 11/2017, n. 4/2019 e n. 5/2019) hanno affermato che «il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006»; 7. con le richiamate decisioni, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ricostruito il quadro normativo nel quale si collocano l’art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 323/1998, che riconosce al diploma magistrale “valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare” e l’art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006, nella parte in cui consente l’inserimento dei docenti già in possesso di abilitazione, si è, in sintesi osservato che: a) il solo possesso del diploma magistrale non era mai stato titolo sufficiente per la partecipazione ai concorsi per titoli previsti dal d.lgs. n. 297/1994, poi trasformati nelle graduatorie permanenti, e, quanto al reclutamento, il d.P.R. del 1998 aveva limitato alla partecipazione ai concorsi per titoli ed esami il riconoscimento del titolo, perché il valore da conservare era quello “attuale” ed era stato disposto solo per non mortificare le aspettative nate nel previgente sistema; b) ai diplomati magistrali che potevano far valere unicamente il titolo di studio il legislatore aveva consentito l’iscrizione solo nelle graduatorie di circolo o di istituto, finalizzate al conferimento delle supplenze temporanee; c) la clausola di riserva contenuta nella legge n. 296/2006 non può essere estesa fino a ricomprendervi un titolo che, seppure abilitante all’insegnamento, non era stato ritenuto sufficiente per l’iscrizione nelle graduatorie, atteso che la stessa era chiaramente finalizzata, non ad estendere la platea dei soggetti aventi titolo all’iscrizione, bensì a preservare le aspettative di coloro i quali, confidando nel mantenimento del sistema pregresso, avessero già affrontato un percorso di studi per munirsi del titolo necessario all’inserimento nelle GAE; d) in particolare,l’espressione «docenti già in possesso del titolo di abilitazione» non può essere avulsa dall’intero contesto né si può svalutare il tenore letterale dell’incipit della clausola, che non si esprime in termini attributivi di un diritto in precedenza non riconosciuto, bensì «fa salvi» gli inserimenti delle categorie di docenti poi tassativamente indicate, ossia di quei docenti che, ove la trasformazione non fosse avvenuta, avrebbero avuto il titolo necessario per richiedere l’iscrizione in occasione delle operazioni di periodico aggiornamento; e) la sentenza del Consiglio di Stato n. 1963/2015, che ha annullato il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva l’inserimento dei diplomati magistrali, non produce effetti erga omnesperchè il decreto, emanato ai sensi dell’art. 14 del decreto n. 123/2000, ossia di una fonte normativa subprimaria, non ha natura regolamentare, sia perché privo dei requisiti richiesti dall’art. 17, comma 4, della legge n. 400/1988, sia in quanto, essendo rivolto a regolamentare le operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, è privo dei caratteri dell’astrattezza, della generalità e dell’innovatività, si rivolge a soggetti determinati o facilmente determinabili ed è destinato ad esaurire i suoi effetti una volta concluse le procedure disciplinate dall’atto amministrativo; f) l’eccezione al principio dell’efficacia inter partes del giudicato si giustifica in ragione dell’inscindibilità dell’annullamento dell’atto amministrativo sicché l’estensione riguarda solo l’effetto caducatorio e non concerne, invece, gli obblighi ordinatori e conformativi, rispetto ai quali torna ad espandersi la regola generale fissata dall’art 2909 cod. civ. (negli stessi termini Cass. n. 21000/2019), sicché sull’annullamento del decreto i diplomati magistrali non possono fare leva per ottenere dal giudice ordinario una pronuncia di accertamento del diritto soggettivo all’iscrizione, insussistente sulla base della normativa di legge; g) la ritenuta insussistenza del diritto all’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento è assorbente rispetto alle ulteriori questioni della tempestività dell’esercizio del diritto medesimo e della possibilità di richiedere, ora per allora ed a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, l’inclusione nella graduatoria, pur in difetto di domanda presentata in occasione del primo aggiornamento delle graduatorie successivo alla loro trasformazione; 8. a detti argomenti, ribaditi in motivazione, Cass. nn. 21850, 21851 e 37547 del 2022 hanno aggiunto che a diverse conclusioni non si può pervenire facendo leva sull’art. 4 del d.l. n. 87/2018, che ha ribadito la natura abilitante del diploma ed ha consentito la partecipazione al concorso riservato anche ai docenti in possesso di «diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002»; 8.1. infatti la ragione per la quale il diritto all’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento è stato escluso dall’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato e da questa Corte non sta nella negazione del valore abilitante del diploma bensì nella ritenuta insufficienza di quel titolo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie permanenti e nell’interpretazione della clausola di salvezza nei termini sopra precisati, rispetto ai quali nessun rilievo può avere la circostanza che, successivamente e ad altri fini, il legislatore abbia equiparato il diploma conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 alla laurea in scienze della formazione primaria; 9. il Collegio intende dare continuità all’orientamento già espresso perché il ricorso, tutto incentrato sul valore abilitante del titolo e sull’inapplicabilità del termine di decadenza, non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare l’orientamento già espresso; 10. non rileva che la sentenza impugnata sia pervenuta al rigetto della domanda sulla base di un diverso percorso argomentativo, atteso che la Corte di cassazione, in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, può ritenere fondata o infondata la questione sollevata dal ricorso anche sulla base di argomenti diversi da quelli prospettati dalle parti, perché l’esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti accertati nel giudizio di merito, come esposti nel ricorso e nella sentenza gravata, incontra come unico limite quello imposto dall’art. 112 cod. proc. civ. ( cfr. fra le tante Cass. n. 25223/2020; Cass. n. 27542/2019; Cass. n. 18775/2017; Cass. 11868/2016 e la giurisprudenza ivi richiamata); 10.1. n é può costituire impedimento alla funzione nomofilattica la non contestazione su una questione che involge l’interpretazione di norme di diritto, perché il principio di non contestazione opera sul piano probatorio e riguarda il fatto storico, non già la sua qualificazione giuridicao la norma applicabile; 11. in via conclusiva la sentenza impugnata deve essere confermata con diversa motivazione ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ.; 12. la novità, al momento della presentazione del ricorso, della questione giuridica e la complessità della stessa giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione; 13. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della
Sentenza Cassazione n. 07490/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris