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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36338/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Quinta Sezione di questa Corte, con sentenza in data 21 giugno 2017, annullava la sentenza 25 settembre 2015 della Corte di appello di Firenze «limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per il giudizio [...]».

La sentenza di appello aveva, invero, confermato la sentenza del Tribunale di Lucca in data 5 ottobre 2012, con cui era stata dichiarata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali amministratori di diritto, [OSCURATO:PERSONA] fino al 31 maggio 2006 e da detta data in poi [OSCURATO:PERSONA], e comunque entrambi quali amministratori di fatto in ogni tempo, della [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita dal Tribunale di Lucca in data 20 maggio 2008, per concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, aggravata dal danno di rilevante entità e dall'avere compiuto più fatti di bancarotta, nonché per concorso nel delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000 n.74.

La Corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata nell'intestazione della presente sentenza, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato tributario in quanto estinto per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena nella misura di anni 6 e mesi 10 di reclusione e ridotto la durata delle pene accessorie nella stessa misura.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 216, primo comma, n. 1, R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (L.F.), e vizio di motivazione per contraddittorietà rispetto alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale di primo grado in ordine alla distrazione di ogni elemento attivo della società e in particolare dei beni e delle attrezzature aziendali.

La Corte territoriale avrebbe ignorato la documentazione in atti e la deposizione della curatrice fallimentare, che aveva chiarito che i beni della fallita erano stati in parte pignorati e in parte portati via su autorizzazione del commissario liquidatore, essendo di proprietà della società, altresì fallita, ISOSHOES 2001.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso vengono denunciati violazione degli artt. 216 e 219 L.F. in ordine alla sussistenza della condotta distrattiva a carico di [OSCURATO:PERSONA] nei periodi antecedenti alla sua nomina come amministratore.

La sentenza impugnata non avrebbe considerato che i prelievi effettuati dall'imputato erano avvenuti tra il 2006 ed il 2007, quando era già amministratore e non prima, e che in tale periodo sembrava occuparsi solo della parte commerciale, tant'è che lo stesso direttore di banca con cui lavorava la società fallita (Terreni), sentito in dibattimento ha dichiarato di non conoscere Bertoni (riferendo che il solo soggetto che operava sui conti correnti della società era tale [OSCURATO:PERSONA] all'uopo delegato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], come da verbale di deposizione allegato), circostanza anomala per un soggetto ritenuto essere amministratore di fatto della società.

2.3. Con il terzo motivo di impugnazione vengono rilevati violazione degli artt. 216, primo comma, n. 2 e 219 L.F. in relazione alla sussistenza del dolo richiesto da dette norme.

Lamenta la difesa che i Giudici di appello hanno ritenuto integrata la bancarotta fraudolenta documentale, pur essendo [OSCURATO:PERSONA] succeduto al coimputato [OSCURATO:PERSONA] come amministratore nel periodo in cui era cessata l'operatività della società ed essendosi limitato ad ereditare una situazione contabile già deficitaria, conseguendone l'assenza dell'elemento soggettivo del reato e in particolare del dolo specifico (l'intenzione, quindi, di recare pregiudizio ai creditori).

2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen.

Ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante le dichiarazioni confessorie e comunque il comportamento collaborativo dell'imputato con il curatore fallimentare.

2.5. Con il quinto motivo di impugnazione si denuncia violazione dell'art. 99 cod. pen.

Lamenta la difesa che non è stata operata un'effettiva verifica in merito ad elementi su cui fondare la maggiore pericolosità sociale tale da giustificare l'aumento di pena per la recidiva inflitto semplicemente per l'esistenza di precedenti penali, di cui uno specifico risalente ed altri dello stesso periodo dei fatti oggetto del presente procedimento e riconducibili all'attività imprenditoriale di [OSCURATO:PERSONA].

Per tali motivi la difesa insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, mentre il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Infondate sono le censure di cui ai primi tre motivi di impugnazione a fronte delle argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici di cui alle sentenze di merito (di primo e secondo grado).

In particolare: a) sull'assenza di elementi attivi (beni strumentali, saldo attivo di cassa, merci, altri beni) a fronte di un notevole passivo costituito prevalentemente da debiti verso l'INPS e l'Agenzia delle Entrate; b) sulle operazioni univocamente indicative di condotte distrattive, con consistenti prelievi per contanti, senza riscontro nella contabilità aziendale, e versamenti per importi corrispondenti a fatture emesse dalla fallita, il cui pagamento non risultava transitato sul conto societario (in particolare, quanto a [OSCURATO:PERSONA] operazioni extra conto fatte allo sportello con incasso in contanti negli anni 2006, 2007 e 2008, come emerso da dichiarazioni dei testi Ghilardi e Meschi); c) sul mancato rinvenimento dei beni strumentali della società già all'atto dell'esecuzione dello sfratto, nell'agosto 2007; d) sulla tenuta della documentazione contabile in modo incompleto e solo fino al 31 dicembre 2004 presso il rag.

Ruggeri, al quale veniva richiesto sia da [OSCURATO:PERSONA] che da [OSCURATO:PERSONA] la denunzia dei redditi relativa al periodo d'imposta 2005; e) sul coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle vicende antecedenti la sua nomina come amministratore, come riferito dai testi Ghilardi, Meschi e Ruggeri e ammesso anche da [OSCURATO:PERSONA] (con riguardo alla gestione prima della ISOSHOES 2001 e poi della ISOSHOES 2003, succedutesi nella medesima sede aziendale, per sanare l'esposizione debitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]), avendo peraltro lo stesso un interesse nella società fallita in quanto socio fin dalla costituzione al 50%.

1.2. Inammissibile è, poi, il quarto motivo sulle circostanze generiche, escluse dal primo Giudice in ragione dell'oggettiva gravità delle condotte e della persistenza nelle specifiche condotte illecite, nonché dei molteplici precedenti penali sintomatici di elevata pericolosità e propensione a violare la legge penale.

Invero, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.

1.3. Infine, infondato è il quinto motivo sulla recidiva, alla luce della motivazione della sentenza del Tribunale di Lucca relativa al trattamento sanzionatorio (ritenuto congruo dalla Corte di appello di Firenze nella sentenza impugnata con riguardo alla fattispecie residuata), nella quale si fa leva sull'oggettiva gravità dei fatti e sulla persistenza nelle specifiche condotte illecite, nonché sui molteplici precedenti penali, quali elementi sintomatici di elevata pericolosità sociale e propensione a violare la legge.

2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Quinta Sezione di questa Corte, con sentenza in data 21 giugno 2017, annullava la sentenza 25 settembre 2015 della Corte di appello di Firenze «limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per il giudizio [...]». La sentenza di appello aveva, invero, confermato la sentenza del Tribunale di Lucca in data 5 ottobre 2012, con cui era stata dichiarata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali amministratori di diritto, [OSCURATO:PERSONA] fino al 31 maggio 2006 e da detta data in poi [OSCURATO:PERSONA], e comunque entrambi quali amministratori di fatto in ogni tempo, della [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita dal Tribunale di Lucca in data 20 maggio 2008, per concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, aggravata dal danno di rilevante entità e dall'avere compiuto più fatti di bancarotta, nonché per concorso nel delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000 n.74. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata nell'intestazione della presente sentenza, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato tributario in quanto estinto per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena nella misura di anni 6 e mesi 10 di reclusione e ridotto la durata delle pene accessorie nella stessa misura. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 216, primo comma, n. 1, R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (L.F.), e vizio di motivazione per contraddittorietà rispetto alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale di primo grado in ordine alla distrazione di ogni elemento attivo della società e in particolare dei beni e delle attrezzature aziendali. La Corte territoriale avrebbe ignorato la documentazione in atti e la deposizione della curatrice fallimentare, che aveva chiarito che i beni della fallita erano stati in parte pignorati e in parte portati via su autorizzazione del commissario liquidatore, essendo di proprietà della società, altresì fallita, ISOSHOES 2001. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso vengono denunciati violazione degli artt. 216 e 219 L.F. in ordine alla sussistenza della condotta distrattiva a carico di [OSCURATO:PERSONA] nei periodi antecedenti alla sua nomina come amministratore. La sentenza impugnata non avrebbe considerato che i prelievi effettuati dall'imputato erano avvenuti tra il 2006 ed il 2007, quando era già amministratore e non prima, e che in tale periodo sembrava occuparsi solo della parte commerciale, tant'è che lo stesso direttore di banca con cui lavorava la società fallita (Terreni), sentito in dibattimento ha dichiarato di non conoscere Bertoni (riferendo che il solo soggetto che operava sui conti correnti della società era tale [OSCURATO:PERSONA] all'uopo delegato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], come da verbale di deposizione allegato), circostanza anomala per un soggetto ritenuto essere amministratore di fatto della società. 2.3. Con il terzo motivo di impugnazione vengono rilevati violazione degli artt. 216, primo comma, n. 2 e 219 L.F. in relazione alla sussistenza del dolo richiesto da dette norme. Lamenta la difesa che i Giudici di appello hanno ritenuto integrata la bancarotta fraudolenta documentale, pur essendo [OSCURATO:PERSONA] succeduto al coimputato [OSCURATO:PERSONA] come amministratore nel periodo in cui era cessata l'operatività della società ed essendosi limitato ad ereditare una situazione contabile già deficitaria, conseguendone l'assenza dell'elemento soggettivo del reato e in particolare del dolo specifico (l'intenzione, quindi, di recare pregiudizio ai creditori). 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. Ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante le dichiarazioni confessorie e comunque il comportamento collaborativo dell'imputato con il curatore fallimentare. 2.5. Con il quinto motivo di impugnazione si denuncia violazione dell'art. 99 cod. pen. Lamenta la difesa che non è stata operata un'effettiva verifica in merito ad elementi su cui fondare la maggiore pericolosità sociale tale da giustificare l'aumento di pena per la recidiva inflitto semplicemente per l'esistenza di precedenti penali, di cui uno specifico risalente ed altri dello stesso periodo dei fatti oggetto del presente procedimento e riconducibili all'attività imprenditoriale di [OSCURATO:PERSONA]. Per tali motivi la difesa insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, mentre il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Infondate sono le censure di cui ai primi tre motivi di impugnazione a fronte delle argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici di cui alle sentenze di merito (di primo e secondo grado). In particolare: a) sull'assenza di elementi attivi (beni strumentali, saldo attivo di cassa, merci, altri beni) a fronte di un notevole passivo costituito prevalentemente da debiti verso l'INPS e l'Agenzia delle Entrate; b) sulle operazioni univocamente indicative di condotte distrattive, con consistenti prelievi per contanti, senza riscontro nella contabilità aziendale, e versamenti per importi corrispondenti a fatture emesse dalla fallita, il cui pagamento non risultava transitato sul conto societario (in particolare, quanto a [OSCURATO:PERSONA] operazioni extra conto fatte allo sportello con incasso in contanti negli anni 2006, 2007 e 2008, come emerso da dichiarazioni dei testi Ghilardi e Meschi); c) sul mancato rinvenimento dei beni strumentali della società già all'atto dell'esecuzione dello sfratto, nell'agosto 2007; d) sulla tenuta della documentazione contabile in modo incompleto e solo fino al 31 dicembre 2004 presso il rag. Ruggeri, al quale veniva richiesto sia da [OSCURATO:PERSONA] che da [OSCURATO:PERSONA] la denunzia dei redditi relativa al periodo d'imposta 2005; e) sul coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle vicende antecedenti la sua nomina come amministratore, come riferito dai testi Ghilardi, Meschi e Ruggeri e ammesso anche da [OSCURATO:PERSONA] (con riguardo alla gestione prima della ISOSHOES 2001 e poi della ISOSHOES 2003, succedutesi nella medesima sede aziendale, per sanare l'esposizione debitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]), avendo peraltro lo stesso un interesse nella società fallita in quanto socio fin dalla costituzione al 50%. 1.2. Inammissibile è, poi, il quarto motivo sulle circostanze generiche, escluse dal primo Giudice in ragione dell'oggettiva gravità delle condotte e della persistenza nelle specifiche condotte illecite, nonché dei molteplici precedenti penali sintomatici di elevata pericolosità e propensione a violare la legge penale. Invero, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. 1.3. Infine, infondato è il quinto motivo sulla recidiva, alla luce della motivazione della sentenza del Tribunale di Lucca relativa al trattamento sanzionatorio (ritenuto congruo dalla Corte di appello di Firenze nella sentenza impugnata con riguardo alla fattispecie residuata), nella quale si fa leva sull'oggettiva gravità dei fatti e sulla persistenza nelle specifiche condotte illecite, nonché sui molteplici precedenti penali, quali elementi sintomatici di elevata pericolosità sociale e propensione a violare la legge. 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condan
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