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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03930/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Brescia ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato formatosi in seguito alla pronuncia della sentenza del 22 marzo 2018 del Tribunale di Brescia, confermata con sentenza della Corte di appello di Brescia del 19 dicembre 2018 con la quale è stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 385 cod. pen. e condannato alla pena di anni due di reclusione.

Denuncia l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 629-bis cod. proc. pen., e vizio di motivazione sul punto della omessa valutazione della conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato.

La Corte di appello è incorsa in un errore nella individuazione dei presupposti in forza dei quali ha ritenuto che l'imputato fosse a conoscenza del processo a suo carico dal momento che ha ritenuto provata la conoscenza del procedimento sulla scorta dell'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia all'atto della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini: dagli atti emerge, infatti, che il domicilio venne dichiarato presso il difensore di ufficio in quanto assegnato all'imputato privo di difensore di fiducia.

Né l'imputato ebbe mai validamente a nominare difensore di fiducia in persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che aveva, invece, in occasione della notifica del decreto di citazione a giudizio, dichiarato di avere da tempo rinunciato al mandato difensivo, dato, questo attestato dalle comunicazioni intercorse con il Tribunale di Bergamo (corrispondenza del 20 luglio 2016) e con il nuovo difensore di ufficio dell'imputato (corrispondenza del 5 dicembre 2016).

Irrilevante, pertanto, ai fini della formale conoscenza della vocatio in iudicium, la notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini ribadita nella sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 28912 del 2019 che richiede una verifica della sussistenza di indici di conoscenza del processo, attraverso un giudizio fattuale, e sulla base della effettiva istaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'imputato.

Nel caso, invece, la detenzione dell'imputato in Forlì; l'avvicendamento di tre difensori di ufficio e la carenza di un effettivo rapporto difensivo con l'unico avvocato di fiducia nominato (che aveva però da tempo rinunciato al mandato) depongono nel senso che l'absentia dell'imputato dal processo non era giustificata da un suo disinteresse alla vicenda processuale ma derivava proprio dalla sua mancata conoscenza del processo. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'ordinanza impugnata deve essere annullata per carenza di motivazione tenuto conto degli assetti giurisprudenziali che si sono formati in materia e rispetto ai quali la ricostruzione compiuta dall'ordinanza impugnata si rivela, tenuto conto della ricostruzione che si evince dagli atti richiamati dalla difesa, del tutto carente.

Risulta dagli atti del processo che l'imputato, in sede di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen. aveva eletto domicilio presso il difensore contestualmente nominato e che questi, in sede di notifica del decreto di citazione a giudizio, rappresentava formalmente all'autorità giudiziaria (con comunicazione del 26 luglio 2016) di avere rinunciato al mandato difensivo; risulta, altresì, che le successive notifiche, fra le quali il decreto di citazione a giudizio emesso il 26 luglio 2016, erano state eseguite al difensore di ufficio che aveva partecipato al processo di primo grado e che l'imputato, detenuto per altro, in data 15 marzo 2016 (vale dire prima della notifica del decreto che dispone il giudizio) era stato scarcerato, nell'ambito di altro procedimento, effettuando nuova dichiarazione di domicilio presso la propria abitazione.

L'ordinanza impugnata ha valorizzato ai fini della legittimità della dichiarazione di assenza il comportamento omissivo dell'imputato, che aveva ricevuto notifica dell'avviso di cui all'art. 415- 2 bis cod. pen. ed era, pertanto, a conoscenza del processo e che aveva nominato difensore di fiducia, "con il quale aveva l'onere di mantenere i contatti in vista dell'imminente e a lui nota celebrazione del processo preannunciata dall'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.".

Si tratta, come anticipato, di una motivazione gravemente carente che non si misura, sulla scorta delle allegazioni difensive, con i presupposti dell'istituto in esame.

Deve premettersi che, anche in tema di rescissione del giudicato, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudiciunn" (Sez. 6, n. 21997 del 18/6/2020, Cappelli, Rv. 279680), con la conseguente irrilevanza della notifica di un atto quale l'avviso di conclusione delle indagini ai fini della prova dell'effettiva conoscenza del processo, conclusione, questa, alla quale è pervenuta la sentenza ora richiamata proprio in una fattispecie in cui è stata ritenuta inidonea la notifica della "vocatio in iudicium", effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen, in luogo diverso dal domicilio dichiarato dalla persona sottoposta ad indagini.

Tale condivisibile decisione ha fatto applicazione dei principi affermati da questa Corte con le sentenze Innaro (Sez.

U, n. 28912 del 28/02/2019, Rv. 275716) e Ismail (Sez.

U. n. 23948 del 28/11/2019, Rv. 279420) che, nelle materie rispettivamente esaminate, hanno operato un forte richiamo al canone di conoscenza effettiva e non soltanto presunta né meramente legale dell'atto di citazione a giudizio con la precisazione che il processo può ritenersi legittimamente celebrato in assenza dell'imputato soltanto nel caso in cui egli, consapevolmente informato della citazione in giudizio e dell'accusa penale a lui rivolta, abbia rinunciato a comparire; oppure qualora si sia deliberatamente sottratto alla conoscenza del processo.

E, a tal ultimo proposito, le Sezioni Unite hanno specificato che, in caso di «inottemperanza all'onere di informazione che deriva dalle situazioni tipizzate 420-bis, cod. proc. pen.», deve ritenersi operante una presunzione relativa di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo, come desumibile agevolmente dal disposto simmetrico degli artt. 420-bis, comma 4, e 629-bis, comma 1, cod. proc. pen., che onerano l'interessato (rispettivamente, imputato o condannato) della dimostrazione di una sua «incolpevole mancata conoscenza del processo».

Le precisazioni delle Sezioni Unite non giustificano, tuttavia, la estensione della presunzione di conoscenza a tutte le ipotesi in cui si sia in presenza di notifiche in apparenza "rituali": significativa, ai fini della perimetrazione della nozione, è la concreta vicenda sottesa al caso Innaro in cui veniva riconosciuto rilievo alla presunzione relativa di conoscenza con specifico riguardo all'ipotesi della dichiarazione/elezione di domicilio, qualora la notificazione della "vocatio in iudicium" sia avvenuta presso il domicilio indicato, ancorché non a mani del destinatario, bensì di altro soggetto legittimato a ricevere l'atto (familiare convivente, portiere dello stabile, collaboratore domestico, dipendente e così via).

In questo caso, infatti, in virtù dello stretto rapporto esistente tra l'imputato e colui che riceve l'atto per suo conto, è ragionevole presumere la "conoscenza" e ritenere giustificato l'onere, a suo carico, di dimostrare il contrario (cfr. art. 420-bis, comma quarto, cod. proc. pen..).La funzione del rimedio restitutorio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. è stata chiarita nella più recente decisione di questa Corte (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric,) che si è occupata di precisare presupposti e portata del rimedio.

Si tratta di una norma di chiusura del sistema del giudizio in assenza, che ha sì il significato di escludere l'accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, dimostrando di non volervi partecipare, ma non prevede alcun automatismo in riferimento all'accertata ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., attribuendo al giudice della rescissione il compito di valutare la sintomaticità dei comportamenti tenuti dall'imputato rimasto assente nel corso dell'intero processo, specie nel caso in cui abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento.

In tale decisione si afferma con chiarezza che, al di fuori di ogni presunzione, anche l'imputato dichiarato assente nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen. è legittimato ad allegare l'ignoranza del processo a lui non imputabile, in tale conclusione ritrovandosi la coerenza dovuta dell'istituto della rescissione del giudicato ai principi costituzionali e convenzionali, individuandosene anche la sua utilità pratica e lo spazio di applicabilità, esteso anche ai casi in cui la declaratoria di assenza sia stata preceduta da notificazioni dell'atto di citazione a giudizio, inficiate da nullità assoluta -non rilevate nel processo di cognizione - che abbiano pregiudicato l'informazione sull'esistenza del processo e sulla fissazione dell'udienza e non abbiano consentito al destinatario di scegliere se parteciparvi o meno.

Le Sezioni Unite, infine, ribadiscono, nel solco della citata sentenza Ismail, la centralità della finalità complessiva degli istituti restitutori di approntare tutela a chi sia stato involontariamente assente, confermando la possibilità di ricorrere alla rescissione del giudicato in tutti i casi in cui la mancata partecipazione non sia stata addebitabile a libera determinazione e non abbiano operato i meccanismi preventivi, attivabili nel giudizio di cognizione prima dell'irrevocabilità del provvedimento di condanna; situazioni, queste, che possono verificarsi sia a fronte della legittima dichiarazione di assenza, nel rispetto delle disposizioni degli artt. 420-bis e ss. cod. proc. pen., che però non sia assistita dalla effettiva conoscenza del processo, sia quando l'assenza sia stata ritenuta dal giudice per effetto di erronea considerazione degli atti processuali e del mancato rilievo di eventuali nullità realmente occorse.

Infine, va aggiunto che il [OSCURATO:PERSONA] ha richiamato l'attenzione degli interpreti sugli "ampi poteri cognitivi, conferiti al giudice funzionalmente competente a decidere sulla rescissione, cui sono demandati controlli non solo formali, ma anche sostanziali, sui dati fattuali dai quali desumere la conoscenza della celebrazione del processo, senza incontrare limitazioni nella conduzione dell'accertamento, non rinvenibili nella disciplina testuale".

In conclusione il giudice della rescissione deve agire nella consapevolezza di dover assicurare tutela al condannato che abbia subito gravi forme di violazione del diritto di difesa per coordinare il processo penale alle garanzie costituzionali e convenzionali dettate dalla Corte EDU (come ricostruita nelle sentenze Ismail e Lovric), quando pretende meccanismi efficaci e realmente restitutori di facoltà perdute nella fase dei controlli volti a garantire la posizione dell'imputato non presente al processo ed i suoi diritti fondamentali, primo tra tutti il diritto ad un processo equo sancito dall'art. 6 CEDU, che implica la certa conoscenza del processo da parte dell'imputato e la sua inequivoca e non presunta rinuncia a presenziarvi.

Ne segue, come anticipato, l'annullamento dell'ordinanza impugnata che ha valorizzato, ai fini della conoscenza della "vocatio in ius", la intervenuta nomina del difensore di fiducia con elezione di domicilio - seguita, però, dalla rinuncia al mandato difensivo - e dalla nomina di un difensore di ufficio con il quale non si è accertata la esistenza di un rapporto con l'imputato che all'atto della scarcerazione nell'ambito di altro procedimento, aveva dichiarato un nuovo domicilio che, secondo la prospettazione della difesa, aveva rilevanza anche nell'ambito del presente procedimento, sequenze che non sono mai state effettivamente ricostruite dai giudici chiamati a decidere sulla rescissione del giudicato nell'esercizio dei loro effettivi poteri di verifica della corretta celebrazione del processo in absentia.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia.

Così deciso il 13 dice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Brescia ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato formatosi in seguito alla pronuncia della sentenza del 22 marzo 2018 del Tribunale di Brescia, confermata con sentenza della Corte di appello di Brescia del 19 dicembre 2018 con la quale è stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 385 cod. pen. e condannato alla pena di anni due di reclusione. Denuncia l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 629-bis cod. proc. pen., e vizio di motivazione sul punto della omessa valutazione della conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato. La Corte di appello è incorsa in un errore nella individuazione dei presupposti in forza dei quali ha ritenuto che l'imputato fosse a conoscenza del processo a suo carico dal momento che ha ritenuto provata la conoscenza del procedimento sulla scorta dell'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia all'atto della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini: dagli atti emerge, infatti, che il domicilio venne dichiarato presso il difensore di ufficio in quanto assegnato all'imputato privo di difensore di fiducia. Né l'imputato ebbe mai validamente a nominare difensore di fiducia in persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che aveva, invece, in occasione della notifica del decreto di citazione a giudizio, dichiarato di avere da tempo rinunciato al mandato difensivo, dato, questo attestato dalle comunicazioni intercorse con il Tribunale di Bergamo (corrispondenza del 20 luglio 2016) e con il nuovo difensore di ufficio dell'imputato (corrispondenza del 5 dicembre 2016). Irrilevante, pertanto, ai fini della formale conoscenza della vocatio in iudicium, la notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini ribadita nella sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 28912 del 2019 che richiede una verifica della sussistenza di indici di conoscenza del processo, attraverso un giudizio fattuale, e sulla base della effettiva istaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'imputato. Nel caso, invece, la detenzione dell'imputato in Forlì; l'avvicendamento di tre difensori di ufficio e la carenza di un effettivo rapporto difensivo con l'unico avvocato di fiducia nominato (che aveva però da tempo rinunciato al mandato) depongono nel senso che l'absentia dell'imputato dal processo non era giustificata da un suo disinteresse alla vicenda processuale ma derivava proprio dalla sua mancata conoscenza del processo. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'ordinanza impugnata deve essere annullata per carenza di motivazione tenuto conto degli assetti giurisprudenziali che si sono formati in materia e rispetto ai quali la ricostruzione compiuta dall'ordinanza impugnata si rivela, tenuto conto della ricostruzione che si evince dagli atti richiamati dalla difesa, del tutto carente. Risulta dagli atti del processo che l'imputato, in sede di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen. aveva eletto domicilio presso il difensore contestualmente nominato e che questi, in sede di notifica del decreto di citazione a giudizio, rappresentava formalmente all'autorità giudiziaria (con comunicazione del 26 luglio 2016) di avere rinunciato al mandato difensivo; risulta, altresì, che le successive notifiche, fra le quali il decreto di citazione a giudizio emesso il 26 luglio 2016, erano state eseguite al difensore di ufficio che aveva partecipato al processo di primo grado e che l'imputato, detenuto per altro, in data 15 marzo 2016 (vale dire prima della notifica del decreto che dispone il giudizio) era stato scarcerato, nell'ambito di altro procedimento, effettuando nuova dichiarazione di domicilio presso la propria abitazione. L'ordinanza impugnata ha valorizzato ai fini della legittimità della dichiarazione di assenza il comportamento omissivo dell'imputato, che aveva ricevuto notifica dell'avviso di cui all'art. 415- 2 bis cod. pen. ed era, pertanto, a conoscenza del processo e che aveva nominato difensore di fiducia, "con il quale aveva l'onere di mantenere i contatti in vista dell'imminente e a lui nota celebrazione del processo preannunciata dall'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.". Si tratta, come anticipato, di una motivazione gravemente carente che non si misura, sulla scorta delle allegazioni difensive, con i presupposti dell'istituto in esame. Deve premettersi che, anche in tema di rescissione del giudicato, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudiciunn" (Sez. 6, n. 21997 del 18/6/2020, Cappelli, Rv. 279680), con la conseguente irrilevanza della notifica di un atto quale l'avviso di conclusione delle indagini ai fini della prova dell'effettiva conoscenza del processo, conclusione, questa, alla quale è pervenuta la sentenza ora richiamata proprio in una fattispecie in cui è stata ritenuta inidonea la notifica della "vocatio in iudicium", effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen, in luogo diverso dal domicilio dichiarato dalla persona sottoposta ad indagini. Tale condivisibile decisione ha fatto applicazione dei principi affermati da questa Corte con le sentenze Innaro (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Rv. 275716) e Ismail (Sez. U. n. 23948 del 28/11/2019, Rv. 279420) che, nelle materie rispettivamente esaminate, hanno operato un forte richiamo al canone di conoscenza effettiva e non soltanto presunta né meramente legale dell'atto di citazione a giudizio con la precisazione che il processo può ritenersi legittimamente celebrato in assenza dell'imputato soltanto nel caso in cui egli, consapevolmente informato della citazione in giudizio e dell'accusa penale a lui rivolta, abbia rinunciato a comparire; oppure qualora si sia deliberatamente sottratto alla conoscenza del processo. E, a tal ultimo proposito, le Sezioni Unite hanno specificato che, in caso di «inottemperanza all'onere di informazione che deriva dalle situazioni tipizzate 420-bis, cod. proc. pen.», deve ritenersi operante una presunzione relativa di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo, come desumibile agevolmente dal disposto simmetrico degli artt. 420-bis, comma 4, e 629-bis, comma 1, cod. proc. pen., che onerano l'interessato (rispettivamente, imputato o condannato) della dimostrazione di una sua «incolpevole mancata conoscenza del processo». Le precisazioni delle Sezioni Unite non giustificano, tuttavia, la estensione della presunzione di conoscenza a tutte le ipotesi in cui si sia in presenza di notifiche in apparenza "rituali": significativa, ai fini della perimetrazione della nozione, è la concreta vicenda sottesa al caso Innaro in cui veniva riconosciuto rilievo alla presunzione relativa di conoscenza con specifico riguardo all'ipotesi della dichiarazione/elezione di domicilio, qualora la notificazione della "vocatio in iudicium" sia avvenuta presso il domicilio indicato, ancorché non a mani del destinatario, bensì di altro soggetto legittimato a ricevere l'atto (familiare convivente, portiere dello stabile, collaboratore domestico, dipendente e così via). In questo caso, infatti, in virtù dello stretto rapporto esistente tra l'imputato e colui che riceve l'atto per suo conto, è ragionevole presumere la "conoscenza" e ritenere giustificato l'onere, a suo carico, di dimostrare il contrario (cfr. art. 420-bis, comma quarto, cod. proc. pen..).La funzione del rimedio restitutorio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. è stata chiarita nella più recente decisione di questa Corte (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric,) che si è occupata di precisare presupposti e portata del rimedio. Si tratta di una norma di chiusura del sistema del giudizio in assenza, che ha sì il significato di escludere l'accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, dimostrando di non volervi partecipare, ma non prevede alcun automatismo in riferimento all'accertata ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., attribuendo al giudice della rescissione il compito di valutare la sintomaticità dei comportamenti tenuti dall'imputato rimasto assente nel corso dell'intero processo, specie nel caso in cui abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento. In tale decisione si afferma con chiarezza che, al di fuori di ogni presunzione, anche l'imputato dichiarato assente nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen. è legittimato ad allegare l'ignoranza del processo a lui non imputabile, in tale conclusione ritrovandosi la coerenza dovuta dell'istituto della rescissione del giudicato ai principi costituzionali e convenzionali, individuandosene anche la sua utilità pratica e lo spazio di applicabilità, esteso anche ai casi in cui la declaratoria di assenza sia stata preceduta da notificazioni dell'atto di citazione a giudizio, inficiate da nullità assoluta -non rilevate nel processo di cognizione - che abbiano pregiudicato l'informazione sull'esistenza del processo e sulla fissazione dell'udienza e non abbiano consentito al destinatario di scegliere se parteciparvi o meno. Le Sezioni Unite, infine, ribadiscono, nel solco della citata sentenza Ismail, la centralità della finalità complessiva degli istituti restitutori di approntare tutela a chi sia stato involontariamente assente, confermando la possibilità di ricorrere alla rescissione del giudicato in tutti i casi in cui la mancata partecipazione non sia stata addebitabile a libera determinazione e non abbiano operato i meccanismi preventivi, attivabili nel giudizio di cognizione prima dell'irrevocabilità del provvedimento di condanna; situazioni, queste, che possono verificarsi sia a fronte della legittima dichiarazione di assenza, nel rispetto delle disposizioni degli artt. 420-bis e ss. cod. proc. pen., che però non sia assistita dalla effettiva conoscenza del processo, sia quando l'assenza sia stata ritenuta dal giudice per effetto di erronea considerazione degli atti processuali e del mancato rilievo di eventuali nullità realmente occorse. Infine, va aggiunto che il [OSCURATO:PERSONA] ha richiamato l'attenzione degli interpreti sugli "ampi poteri cognitivi, conferiti al giudice funzionalmente competente a decidere sulla rescissione, cui sono demandati controlli non solo formali, ma anche sostanziali, sui dati fattuali dai quali desumere la conoscenza della celebrazione del processo, senza incontrare limitazioni nella conduzione dell'accertamento, non rinvenibili nella disciplina testuale". In conclusione il giudice della rescissione deve agire nella consapevolezza di dover assicurare tutela al condannato che abbia subito gravi forme di violazione del diritto di difesa per coordinare il processo penale alle garanzie costituzionali e convenzionali dettate dalla Corte EDU (come ricostruita nelle sentenze Ismail e Lovric), quando pretende meccanismi efficaci e realmente restitutori di facoltà perdute nella fase dei controlli volti a garantire la posizione dell'imputato non presente al processo ed i suoi diritti fondamentali, primo tra tutti il diritto ad un processo equo sancito dall'art. 6 CEDU, che implica la certa conoscenza del processo da parte dell'imputato e la sua inequivoca e non presunta rinuncia a presenziarvi. Ne segue, come anticipato, l'annullamento dell'ordinanza impugnata che ha valorizzato, ai fini della conoscenza della "vocatio in ius", la intervenuta nomina del difensore di fiducia con elezione di domicilio - seguita, però, dalla rinuncia al mandato difensivo - e dalla nomina di un difensore di ufficio con il quale non si è accertata la esistenza di un rapporto con l'imputato che all'atto della scarcerazione nell'ambito di altro procedimento, aveva dichiarato un nuovo domicilio che, secondo la prospettazione della difesa, aveva rilevanza anche nell'ambito del presente procedimento, sequenze che non sono mai state effettivamente ricostruite dai giudici chiamati a decidere sulla rescissione del giudicato nell'esercizio dei loro effettivi poteri di verifica della corretta celebrazione del processo in absentia. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia. Così deciso il 13 dice
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