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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:T:2026:287
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025TO0374 ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione) 20 aprile 2026 ( *1 ) «Funzione pubblica – Agenti temporanei – Pubblicazione di un comunicato stampa da parte di un gruppo politico del [OSCURATO:PERSONA] – Competenza del Tribunale – Responsabilità – Danno materiale e morale – Ricorso manifestamente infondato in diritto» Nella causa T‑374/25, EO , rappresentato da L. Levi, avvocata, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo , rappresentato da S. Seyr e R. Schiano, in qualità di agenti, convenuto, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione), composto da G. [OSCURATO:PERSONA], presidente, J. Svenningsen (relatore) e C. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere:

V. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, in particolare: – l’atto di ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 giugno 2025; – l’eccezione di irricevibilità e di incompetenza (in prosieguo: l’«eccezione») sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 settembre 2025; – le osservazioni del ricorrente sull’eccezione, depositate nella cancelleria del Tribunale il 27 ottobre 2025; – la misura di organizzazione del procedimento del 17 dicembre 2025 e le risposte del [OSCURATO:PERSONA] e del ricorrente depositate nella cancelleria del Tribunale rispettivamente l’8 gennaio e l’11 febbraio 2026, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con un ricorso ai sensi dell’articolo 270 TFUE, il ricorrente, EO, chiede l’annullamento della decisione del 12 luglio 2024 (in prosieguo: la «prima decisione impugnata») della presidente dell’Alleanza progressista dei socialisti e democratici (in prosieguo: il «gruppo S&D»), un gruppo politico del [OSCURATO:PERSONA] europeo, e della decisione del 6 marzo 2025 dell’ufficio di presidenza del gruppo S&D (in prosieguo: la «seconda decisione impugnata»), che respingono entrambe la sua domanda di risarcimento.

In forza della medesima disposizione, egli chiede altresì il risarcimento del danno materiale e morale che avrebbe subito a causa della pubblicazione, da parte dell’ufficio di presidenza del gruppo S&D, di un comunicato stampa intitolato «Tolleranza zero per i casi di corruzione» (in prosieguo: il «comunicato stampa»).

Fatti 2 Il ricorrente è un ex agente temporaneo, ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»), del gruppo S&D.

Il suo contratto di impiego era stato concluso con il [OSCURATO:PERSONA]. 3 Nell’esercizio delle sue funzioni di consigliere politico del gruppo S&D, il ricorrente è stato coinvolto, in particolare, nell’elaborazione della risoluzione del [OSCURATO:PERSONA] europeo del 24 novembre 2022 sulla situazione dei diritti umani nel contesto della Coppa del mondo FIFA in Qatar ( GU 2023, C 167, pag. 99 ). 4 Nei giorni successivi all’adozione della risoluzione del 24 novembre 2022, un assistente parlamentare accreditato di un deputato del gruppo S&D ha invitato il ricorrente ad assistere a una partita della Coppa del mondo di calcio in Qatar.

Tale regalo consisteva in due biglietti per assistere alla partita dei quarti di finale tra la squadra dell’Argentina e quella dei [OSCURATO:PERSONA] e nella presa in carico delle spese di viaggio e di alloggio per due persone. 5 Dall’8 all’11 dicembre 2022 il ricorrente si è recato in Qatar con la sua compagna. 6 Il 9 dicembre 2022 le autorità belghe hanno avviato un’indagine su eventuali attività illecite di lobbying da parte dello Stato del Qatar (in prosieguo: l’«indagine sul Qatar»).

In particolare, esse hanno effettuato perquisizioni negli uffici del [OSCURATO:PERSONA] e hanno proceduto all’arresto di diverse persone, tra cui l’assistente parlamentare accreditato di cui al precedente punto

4. 7 Il 16 dicembre 2022 il ricorrente ha informato il suo capo unità del suo soggiorno in Qatar.

Insieme, essi hanno informato il segretario generale del gruppo S&D. 8 Il 20 dicembre 2022, dopo aver sentito il ricorrente, la presidente del gruppo S&D, nella sua qualità di Autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC») lo ha sospeso dalle sue funzioni per un periodo indeterminato con ritenuta sulla sua retribuzione in applicazione degli articoli 23 e 24 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»). 9 A seguito di una serie di adempimenti amministrativi, il 15 settembre 2023 il [OSCURATO:PERSONA] ha risolto il contratto del ricorrente in qualità di agente temporaneo sulla base dell’articolo 47, lettera c), i), del RAA.

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento di tale decisione nonché il risarcimento del danno materiale e morale subito.

Tale ricorso è stato respinto con sentenza dell’11 giugno 2025, EO/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑368/24 , con impugnazione pendente, EU:T:2025:583 ). 10 Il 20 dicembre 2022, lo stesso giorno in cui la presidente del gruppo S&D ha sospeso il ricorrente dalle sue funzioni, l’ufficio di presidenza del gruppo S&D ha pubblicato il comunicato stampa, mettendolo a disposizione sul sito Internet del gruppo S&D. 11 Nel comunicato stampa, l’ufficio di presidenza del gruppo S&D ha indicato che, a seguito della decisione della settimana precedente di espellere un vicepresidente del [OSCURATO:PERSONA] dal gruppo e di rimuovere dalle loro funzioni altri deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo legati all’indagine sul Qatar, esso si impegnava ad adottare ulteriori misure concrete per combattere la corruzione e le interferenze esterne.

Ha inoltre affermato che l’ufficio di presidenza del gruppo S&D era sconcertato dalle accuse di corruzione e si impegnava a sostenere un’indagine approfondita.

Esso ha spiegato che aveva definito le linee principali di un’inchiesta interna e confermato un calendario per l’elezione del candidato del gruppo S&D alla carica di vicepresidente. 12 Nel quinto dei sei paragrafi del comunicato stampa, veniva osservato che «[i]l Bureau [del gruppo S&D] sostiene pienamente la sospensione di un membro del personale [del gruppo] S&D in seguito alla grave cattiva condotta legata all’indagine giudiziaria in corso». 13 Il profilo del ricorrente è stato successivamente rimosso dall’organigramma figurante sul sito Internet del gruppo S&D, sebbene, secondo il [OSCURATO:PERSONA], il suo nome fosse rimasto nell’annuario generale del [OSCURATO:PERSONA]. 14 Dopo aver effettuato alcune indagini, un giornalista è giunto alla conclusione che il ricorrente fosse il membro del personale del gruppo S&D menzionato nel comunicato stampa e, il 22 dicembre 2022, tale giornalista ha pubblicato un articolo di stampa relativo alla sospensione del ricorrente, menzionandone il nome, nell’ambito dell’indagine interna del gruppo S&D. 15 Il 14 marzo 2024 il ricorrente ha presentato, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, una domanda di risarcimento del danno subito a causa del comunicato stampa. 16 Con la prima decisione impugnata, la presidente del gruppo S&D ha respinto la domanda di risarcimento del ricorrente.

Essa ha ritenuto che la pubblicazione del comunicato stampa non costituisse una violazione del principio della presunzione di innocenza, del dovere di sollecitudine, del diritto a una buona amministrazione o dei diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali.

A suo avviso, la prima delle tre condizioni cumulative necessarie per l’accoglimento di una domanda di risarcimento fondata sulla responsabilità extracontrattuale dell’Unione (la condizione relativa all’illegittimità del comportamento dell’istituzione) non era soddisfatta. 17 Il 10 ottobre 2024 il ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto contro la prima decisione impugnata.

Egli ha ribadito gli argomenti diretti a dimostrare la fondatezza della sua domanda di risarcimento. 18 La seconda decisione impugnata, firmata dalla presidente del gruppo S&D «per l’Ufficio di presidenza», ha respinto il reclamo del ricorrente.

Tale decisione concludeva che gli atti di un gruppo politico possono far sorgere la responsabilità extracontrattuale del [OSCURATO:PERSONA] solo qualora tali atti possano essere imputati a quest’ultimo.

Il comunicato stampa era un atto che si riferiva unicamente alle attività politiche del gruppo S&D e non rientrava nell’ambito delle attività esercitate dal gruppo S&D in qualità di AACC.

Inoltre, conformemente alla seconda decisione impugnata, il ricorrente «non poteva beneficiare» della procedura prevista all’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, in quanto «una controversia tra un funzionario e la sua istituzione (…) può rientrare negli articoli 90 e 91 dello Statuto solo qualora essa trovi origine nel rapporto di impiego tra l’interessato e l’istituzione».

Conclusioni 19 Nell’atto di ricorso e nelle osservazioni sull’eccezione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – dichiarare il ricorso ricevibile; – annullare la prima decisione impugnata; – se del caso, annullare la seconda decisione impugnata; – condannare il [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno materiale e morale subito; – condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 20 Nell’ambito dell’eccezione sollevata ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso in quanto proposto dinanzi a un giudice incompetente; – condannare il ricorrente alle spese.

In diritto 21 Ai sensi dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura, se il convenuto lo chiede, il Tribunale può statuire su un’eccezione senza avviare la discussione nel merito.

Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, quando un ricorso è manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. 22 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dai documenti del fascicolo e decide, in applicazione dell’articolo 130, paragrafo 7, e dell’articolo 126 del regolamento di procedura, di statuire senza proseguire il procedimento.

Sulla competenza 23 [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che il Tribunale non è competente a conoscere del ricorso, dal momento che le decisioni di pubblicare il comunicato stampa e di rimuovere il profilo del ricorrente dall’organigramma figurante sul sito Internet del gruppo S&D sono atti politici dell’ufficio di presidenza del gruppo S&D, che è l’organo responsabile del coordinamento delle attività politiche del gruppo S&D. 24 Il ricorrente asserisce che il Tribunale è competente ai sensi dell’articolo 270 TFUE. 25 L’articolo 270 TFUE stabilisce la competenza speciale della Corte di giustizia dell’Unione europea nelle cause in materia di funzione pubblica.

Tale articolo distingue le cause in materia di funzione pubblica dalle altre cause che rientrano nella competenza della Corte in quanto controversie «tra l’Unione e gli agenti di questa» e fa riferimento allo Statuto quale strumento che disciplina i limiti e le condizioni di tale competenza speciale. 26 L’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto precisa che la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a dirimere ogni controversia tra l’Unione e «una delle persone indicate [nello] statuto» circa la legalità di un atto che arrechi pregiudizio a detta persona, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, di tale Statuto.

Conformemente a tale ultima disposizione, «[q]ualsiasi persona cui si applica [lo] statuto» può presentare all’autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio. 27 È pacifico che il ricorrente era, all’epoca dei fatti, un agente temporaneo del gruppo S&D ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del RAA.

L’articolo 46 del RAA prevede che il titolo VII dello Statuto, che comprende gli articoli 90 e 91 di quest’ultimo, si applichi per analogia.

Il ricorrente è quindi una persona, cui si applica lo Statuto, che ha presentato all’AACC un reclamo avverso un atto che le arreca pregiudizio. 28 Ne consegue che il Tribunale è competente a conoscere del presente ricorso avverso le decisioni impugnate che respingono la domanda di risarcimento. 29 Nell’ambito della sua eccezione, il [OSCURATO:PERSONA] richiama la sentenza del 22 marzo 1990, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑201/89 , EU:C:1990:133 ), per sostenere che non esiste alcuna norma di diritto dell’Unione da cui si possa dedurre che gli atti di un gruppo politico possano essere imputati al [OSCURATO:PERSONA] e che la diffusione, da parte di un gruppo politico, di una pubblicazione asseritamente diffamatoria non fa sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. 30 Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene, in sostanza, il [OSCURATO:PERSONA], il principio giuridico enunciato nella sentenza del 22 marzo 1990, [OSCURATO:PERSONA] [ C‑201/89 , EU:C:1990:133 , punto 15 e punto 16, lettera b)], non limita la competenza speciale del Tribunale in materia di funzione pubblica stabilita all’articolo 270 TFUE, ma limita semplicemente la possibilità di proporre un ricorso per risarcimento danni a situazioni particolari, circostanza che spetta al Tribunale valutare. 31 Inoltre, il riferimento ai punti 21 e 22 della sentenza del 22 novembre 1990, Mommer/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑162/89 , EU:T:1990:72 ), secondo cui le condizioni di impiego non rientranti nell’ambito di applicazione dello Statuto o del RAA esulano dalla competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, è infondato, poiché tali punti costituiscono obiter dicta che non sono pertinenti nel caso di specie.

Anche l’argomento fondato sul punto 20 dell’ordinanza del 16 dicembre 2019, Kipper/Commissione ( T‑394/18 , non pubblicata, EU:T:2019:863 ), è parimenti inoperante, dal momento che tale causa riguardava un insieme di fatti molto diversi. 32 Occorre quindi respingere l’eccezione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA].

Nel merito 33 Nel presente ricorso, il ricorrente sostiene che, pubblicando il comunicato stampa, il [OSCURATO:PERSONA] ha agito illegittimamente e in maniera negligente, violando il principio della presunzione di innocenza, il dovere di sollecitudine e il diritto a una buona amministrazione, nonché il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali.

Secondo il ricorrente, la sua salute e la sua reputazione sono state direttamente pregiudicate dalla pubblicazione del comunicato stampa.

Sarebbero quindi soddisfatte tutte le condizioni per l’accoglimento della sua domanda di risarcimento. 34 Nell’ambito del secondo e del terzo capo delle conclusioni, il ricorrente chiede l’annullamento della prima e della seconda decisione impugnata. 35 A tale proposito, secondo una giurisprudenza costante, una domanda di annullamento formalmente diretta contro la decisione di rigetto di un reclamo ha l’effetto di sottoporre al Tribunale l’atto contro il quale il reclamo è stato presentato qualora essa sia, in quanto tale, priva di contenuto autonomo (v., in tal senso, sentenze del 17 gennaio 1989, Vainker/[OSCURATO:PERSONA], 293/87 , EU:C:1989:8 , punto 8 , e del 16 luglio 2025, ET/BEI, T‑417/24 , non pubblicata, EU:T:2025:728 , punto 24 e giurisprudenza citata). 36 Tuttavia, una decisione esplicita di rigetto di un reclamo può, tenuto conto del suo contenuto, non avere carattere confermativo dell’atto contestato dal ricorrente.

Tale ipotesi ricorre quando la decisione di rigetto del reclamo contiene un riesame della posizione del ricorrente sulla scorta di elementi di fatto o di diritto nuovi, oppure modifica o integra la decisione iniziale.

In questi casi, il rigetto del reclamo costituisce un atto soggetto al controllo del giudice, che ne tiene conto nella valutazione della legittimità dell’atto contestato o lo considera un atto lesivo che si sostituisce ad esso (v. sentenze del 21 maggio 2014, Mocová/Commissione, T‑347/12 P , EU:T:2014:268 , punto 34 e giurisprudenza citata, e del 5 luglio 2023, SE/Commissione, T‑223/21 , EU:T:2023:375 , punto 25 e giurisprudenza citata). 37 Nel caso di specie, la seconda decisione impugnata, che respinge il reclamo del ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, modifica la prima decisione impugnata in modo così sostanziale da sostituirla (v. punti 16 e 18 supra ). 38 Occorre quindi iniziare esaminando il capo delle conclusioni diretto all’annullamento della seconda decisione impugnata. 39 In primo luogo, occorre rilevare che il ricorrente non solleva argomenti di merito contro la seconda decisione impugnata, chiedendone l’annullamento unicamente «se del caso», nell’ambito del terzo capo delle conclusioni.

Infatti, il ricorrente si limita ad affermare, senza suffragare la sua affermazione, che, decidendo di pubblicare il comunicato stampa, il gruppo S&D «ha necessariamente agito in qualità di AACC – in quanto tale o, per lo meno, anche in qualità di AACC». 40 In secondo luogo, nessuna norma di diritto dell’Unione consente di dedurre che gli atti di un gruppo politico possano essere imputati al [OSCURATO:PERSONA] in quanto istituzione dell’Unione (sentenza del 22 marzo 1990, [OSCURATO:PERSONA], C‑201/89 , EU:C:1990:133 , punto 14 ). 41 Gli atti di un gruppo politico possono essere considerati atti del [OSCURATO:PERSONA] stesso solamente laddove siano espressamente autorizzati o approvati da tale istituzione, ad esempio da una risoluzione del [OSCURATO:PERSONA], o da una decisione di uno dei suoi organi di rappresentanza, che agisce nell’ambito della sua competenza (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa [OSCURATO:PERSONA], C‑201/89 , EU:C:1990:63 , paragrafo 19 ). 42 A tale proposito, dai termini stessi del comunicato stampa risulta che esso è stato pubblicato dall’ufficio di presidenza del gruppo S&D nell’ambito della sua politica di lotta contro la corruzione e le interferenze esterne, al fine di sensibilizzare il pubblico ai suoi impegni a tale riguardo nell’ambito dell’indagine sul Qatar (v. punti 11 e 12 supra ). 43 In terzo luogo, il ricorrente non ha dimostrato che la pubblicazione del comunicato stampa e la rimozione del suo profilo dall’organigramma figurante sul sito Internet del gruppo S&D siano state in qualche modo autorizzate o approvate dal [OSCURATO:PERSONA]. 44 È vero che l’articolo 1, l’articolo 2, lettera c), e l’articolo 6 del RAA costituiscono la base giuridica per l’attribuzione delle funzioni di AACC ai gruppi politici.

Inoltre, l’articolo 4 della decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] del 13 gennaio 2014 relativa alla delega dei poteri dell’autorità che ha il potere di nomina e dell’AACC prevede la delega dei poteri conferiti all’AACC per quanto riguarda gli agenti temporanei all’autorità designata da ciascun gruppo politico.

Tuttavia, gli atti di un gruppo politico consistenti nel pubblicare un comunicato stampa e a rimuovere un profilo da un organigramma figurante sul suo sito Internet non sono disciplinati da tali strumenti giuridici. 45 Ne consegue che la seconda decisione impugnata ha correttamente indicato che le decisioni di pubblicare il comunicato stampa e di rimuovere il profilo del ricorrente dall’organigramma figurante sul sito Internet del gruppo S&D non fanno sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. 46 Inoltre, anche se la seconda decisione impugnata ha erroneamente indicato che il ricorrente «non poteva beneficiare» della procedura prevista all’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, ciò non può rimettere in discussione il fatto che tale decisione abbia correttamente respinto la domanda di risarcimento presentata dal ricorrente nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. 47 Pertanto, il capo delle conclusioni diretto all’annullamento della seconda decisione impugnata dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. 48 Per quanto riguarda il capo delle conclusioni diretto al risarcimento del danno, secondo una giurisprudenza costante in materia di funzione pubblica, le domande di risarcimento devono essere respinte quando sono strettamente connesse alle domande di annullamento a loro volta dichiarate irricevibili o respinte perché non fondate (v. sentenza del 19 aprile 2023, PP e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑39/21 , EU:T:2023:204 , punto 130 e giurisprudenza citata). 49 Poiché il capo delle conclusioni diretto all’annullamento della seconda decisione impugnata e il capo delle conclusioni diretto al risarcimento del danno sono strettamente connessi, occorre parimenti respingere quest’ultimo in quanto manifestamente infondato in diritto. 50 Anche il capo delle conclusioni diretto all’annullamento della prima decisione impugnata dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

A tale riguardo, gli argomenti a sostegno di tale capo delle conclusioni sono inoperanti tenuto conto della sostituzione della prima decisione impugnata con la seconda decisione impugnata (v. punto 37 supra ) e del rigetto del capo delle conclusioni diretto all’annullamento della seconda decisione impugnata (v. punto 47 supra ).

Inoltre, e in ogni caso, dato che la pubblicazione del comunicato stampa e la rimozione del profilo del ricorrente dall’organigramma figurante sul sito Internet del gruppo S&D non possono essere imputate al [OSCURATO:PERSONA], la prima delle condizioni cumulative necessarie affinché sia accolta una domanda di risarcimento fondata sulla responsabilità extracontrattuale dell’Unione non è soddisfatta. 51 Ne consegue che, in applicazione dell’articolo 126 del regolamento di procedura, il ricorso dev’essere respinto nella sua interezza in quanto manifestamente infondato in diritto.

Sulle spese 52 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 53 Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, dev’essere condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla domanda di quest’ultimo.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è respinto. 2) EO è condannato alle spese.

Lussemburgo, 20 aprile 2026 Il cancelliere

V. [OSCURATO:PERSONA] presidente

G. [OSCURATO:PERSONA]

( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025TO0374 ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione) 20 aprile 2026 ( *1 ) «Funzione pubblica – Agenti temporanei – Pubblicazione di un comunicato stampa da parte di un gruppo politico del [OSCURATO:PERSONA] – Competenza del Tribunale – Responsabilità – Danno materiale e morale – Ricorso manifestamente infondato in diritto» Nella causa T‑374/25, EO , rappresentato da L. Levi, avvocata, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo , rappresentato da S. Seyr e R. Schiano, in qualità di agenti, convenuto, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione), composto da G. [OSCURATO:PERSONA], presidente, J. Svenningsen (relatore) e C. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, in particolare: – l’atto di ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 giugno 2025; – l’eccezione di irricevibilità e di incompetenza (in prosieguo: l’«eccezione») sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 settembre 2025; – le osservazioni del ricorrente sull’eccezione, depositate nella cancelleria del Tribunale il 27 ottobre 2025; – la misura di organizzazione del procedimento del 17 dicembre 2025 e le risposte del [OSCURATO:PERSONA] e del ricorrente depositate nella cancelleria del Tribunale rispettivamente l’8 gennaio e l’11 febbraio 2026, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con un ricorso ai sensi dell’articolo 270 TFUE, il ricorrente, EO, chiede l’annullamento della decisione del 12 luglio 2024 (in prosieguo: la «prima decisione impugnata») della presidente dell’Alleanza progressista dei socialisti e democratici (in prosieguo: il «gruppo S&D»), un gruppo politico del [OSCURATO:PERSONA] europeo, e della decisione del 6 marzo 2025 dell’ufficio di presidenza del gruppo S&D (in prosieguo: la «seconda decisione impugnata»), che respingono entrambe la sua domanda di risarcimento. In forza della medesima disposizione, egli chiede altresì il risarcimento del danno materiale e morale che avrebbe subito a causa della pubblicazione, da parte dell’ufficio di presidenza del gruppo S&D, di un comunicato stampa intitolato «Tolleranza zero per i casi di corruzione» (in prosieguo: il «comunicato stampa»). Fatti 2 Il ricorrente è un ex agente temporaneo, ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»), del gruppo S&D. Il suo contratto di impiego era stato concluso con il [OSCURATO:PERSONA]. 3 Nell’esercizio delle sue funzioni di consigliere politico del gruppo S&D, il ricorrente è stato coinvolto, in particolare, nell’elaborazione della risoluzione del [OSCURATO:PERSONA] europeo del 24 novembre 2022 sulla situazione dei diritti umani nel contesto della Coppa del mondo FIFA in Qatar ( GU 2023, C 167, pag. 99 ). 4 Nei giorni successivi all’adozione della risoluzione del 24 novembre 2022, un assistente parlamentare accreditato di un deputato del gruppo S&D ha invitato il ricorrente ad assistere a una partita della Coppa del mondo di calcio in Qatar. Tale regalo consisteva in due biglietti per assistere alla partita dei quarti di finale tra la squadra dell’Argentina e quella dei [OSCURATO:PERSONA] e nella presa in carico delle spese di viaggio e di alloggio per due persone. 5 Dall’8 all’11 dicembre 2022 il ricorrente si è recato in Qatar con la sua compagna. 6 Il 9 dicembre 2022 le autorità belghe hanno avviato un’indagine su eventuali attività illecite di lobbying da parte dello Stato del Qatar (in prosieguo: l’«indagine sul Qatar»). In particolare, esse hanno effettuato perquisizioni negli uffici del [OSCURATO:PERSONA] e hanno proceduto all’arresto di diverse persone, tra cui l’assistente parlamentare accreditato di cui al precedente punto 4. 7 Il 16 dicembre 2022 il ricorrente ha informato il suo capo unità del suo soggiorno in Qatar. Insieme, essi hanno informato il segretario generale del gruppo S&D. 8 Il 20 dicembre 2022, dopo aver sentito il ricorrente, la presidente del gruppo S&D, nella sua qualità di Autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC») lo ha sospeso dalle sue funzioni per un periodo indeterminato con ritenuta sulla sua retribuzione in applicazione degli articoli 23 e 24 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»). 9 A seguito di una serie di adempimenti amministrativi, il 15 settembre 2023 il [OSCURATO:PERSONA] ha risolto il contratto del ricorrente in qualità di agente temporaneo sulla base dell’articolo 47, lettera c), i), del RAA. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento di tale decisione nonché il risarcimento del danno materiale e morale subito. Tale ricorso è stato respinto con sentenza dell’11 giugno 2025, EO/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑368/24 , con impugnazione pendente, EU:T:2025:583 ). 10 Il 20 dicembre 2022, lo stesso giorno in cui la presidente del gruppo S&D ha sospeso il ricorrente dalle sue funzioni, l’ufficio di presidenza del gruppo S&D ha pubblicato il comunicato stampa, mettendolo a disposizione sul sito Internet del gruppo S&D. 11 Nel comunicato stampa, l’ufficio di presidenza del gruppo S&D ha indicato che, a seguito della decisione della settimana precedente di espellere un vicepresidente del [OSCURATO:PERSONA] dal gruppo e di rimuovere dalle loro funzioni altri deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo legati all’indagine sul Qatar, esso si impegnava ad adottare ulteriori misure concrete per combattere la corruzione e le interferenze esterne. Ha inoltre affermato che l’ufficio di presidenza del gruppo S&D era sconcertato dalle accuse di corruzione e si impegnava a sostenere un’indagine approfondita. Esso ha spiegato che aveva definito le linee principali di un’inchiesta interna e confermato un calendario per l’elezione del candidato del gruppo S&D alla carica di vicepresidente. 12 Nel quinto dei sei paragrafi del comunicato stampa, veniva osservato che «[i]l Bureau [del gruppo S&D] sostiene pienamente la sospensione di un membro del personale [del gruppo] S&D in seguito alla grave cattiva condotta legata all’indagine giudiziaria in corso». 13 Il profilo del ricorrente è stato successivamente rimosso dall’organigramma figurante sul sito Internet del gruppo S&D, sebbene, secondo il [OSCURATO:PERSONA], il suo nome fosse rimasto nell’annuario generale del [OSCURATO:PERSONA]. 14 Dopo aver effettuato alcune indagini, un giornalista è giunto alla conclusione che il ricorrente fosse il membro del personale del gruppo S&D menzionato nel comunicato stampa e, il 22 dicembre 2022, tale giornalista ha pubblicato un articolo di stampa relativo alla sospensione del ricorrente, menzionandone il nome, nell’ambito dell’indagine interna del gruppo S&D. 15 Il 14 marzo 2024 il ricorrente ha presentato, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, una domanda di risarcimento del danno subito a causa del comunicato stampa. 16 Con la prima decisione impugnata, la presidente del gruppo S&D ha respinto la domanda di risarcimento del ricorrente. Essa ha ritenuto che la pubblicazione del comunicato stampa non costituisse una violazione del principio della presunzione di innocenza, del dovere di sollecitudine, del diritto a una buona amministrazione o dei diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. A suo avviso, la prima delle tre condizioni cumulative necessarie per l’accoglimento di una domanda di risarcimento fondata sulla responsabilità extracontrattuale dell’Unione (la condizione relativa all’illegittimità del comportamento dell’istituzione) non era soddisfatta. 17 Il 10 ottobre 2024 il ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto contro la prima decisione impugnata. Egli ha ribadito gli argomenti diretti a dimostrare la fondatezza della sua domanda di risarcimento. 18 La seconda decisione impugnata, firmata dalla presidente del gruppo S&D «per l’Ufficio di presidenza», ha respinto il reclamo del ricorrente. Tale decisione concludeva che gli atti di un gruppo politico possono far sorgere la responsabilità extracontrattuale del [OSCURATO:PERSONA] solo qualora tali atti possano essere imputati a quest’ultimo. Il comunicato stampa era un atto che si riferiva unicamente alle attività politiche del gruppo S&D e non rientrava nell’ambito delle attività esercitate dal gruppo S&D in qualità di AACC. Inoltre, conformemente alla seconda decisione impugnata, il ricorrente «non poteva beneficiare» della procedura prevista all’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, in quanto «una controversia tra un funzionario e la sua istituzione (…) può rientrare negli articoli 90 e 91 dello Statuto solo qualora essa trovi origine nel rapporto di impiego tra l’interessato e l’istituzione». Conclusioni 19 Nell’atto di ricorso e nelle osservazioni sull’eccezione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – dichiarare il ricorso ricevibile; – annullare la prima decisione impugnata; – se del caso, annullare la seconda decisione impugnata; – condannare il [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno materiale e morale subito; – condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 20 Nell’ambito dell’eccezione sollevata ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso in quanto proposto dinanzi a un giudice incompetente; – condannare il ricorrente alle spese. In diritto 21 Ai sensi dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura, se il convenuto lo chiede, il Tribunale può statuire su un’eccezione senza avviare la discussione nel merito. Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, quando un ricorso è manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. 22 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dai documenti del fascicolo e decide, in applicazione dell’articolo 130, paragrafo 7, e dell’articolo 126 del regolamento di procedura, di statuire senza proseguire il procedimento. Sulla competenza 23 [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che il Tribunale non è competente a conoscere del ricorso, dal momento che le decisioni di pubblicare il comunicato stampa e di rimuovere il profilo del ricorrente dall’organigramma figurante sul sito Internet del gruppo S&D sono atti politici dell’ufficio di presidenza del gruppo S&D, che è l’organo responsabile del coordinamento delle attività politiche del gruppo S&D. 24 Il ricorrente asserisce che il Tribunale è competente ai sensi dell’articolo 270 TFUE. 25 L’articolo 270 TFUE stabilisce la competenza speciale della Corte di giustizia dell’Unione europea nelle cause in materia di funzione pubblica. Tale articolo distingue le cause in materia di funzione pubblica dalle altre cause che rientrano nella competenza della Corte in quanto controversie «tra l’Unione e gli agenti di questa» e fa riferimento allo Statuto quale strumento che disciplina i limiti e le condizioni di tale competenza speciale. 26 L’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto precisa che la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a dirimere ogni controversia tra l’Unione e «una delle persone indicate [nello] statuto» circa la legalità di un atto che arrechi pregiudizio a detta persona, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, di tale Statuto. Conformemente a tale ultima disposizione, «[q]ualsiasi persona cui si applica [lo] statuto» può presentare all’autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio. 27 È pacifico che il ricorrente era, all’epoca dei fatti, un agente temporaneo del gruppo S&D ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del RAA. L’articolo 46 del RAA prevede che il titolo VII dello Statuto, che comprende gli articoli 90 e 91 di quest’ultimo, si applichi per analogia. Il ricorrente è quindi una persona, cui si applica lo Statuto, che ha presentato all’AACC un reclamo avverso un atto che le arreca pregiudizio. 28 Ne consegue che il Tribunale è competente a conoscere del presente ricorso avverso le decisioni impugnate che respingono la domanda di risarcimento. 29 Nell’ambito della sua eccezione, il [OSCURATO:PERSONA] richiama la sentenza del 22 marzo 1990, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑201/89 , EU:C:1990:133 ), per sostenere che non esiste alcuna norma di diritto dell’Unione da cui si possa dedurre che gli atti di un gruppo politico possano essere imputati al [OSCURATO:PERSONA] e che la diffusione, da parte di un gruppo politico, di una pubblicazione asseritamente diffamatoria non fa sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. 30 Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene, in sostanza, il [OSCURATO:PERSONA], il principio giuridico enunciato nella sentenza del 22 marzo 1990, [OSCURATO:PERSONA] [ C‑201/89 , EU:C:1990:133 , punto 15 e punto 16, lettera b)], non limita la competenza speciale del Tribunale in materia di funzione pubblica stabilita all’articolo 270 TFUE, ma limita semplicemente la possibilità di proporre un ricorso per risarcimento danni a situazioni particolari, circostanza che spetta al Tribunale valutare. 31 Inoltre, il riferimento ai punti 21 e 22 della sentenza del 22 novembre 1990, Mommer/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑162/89 , EU:T:1990:72 ), secondo cui le condizioni di impiego non rientranti nell’ambito di applicazione dello Statuto o del RAA esulano dalla competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, è infondato, poiché tali punti costituiscono obiter dicta che non sono pertinenti nel caso di specie. Anche l’argomento fondato sul punto 20 dell’ordinanza del 16 dicembre 2019, Kipper/Commissione ( T‑394/18 , non pubblicata, EU:T:2019:863 ), è parimenti inoperante, dal momento che tale causa riguardava un insieme di fatti molto diversi. 32 Occorre quindi respingere l’eccezione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA]. Nel merito 33 Nel presente ricorso, il ricorrente sostiene che, pubblicando il comunicato stampa, il [OSCURATO:PERSONA] ha agito illegittimamente e in maniera negligente, violando il principio della presunzione di innocenza, il dovere di sollecitudine e il diritto a una buona amministrazione, nonché il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Secondo il ricorrente, la sua salute e la sua reputazione sono state direttamente pregiudicate dalla pubblicazione del comunicato stampa. Sarebbero quindi soddisfatte tutte le condizioni per l’accoglimento della sua domanda di risarcimento. 34 Nell’ambito del secondo e del terzo capo delle conclusioni, il ricorrente chiede l’annullamento della prima e della seconda decisione impugnata. 35 A tale proposito, secondo una giurisprudenza costante, una domanda di annullamento formalmente diretta contro la decisione di rigetto di un reclamo ha l’effetto di sottoporre al Tribunale l’atto contro il quale il reclamo è stato presentato qualora essa sia, in quanto tale, priva di contenuto autonomo (v., in tal senso, sentenze del 17 gennaio 1989, Vainker/[OSCURATO:PERSONA], 293/87 , EU:C:1989:8 , punto 8 , e del 16 luglio 2025, ET/BEI, T‑417/24 , non pubblicata, EU:T:2025:728 , punto 24 e giurisprudenza citata). 36 Tuttavia, una decisione esplicita di rigetto di un reclamo può, tenuto conto del suo contenuto, non avere carattere confermativo dell’atto contestato dal ricorrente. Tale ipotesi ricorre quando la decisione di rigetto del reclamo contiene un riesame della posizione del ricorrente sulla scorta di elementi di fatto o di diritto nuovi, oppure modifica o integra la decisione iniziale. In questi casi, il rigetto del reclamo costituisce un atto soggetto al controllo del giudice, che ne tiene conto nella valutazione della legittimità dell’atto contestato o lo considera un atto lesivo che si sostituisce ad esso (v. sentenze del 21 maggio 2014, Mocová/Commissione, T‑347/12 P , EU:T:2014:268 , punto 34 e giurisprudenza citata, e del 5 luglio 2023, SE/Commissione, T‑223/21 , EU:T:2023:375 , punto 25 e giurisprudenza citata). 37 Nel caso di specie, la seconda decisione impugnata, che respinge il reclamo del ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, modifica la prima decisione impugnata in modo così sostanziale da sostituirla (v. punti 16 e 18 supra ). 38 Occorre quindi iniziare esaminando il capo delle conclusioni diretto all’annullamento della seconda decisione impugnata. 39 In primo luogo, occorre rilevare che il ricorrente non solleva argomenti di merito contro la seconda decisione impugnata, chiedendone l’annullamento unicamente «se del caso», nell’ambito del terzo capo delle conclusioni. Infatti, il ricorrente si limita ad affermare, senza suffragare la sua affermazione, che, decidendo di pubblicare il comunicato stampa, il gruppo S&D «ha necessariamente agito in qualità di AACC – in quanto tale o, per lo meno, anche in qualità di AACC». 40 In secondo luogo, nessuna norma di diritto dell’Unione consente di dedurre che gli atti di un gruppo politico possano essere imputati al [OSCURATO:PERSONA] in quanto istituzione dell’Unione (sentenza del 22 marzo 1990, [OSCURATO:PERSONA], C‑201/89 , EU:C:1990:133 , punto 14 ). 41 Gli atti di un gruppo politico possono essere considerati atti del [OSCURATO:PERSONA] stesso solamente laddove siano espressamente autorizzati o approvati da tale istituzione, ad esempio da una risoluzione del [OSCURATO:PERSONA], o da una decisione di uno dei suoi organi di rappresentanza, che agisce nell’ambito della sua competenza (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa [OSCURATO:PERSONA], C‑201/89 , EU:C:1990:63 , paragrafo 19 ). 42 A tale proposito, dai termini stessi del comunicato stampa risulta che esso è stato pubblicato dall’ufficio di presidenza del gruppo S&D nell’ambito della sua politica di lotta contro la corruzione e le interferenze esterne, al fine di sensibilizzare il pubblico ai suoi impegni a tale riguardo nell’ambito dell’indagine sul Qatar (v. punti 11 e 12 supra ). 43 In terzo luogo, il ricorrente non ha dimostrato che la pubblicazione del comunicato stampa e la rimozione del suo profilo dall’organigramma figurante sul sito Internet del gruppo S&D siano state in qualche modo autorizzate o approvate dal [OSCURATO:PERSONA]. 44 È vero che l’articolo 1, l’articolo 2, lettera c), e l’articolo 6 del RAA costituiscono la base giuridica per l’attribuzione delle funzioni di AACC ai gruppi politici. Inoltre, l’articolo 4 della decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] del 13 gennaio 2014 relativa alla delega dei poteri dell’autorità che ha il potere di nomina e dell’AACC prevede la delega dei poteri conferiti all’AACC per quanto riguarda gli agenti temporanei all’autorità designata da ciascun gruppo politico. Tuttavia, gli atti di un gruppo politico consistenti nel pubblicare un comunicato stampa e a rimuovere un profilo da un organigramma figurante sul suo sito Internet non sono disciplinati da tali strumenti giuridici. 45 Ne consegue che la seconda decisione impugnata ha correttamente indicato che le decisioni di pubblicare il comunicato stampa e di rimuovere il profilo del ricorrente dall’organigramma figurante sul sito Internet del gruppo S&D non fanno sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. 46 Inoltre, anche se la seconda decisione impugnata ha erroneamente indicato che il ricorrente «non poteva beneficiare» della procedura prevista all’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, ciò non può rimettere in discussione il fatto che tale decisione abbia correttamente respinto la domanda di risarcimento presentata dal ricorrente nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. 47 Pertanto, il capo delle conclusioni diretto all’annullamento della seconda decisione impugnata dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. 48 Per quanto riguarda il capo delle conclusioni diretto al risarcimento del danno, secondo una giurisprudenza costante in materia di funzione pubblica, le domande di risarcimento devono essere respinte quando sono strettamente connesse alle domande di annullamento a loro volta dichiarate irricevibili o respinte perché non fondate (v. sentenza del 19 aprile 2023, PP e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑39/21 , EU:T:2023:204 , punto 130 e giurisprudenza citata). 49 Poiché il capo delle conclusioni diretto all’annullamento della seconda decisione impugnata e il capo delle conclusioni diretto al risarcimento del danno sono strettamente connessi, occorre parimenti respingere quest’ultimo in quanto manifestamente infondato in diritto. 50 Anche il capo delle conclusioni diretto all’annullamento della prima decisione impugnata dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. A tale riguardo, gli argomenti a sostegno di tale capo delle conclusioni sono inoperanti tenuto conto della sostituzione della prima decisione impugnata con la seconda decisione impugnata (v. punto 37 supra ) e del rigetto del capo delle conclusioni diretto all’annullamento della seconda decisione impugnata (v. punto 47 supra ). Inoltre, e in ogni caso, dato che la pubblicazione del comunicato stampa e la rimozione del profilo del ricorrente dall’organigramma figurante sul sito Internet del gruppo S&D non possono essere imputate al [OSCURATO:PERSONA], la prima delle condizioni cumulative necessarie affinché sia accolta una domanda di risarcimento fondata sulla responsabilità extracontrattuale dell’Unione non è soddisfatta. 51 Ne consegue che, in applicazione dell’articolo 126 del regolamento di procedura, il ricorso dev’essere respinto nella sua interezza in quanto manifestamente infondato in diritto. Sulle spese 52 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 53 Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, dev’essere condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla domanda di quest’ultimo. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è respinto. 2) EO è condannato alle spese. Lussemburgo, 20 aprile 2026 Il cancelliere V. [OSCURATO:PERSONA] presidente G. [OSCURATO:PERSONA] ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.