CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09404/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] rappresentati edifesi dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].– ricorrente –ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.– controricorrente –Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CALABRIA n. 2207/2022depositata in data 4 luglio 2022.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17febbraio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28717/2022Numero sezionale 1541/2026Numero di raccolta generale 9404/2026Data pubblicazione 14/04/20261. L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro notificavaalla società [OSCURATO:SOCIETA]., esercente attività di albergo e di ristorazione-pizzeria, l’avviso di accertamento n. TDY03T100608, per l’anno d’imposta2015, con il quale elevava i ricavi dichiarati per l’attività alberghiera daeuro 12.513 ad euro 31.726,20 ed i ricavi dichiarati per l’attività diristorazione-pizzeria da euro 75.824 ad euro 192.328,88. Con lo stessocontestava ricavi induttivi per euro 115.350 e perveniva a rideterminare ilreddito in euro 141.955, chiedendo IRAP per euro 5.618 ed IVA (ai sensidell’art. 55 d.P.R. n. 633/1972) per euro 11.581,87, nonché euro15.635,70 per sanzioni.L’Ufficio, poi, avendo rilevato che la società aveva optato per latrasparenza fiscale per le società a ristretta base proprietaria, notificava alsocio [OSCURATO:PERSONA] l’accertamento n. TDY01T100615, con il qualechiedeva euro 14.359 per IRPEF, euro 756 per add. Reg., euro 328 peradd. Com. ed euro 13.898,70 per sanzioni; al socio [OSCURATO:PERSONA] n. TDY01T100616, con il quale chiedeva euro 14.359 perIRPEF, euro 756 per add. Reg., euro 328 per add. Com. ed euro 13.898,70per sanzioni; al socio [OSCURATO:PERSONA] l’accertamento n.TDY01T100614, con il quale chiedeva euro 8.346 per IRPEF, euro 504 peradd. Reg., euro 266 per add. Com., ed euro 8.204,40 per sanzioni.2. Avverso gli avvisi di accertamento, la società contribuente ed i sociproponevano ricorso dinnanzi la C.t.p. di Catanzaro; si costituiva ingiudizio l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.3. La C.t.p. di Catanzaro, con sentenza n. 1575/2020, previa riunione deiquattro ricorsi proposti, li accoglieva.4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinnanzi la C.t.r. dellaCalabria; si costituivano in giudizio la società contribuente ed i soci,Numero registro generale 28717/2022Numero sezionale 1541/2026Numero di raccolta generale 9404/2026Data pubblicazione 14/04/2026chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della pronuncia di primogrado.5. La C.t.r. della Calabria, con sentenza n. 2207/2022, depositata in data4 luglio 2022, rigettava parzialmente l’appello dell’Ufficio nel senso checonfermava la sentenza di primo grado relativamente ai ricavi dell’attivitàalberghiera ma lo accoglieva con riferimento ai ricavi dell’attività diristorazione-pizzeria.6. Avverso tale pronuncia, la società contribuente ed i soci hanno propostoricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate haresistito con controricorso.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026per la quale è stata depositata memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1.Preliminarmente va rilevato che [OSCURATO:PERSONA] si è avvalsa dellaprocedura di definizione agevolata delle controversie tributarie previstadall’art. 1 commi da 186 a 202 della L n. 197/2022 relativamente al suoavviso di accertamento n. TDY01T100614; risulta all’uopo documentatol’avvenuto versamento della prima rata come da F24 allegato e lapresentazione, in via telematica, della domanda di definizione in data 28settembre 2023.Conseguentemente può dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenutadefinizione agevolata, limitatamente al rapporto processuale tra la Cartellie l’Agenzia delle entrate, restando a carico della Cartelli le spese dallastessa anticipate, senza che trovi applicazione, nei suoi confronti, stante ladefinizione agevolata, l’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115.2. Pervenendo alla disamina dei motivi per quanto attiene alla materiaancora controversa, ragioni di ordine logico giuridico suggeriscono latrattazione congiunta, per ragioni di connessione, del primo e del terzomotivo.Numero registro generale 28717/2022Numero sezionale 1541/2026Numero di raccolta generale 9404/2026Data pubblicazione 14/04/20262.1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 132c.p.c., dell’art. 36, D. Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111 Cost., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», la società contribuente lamental’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.ha annullato l’accertamento nella parte relativa ai ricavi per l’attivitàalberghiera e confermato tale accertamento nella parte relativa ai ricaviper l’attività di ristorazione, senza considerare che la quantità dei ricavidella ristorazione era stata determinata nell’accertamento in manieraautomatica ed interdipendente e per il tramite di una proporzione, sullabase dei ricavi dell’attività alberghiera, questi ultimi annullati dalla stessaC.t.r.2.2. Con il terzo motivo di ricorso, svolto in via subordinata, cosìrubricato: «Violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 39 e 42 DPRn.600/73, 2729 c.c. 116 cpc in relazione all’art. 360, c.1, n.3 c.p.c.)», iricorrenti lamentano l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenzaimpugnata, la C.t.r. ha deciso la controversia sulla base di presunzionisemplici senza tuttavia applicare il corretto metodo di valutazioneprobatoria indicato dalla giurisprudenza di legittimità, che impone unavalutazione prima analitica e poi complessiva e di sintesi degli elementipresuntivi.I motivi sono infondati.2.3. Va premesso che secondo quello che è costante orientamento diquesta Corte, «il discrimine tra l'accertamento condotto con metodoanalitico extracontabile (art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973)e l'accertamento condotto con metodo induttivo puro (art. 39, comma 2,del d.P.R. n. 600/1973 ed art. 55, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 inmateria di imposte indirette) va ricercato, rispettivamente, nella parzialeod assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili. Nelprimo caso, l'«incompletezza, falsità od inesattezza» degli elementiindicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili,Numero registro generale 28717/2022Numero sezionale 1541/2026Numero di raccolta generale 9404/2026Data pubblicazione 14/04/2026essendo l'Ufficio accertatore legittimato solo a «completare» le lacuneriscontrate utilizzando, ai fini della dimostrazione dell'esistenza dicomponenti positivi di reddito non dichiarati ovvero dell'inesistenza dicomponenti negativi dichiarati, anche presunzioni semplici rispondenti airequisiti previsti dall'art. 2729 cod. civ. Nel secondo caso, invece, «leomissioni o le false od inesatte indicazioni» risultano tali da inficiarel'attendibilità - e dunque l'utilizzabilità, fini dell'accertamento - anche degli«altri» dati contabili, con la conseguenza che in tale ultimo casol'Amministrazione finanziaria può «prescindere in tutto od in parte dallerisultanze del bilancio o delle scritture contabili in quanto esistenti» ed èlegittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramenteindiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727e 2729 cod. civ. (Cass., n. 6861 del 2019; v. anche Cass. n. 33604 del2019; Cass. n. 24278 del 2014)» (Cass. n. 1880/2024; Cass.26035/2024).2.4. L'assunto dei ricorrenti si basa sull'erroneo presupposto di una totalee inscindibile interdipendenza tra la determinazione dei ricavi delle duedistinte attività. Come correttamente evidenziato dall'Agenzia delle Entratenel proprio controricorso e come emerge dalla stessa sentenza impugnata,le riprese relative all'attività alberghiera e a quella di ristorazione sifondano su elementi presuntivi diversi e autonomi.2.5. La C.t.r. ha annullato la ripresa sui ricavi alberghieri poiché basatasull'unico, e ritenuto inattendibile, indizio del numero di bustine dishampoo acquistate. Tuttavia, ha confermato la ripresa relativa all'attivitàdi ristorazione valorizzando un quadro indiziario autonomo e specifico,composto da una pluralità di "marcatori dell'evasione" Tra questi, lasentenza evidenzia: “la presenza di 12 blocchi di ricevute non fiscalicomposti da 100 fogli ciascuno una ricevuta ( a quale uso verrebberoacquistati ricevute non fiscali?); · Una ricevuta compilata su uno deimodelli non fiscali sopra menzionati data 14/01/2018 dell’importo di €Numero registro generale 28717/2022Numero sezionale 1541/2026Numero di raccolta generale 9404/2026Data pubblicazione 14/04/202660,00 che riporta al numero di ricevuta la dicitura Nominativo_1 (nel PVCda pag. 14 a pag. 16 viene riportato l’accaduto comprese le dichiarazionidel Sig. Resistente); · Dall’analisi delle merci acquistate risulta del tuttoomessa la contabilizzazione di vivande sicuramente utilizzate, in quantogenericamente presenti nei pasti serviti (pane, uova, frutta caffè) ericavabili anche dal menù (pasta, cozze) acquisito dai verificatori almomento dell’accesso (pag. 29 del PVC)”.Inoltre, la Corte di merito ha sottolineato la correttezza del calcolo basatosul numero di cartoni per pizza da asporto, elemento anch'esso del tuttoindipendente dalla gestione alberghiera. La circostanza che l'Ufficio,nell'atto di accertamento, abbia utilizzato anche un calcolo proporzionalepartendo dai ricavi alberghieri non rende l'intera costruzione presuntivadipendente da quel singolo dato, specialmente quando, come nel caso dispecie, la pretesa sui ricavi della ristorazione è sorretta da ulteriori eautonomi elementi probatori, dotati dei requisiti di gravità, precisione econcordanza, che la C.t.r. ha puntualmente esaminato e ritenuto fondati.2.6. Non sussiste, pertanto, il lamentato "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili", in quanto la decisione della C.t.r distinguelogicamente la valutazione di due diverse serie di elementi probatoriafferenti a due distinte attività economiche. La motivazione non è néinesistente né apparente, poiché rende pienamente intellegibile l'iterlogico-giuridico seguito dal giudice, che si esaurisce in una valutazione dimerito, incensurabile in questa sede, sulla sufficienza e idoneità degliindizi a sostegno della pretesa fiscale relativa all'attività di ristorazione.3. Con il secondo motivo di ricorso così rubricato: «In subordine –Violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 39 e 42 d.P.R. n. 600/1973e 55 d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte incui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha erroneamente qualificatol’accertamento condotto dall’Ufficio come accertamento analitico-induttivo,Numero registro generale 28717/2022Numero sezionale 1541/2026Numero di raccolta generale 9404/2026Data pubblicazione 14/04/2026non avendolo, invece, annullato in quanto accertamento induttivo per ilquale non erano stati indicati i presupposti tassativi e giustificatividell’emissione.Il motivo è infondato.3.1. La C.t.r.. con una motivazione scevra da violazioni di legge, haaffermato che la qualificazione del metodo di accertamento non derivadalla mera indicazione normativa contenuta nell'atto, ma deve esseredesunta dall'attività in concreto svolta dall'Ufficio e dalle motivazioniaddotte Nel caso di specie, l'[OSCURATO:PERSONA], partendo dallescritture contabili della società, le ha poi rettificate sulla base dipresunzioni semplici, quali l'omessa contabilizzazione di acquisti di materieprime essenziali e la ricostruzione dei ricavi da vendita di pizze basata suicartoni utilizzati Tale modus operandi è tipico dell'accertamento analitico-induttivo di cui all'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, checonsente all'Ufficio di fondare la pretesa anche su presunzioni semplici,purché gravi, precise e concordanti, in presenza di un'inattendibilitàcomplessiva della contabilità che non sia però talmente grave dagiustificare un abbandono totale della stessa, per come esposto innanzisub 2.3. Come ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, l'eventualeerrore nella qualificazione formale del metodo accertativo è irrilevante aifini della validità dell'atto, qualora la sostanza della pretesa e le ragion difatto e di diritto che la sorreggono siano chiaramente esposte, in modo danon pregiudicare il diritto di difesa del contribuente.3.2. Nel caso in esame, i ricorrenti hanno ampiamente compreso econtestato nel merito tutti i rilievi mossi dall'Ufficio, dimostrando che alcunnocumento al loro diritto di difesa si è verificato.4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Le spese del giudizio di legittimità nel rapporto processuale tra i ricorrentiche non si sono avvalsi della definizione agevolata della lite e l’AgenziaNumero registro generale 28717/2022Numero sezionale 1541/2026Numero di raccolta generale 9404/2026Data pubblicazione 14/04/2026delle entrate seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio limitatamente al rapporto processualetra [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle entrate; rigetta il ricorso propostoda [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e li condanna in solidoal pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in € 5.800,00 per compensi, oltre alle speseprenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 17 febbraio 2026.Il PresidenteLucio Napolitano