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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 45704/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 30 novembre 1939; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 17 ottobre 1962; avverso la sentenza del 2 febbraio 2022, della Corte d'appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi estinto il reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Gennaro e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza con la quale la Corte d'appello di Salerno, confermando la decisione resa in primo grado, li ha ritenuti responsabili, nella loro qualità di membri del consiglio di amministrazione della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarata fallita dal Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza del 10 febbraio 2012, dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta preferenziale, perché, nelle loro rispettive qualità, avrebbero concesso in locazione alla "Acanfora contenitori s.r.l." macchinari ed attrezzature destinati alla produzione di scatole ad un prezzo notevolmente inferiore al valore dei macchinari stessi e avrebbero, successivamente, ceduto diversi di questi macchinari, previamente svalutati, di proprietà della società fallita, ad alcuni dipendenti (tra i quali ex amministratori e soci della società fallita), in compensazione dei loro rispettivi crediti, peraltro maggiorati di interessi ed oneri vari.

2. I ricorrenti articolano tre motivi di censura.

In particolare:

2.1. con il primo, afferente al profilo oggettivo dei reati contestati, si lamenta che la corte territoriale non avrebbe correttamente valutato tutti gli argomenti offerti dalla difesa (ed analiticamente indicati nella consulenza tecnica di parte) in ordine alla effettiva destinazione dei beni asseritamente distratti, ma in realtà utilizzati solo per il pagamento dei crediti vantati dai dipendenti della società;

2.2. con il secondo, formulato in relazione al profilo soggettivo, si invoca la derubricazione dei reati contestati in quello meno grave di bancarotta semplice, non potendosi ritenere che le condotte contestate, dirette, per come detto, al pagamento dei creditori, fossero state poste in essere con la consapevole volontà di "svuotare" la società fallita;

2.3. con il terzo, relativo al solo profilo sanzionatorio, si lamenta l'eccessivo rigore della pena, determinata in misura eccedente il limite edittale senza un adeguato supporto motivazionale. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi due motivi, intimamente connessi tra loro (in quanto afferenti entrambi al profilo della ritenuta responsabilità, l'uno sotto il profilo oggettivo dei reati contestati e l'altro sotto quello soggettivo), sono inammissibili.

La corte d'appello, ricostruendo analiticamente le operazioni economiche poste in essere in prossimità della liquidazione e del successivo fallimento, ha correttamente evidenziato non solo le operazioni poste in violazione della par condicio creditorum (il pagamento preferenziale dei debiti bancari, necessario per la prosecuzione dell'attività, e quello in favore dei dipendenti e dei soci), ma anche la natura distrattiva degli stessi pagamenti preferenziali (essendo stato "gonfiato" l'importo dei debiti), peraltro effettuati in favore di soci ed ex amministratori, della locazione stipulata con una società "amica" (la "Acanfora contenitori s.r.I.) e della cessione di alcuni beni, previamente svalutati, in favore di alcuni creditori (fra i quali anche gli stessi soci).

Ed è proprio la natura distrattiva e preferenziale di queste operazioni a rappresentare, nel complesso argomentativo offerto dai giudici di merito, il fondamento logico della prova della consapevole volontà che ha sorretto dette operazioni, circostanza che esclude, in sé, la possibilità di qualificare le stesse in termini di bancarotta semplice.

D'altronde, l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli e altro, Rv. 266805).

A fronte dell'analitica motivazione offerta dalla corte territoriale, i ricorrenti si limitano a prospettare una diversa valutazione economica e contabile delle singole operazioni rinviando, peraltro genericamente, a quanto ritenuto dal loro consulente di parte.

In questi termini, quindi, le censure appaiono genericamente formulate, meramente riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e prive di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

Ed in quanto tali devono essere dichiarate inammissibili (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849).

2. il terzo motivo, afferente al trattamento sanzionatorio, è ugualmente inammissibile.

I ricorrenti lamentano l'eccessivo rigore della pena irrogata, anche in considerazione della loro pacifica incensuratezza.

Il Tribunale ha negato agli imputati le attenuanti generiche in ragione dell'intensità del dolo dimostrato con lo scientifico svuotamento della società e della pervicacia della loro azione, protrattasi persino durante la pendenza della procedura fallimentare, determinando la pena base in anni tre di reclusione per la distrazione mediante stipulazione del contratto di affitto, ed aumentandola di mesi tre per ciascuno degli altri episodi, con pene accessorie di durata equivalente, giungendo, così, ad una pena finale di anni quattro di reclusione.

La corte territoriale, condividendo l'assunto, ha ritenuto congrua la pena così determinata.

Ebbene, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali (come in concreto è avvenuto: a fronte di un mino edittale pari ad anni tre di reclusione, la pena finale è stata determinata in anni quattro di reclusione) il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come accaduto nel caso di specie (avuto riguardo, appunto, alla ritenuta particolare intensità del dolo).

3. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

La dichiarazione di inammissibilità preclude la possibilità di valutare eventuali prescrizioni maturate (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000), non essendo stato proposto specifico motivo di ricorso diretto a far valere l'eventuale decorso del termine in data antecedente alla pronuncia di secondo grado (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266819) P.Q.M.

Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 30 novembre 1939; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 17 ottobre 1962; avverso la sentenza del 2 febbraio 2022, della Corte d'appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi estinto il reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Gennaro e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza con la quale la Corte d'appello di Salerno, confermando la decisione resa in primo grado, li ha ritenuti responsabili, nella loro qualità di membri del consiglio di amministrazione della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarata fallita dal Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza del 10 febbraio 2012, dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta preferenziale, perché, nelle loro rispettive qualità, avrebbero concesso in locazione alla "Acanfora contenitori s.r.l." macchinari ed attrezzature destinati alla produzione di scatole ad un prezzo notevolmente inferiore al valore dei macchinari stessi e avrebbero, successivamente, ceduto diversi di questi macchinari, previamente svalutati, di proprietà della società fallita, ad alcuni dipendenti (tra i quali ex amministratori e soci della società fallita), in compensazione dei loro rispettivi crediti, peraltro maggiorati di interessi ed oneri vari. 2. I ricorrenti articolano tre motivi di censura. In particolare: 2.1. con il primo, afferente al profilo oggettivo dei reati contestati, si lamenta che la corte territoriale non avrebbe correttamente valutato tutti gli argomenti offerti dalla difesa (ed analiticamente indicati nella consulenza tecnica di parte) in ordine alla effettiva destinazione dei beni asseritamente distratti, ma in realtà utilizzati solo per il pagamento dei crediti vantati dai dipendenti della società; 2.2. con il secondo, formulato in relazione al profilo soggettivo, si invoca la derubricazione dei reati contestati in quello meno grave di bancarotta semplice, non potendosi ritenere che le condotte contestate, dirette, per come detto, al pagamento dei creditori, fossero state poste in essere con la consapevole volontà di "svuotare" la società fallita; 2.3. con il terzo, relativo al solo profilo sanzionatorio, si lamenta l'eccessivo rigore della pena, determinata in misura eccedente il limite edittale senza un adeguato supporto motivazionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi, intimamente connessi tra loro (in quanto afferenti entrambi al profilo della ritenuta responsabilità, l'uno sotto il profilo oggettivo dei reati contestati e l'altro sotto quello soggettivo), sono inammissibili. La corte d'appello, ricostruendo analiticamente le operazioni economiche poste in essere in prossimità della liquidazione e del successivo fallimento, ha correttamente evidenziato non solo le operazioni poste in violazione della par condicio creditorum (il pagamento preferenziale dei debiti bancari, necessario per la prosecuzione dell'attività, e quello in favore dei dipendenti e dei soci), ma anche la natura distrattiva degli stessi pagamenti preferenziali (essendo stato "gonfiato" l'importo dei debiti), peraltro effettuati in favore di soci ed ex amministratori, della locazione stipulata con una società "amica" (la "Acanfora contenitori s.r.I.) e della cessione di alcuni beni, previamente svalutati, in favore di alcuni creditori (fra i quali anche gli stessi soci). Ed è proprio la natura distrattiva e preferenziale di queste operazioni a rappresentare, nel complesso argomentativo offerto dai giudici di merito, il fondamento logico della prova della consapevole volontà che ha sorretto dette operazioni, circostanza che esclude, in sé, la possibilità di qualificare le stesse in termini di bancarotta semplice. D'altronde, l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli e altro, Rv. 266805). A fronte dell'analitica motivazione offerta dalla corte territoriale, i ricorrenti si limitano a prospettare una diversa valutazione economica e contabile delle singole operazioni rinviando, peraltro genericamente, a quanto ritenuto dal loro consulente di parte. In questi termini, quindi, le censure appaiono genericamente formulate, meramente riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e prive di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Ed in quanto tali devono essere dichiarate inammissibili (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849). 2. il terzo motivo, afferente al trattamento sanzionatorio, è ugualmente inammissibile. I ricorrenti lamentano l'eccessivo rigore della pena irrogata, anche in considerazione della loro pacifica incensuratezza. Il Tribunale ha negato agli imputati le attenuanti generiche in ragione dell'intensità del dolo dimostrato con lo scientifico svuotamento della società e della pervicacia della loro azione, protrattasi persino durante la pendenza della procedura fallimentare, determinando la pena base in anni tre di reclusione per la distrazione mediante stipulazione del contratto di affitto, ed aumentandola di mesi tre per ciascuno degli altri episodi, con pene accessorie di durata equivalente, giungendo, così, ad una pena finale di anni quattro di reclusione. La corte territoriale, condividendo l'assunto, ha ritenuto congrua la pena così determinata. Ebbene, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali (come in concreto è avvenuto: a fronte di un mino edittale pari ad anni tre di reclusione, la pena finale è stata determinata in anni quattro di reclusione) il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come accaduto nel caso di specie (avuto riguardo, appunto, alla ritenuta particolare intensità del dolo). 3. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La dichiarazione di inammissibilità preclude la possibilità di valutare eventuali prescrizioni maturate (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000), non essendo stato proposto specifico motivo di ricorso diretto a far valere l'eventuale decorso del termine in data antecedente alla pronuncia di secondo grado (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266819) P.Q.M. Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca
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