CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 43535/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della Corte di Appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila riformava parzialmente le sentenze del locale Tribunale, emesse dal Giudice per le indagini preliminari in data 22/09/2021 e 19/01/2022, ritenendo la continuazione tra i reati contestati nei due procedimenti dinanzi a sé riuniti, e, applicata la diminuzione per il rito di cui all'art. 442 cod. proc. pen., rideterminava la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] in complessivi sei anni di reclusione e 34.000 euro di multa. 2. Avverso la pronuncia della Corte di appello ha presentato ricorso l'imputato che, per il tramite del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto tre motivi di ricorso. 2.1. Mancata qualificazione del fatto come lieve (art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), quantomeno in relazione alle condotte di cui al procedimento penale RGNR n. 3041/2020, e relativo vizio di motivazione. La sentenza impugnata, per escludere il "fatto lieve", si è limitata a richiamare le significative quantità di sostanza, la pluralità dei generi di stupefacenti detenuti e la contestata attività di spaccio per un periodo di tempo apprezzabile. In tal modo, si è discostata dall'insegnamento di legittimità il quale riconduce, sulla base di analisi statistiche, il dato quantitativo nell'ambito dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, incorrendo in una motivazione generica. Peraltro - prosegue il ricorrente -, nemmeno la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta sarebbe di per sé ostativa alla configurabilità di tale ipotesi di reato, occorrendo una valutazione complessiva degli elementi (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076): valutazione, invece, pretermessa dai Giudici dell'appello. I Giudici omettono, inoltre, ogni considerazione sia sulla condizione di dipendenza dell'imputato, sia sulle dosi effettive ricavabili dalle sostanze detenute e cedute, operando la qualificazione del fatto unicamente sulla scorta di una enfatizzata conoscenza della personalità di Moreci e della accertata attività di cessione emersa nel procedimento penale collegato, oggetto di riunione. Tali osservazioni - si aggiunge - sono riferibili anche alle condotte di cui al procedimento penale RGNR n. 361/2021, ove la contestata attività di spaccio appare finalizzata alla cessione ad un unico soggetto, sia pure nell'arco di più mesi, ed in relazione alle quali l'argomentazione verte quasi soltanto sulla ritenuta caratura criminale di Moreci, senza considerare come la Corte di cassazione abbia, in più occasioni, ribadito che l'ipotesi del fatto di lieve entità non può essere legittimamente esclusa in virtù della mera reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di cessione della droga: prescindendo, cioè, dalla valutazione di tutti i parametri dettati in proposito dall'art. 73, comma 5, d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 309. Il ricorrente, infine, ha invocato a sostegno dei propri assunti difensivi il principio di ragionevolezza della pena. 2.2. Violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. e correlato vizio di legge.Nella parte in cui ha negato la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 62- bis cod. pen. per la ritenuta non trascurabile pericolosità sociale del ricorrente, la sentenza impugnata ha violato il divieto di reformatio in peius. Infatti, in mancanza di specifica impugnazione sul punto da parte dell'organo di accusa, sono state escluse le circostanze attenuanti generiche pacificamente riconosciute dal Giudice di primo grado, con conseguente applicazione di un trattamento sanzionatorio deteriore. 2.3. Violazione degli artt. 133 e 81 cod. pen., nonché 111 Cost., e correlato vizio di motivazione. La sentenza impugnata ha totalmente omesso di motivare sulla determinazione della pena irrogata e, quanto alla continuazione, sui criteri usati per individuare la pena base e i singoli aumenti di pena, con ciò discostandosi dall'insegnamento di Sez. U. n. 47127 del 24/06/2012, Pizzone, Rv. 282269. 3. Il ricorrente ha presentato altresì conclusioni scritte in cui, nel riportarsi alle deduzioni del ricorso, ha aggiunto come, nel caso di specie, i Giudici abbiano negato la tenuità del fatto sulla scorta del numero di dosi medie singole ricavabili, evidenziando che tale ragionamento contrasta con una recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale dato non può, in sé, essere considerato significativo, dal momento che non dà ragione del numero di dosi commercializzabili (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149). 4. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ai fini di una più chiara esposizione, è bene in premessa precisare quanto segue in relazione ai delitti (entrambi qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. cit.) tra cui la Corte di appello ha ravvisato la continuazione, ed alla motivazione addotta a sostegno della decisione impugnata. A seguito del proc. pen. RGNR n. 3041/2020, l'imputato era stato giudicato colpevole per il trasporto di due involucri di cellophane contenenti cocaina del peso, rispettivamente, di gr 5,1 e gr 5,2, idonei al confezionamento di 36 singole dosi, nonché per la detenzione, presso la propria abitazione, di: un panetto di hashish del peso di gr. 94,5, idonei al confezionamento di 1258 dosi; gr. 3,9 di cocaina, idonei al confezionamento di 16 dosi; quattro pezzi hashish per un peso complessivo di gr. 14,7, idonei a confezionamento di 172 dosi; gr. 4,3 di hashish, idonei a confezionamento di 16 dosi. Per un totale, quindi, di complessive 52 dosi di cocaina e 1446 dosi tra hashish e marijuana. A seguito del proc. pen. RGNR n. 361/2021, Moreci era stato, invece, giudicato colpevole per aver ceduto, sempre alla stessa persona, per circa un anno e una volta a settimana, un quantitativo di gr. 5 per volta di cocaina in cambio di 400/450 euro a cessione. L'attività non si arrestava peraltro nemmeno dopo che Moreci veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Moreci risultava inoltre responsabile per la detenzione di sostanze stupefacenti di vario tipo (gr. 46,8 di marijuana; gr. 34,6 di hashish; gr. 1,075 di cocaina). 1.1. Ciò premesso, la Corte di appello, nell'escludere la configurabilità del c.d. "fatto lieve" in relazione ai comportamenti contestati nel primo procedimento penale (n. 3041/2020), non si è limitata ad argomentare - come sostenuto dal ricorrente - sulla base del solo dato ponderale (di per sé, comunque, non irrilevante). Al contrario, ha pure precisato che: 1) cocaina e hashish erano ripartite in plurime confezioni; 2) nella disponibilità del prevenuto era stato rinvenuto non soltanto un bilancino di precisione ma anche plurimi ritagli di cellophane idonei al confezionamento di dosi singole; 3) l'imputato era disoccupato e privo di redditi di lecita e documentabile provenienza; 4) egli era stato sorpreso in flagrante condotta di spaccio, contestata nel procedimento riunito. Quanto al secondo procedimento penale (n. 361/2021), i Giudici hanno negato la lievità del fatto alla luce sia del dato qualitativo e quantitativo, sia della «prolungata e costante attività di foraggiamento, specie ove si consideri complessivamente la "caratura" di Moreci quale trafficante di stupefacenti (tenuto conto cioè anche dei fatti per i quali è imputato nel primo procedimento)». 1.2. Il ricorrente, con argomentazione tesa a valorizzare atomisticannente pronunce di questa Corte relative a singoli aspetti dei fatti, ha omesso, dunque, di confrontarsi con una motivazione che, sebbene sintetica, non appare né illogica né incompleta e che, per contro, mostra di apprezzare i fatti nella loro complessità (coerentemente, dunque, e non in contrasto, con l'insegnamento di legittimità: per tutte, Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), oltre che nella loro reciproca connessione. Valga soltanto aggiungere come il precedente richiamato dal ricorrente nelle conclusioni scritte (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149) appaia poco pertinente nel caso di specie, proprio sotto l'aspetto da ultimo evidenziato. Vero è che nella pronuncia evocata è stato chiarito che «in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, il giudizio di offensività richiesto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può fondarsi sul numero di dosi medie singole ricavabili, posto che tale dato indica unicamente la quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente, ma non corrisponde necessariamente al numero di dosi in concreto commercializzate, ovvero alle cosiddette "dosi da strada" confezionate per lo spaccio». Tuttavia, l'annullamento della pronuncia di merito impugnata è stato disposto, in quel caso (che concerneva un unico episodio di spaccio di solo hashish, sebbene diviso in un numero di dosi medie singole non molto inferiore a quello oggetto del presente giudizio), argomentando a partire dall'omessa valutazione complessiva dei diversi elementi del fatto da parte dei Giudici di merito: lacuna motivazionale - come precisato - non ravvisabile nel caso di specie. 1.3. Il primo motivo, in conclusione, deve essere rigettato perché infondato. 2. Fondato appare, invece, il secondo motivo di ricorso. La Corte di appello ha ritenuto non sussistenti le condizioni per ritenere l'imputato meritevole delle circostanze attenuanti generiche, risultando la sua condotta «reiterata pure in costanza della sottoposizione ad una misura cautelare» e «significativa di una non trascurabile pericolosità sociale». Tuttavia, in entrambe le sentenze di primo grado erano state riconosciute a Morici le circostanze attenuanti generiche come equivalenti alla recidiva. Di conseguenza, il ricorrente giustamente ha lamentato l'avvenuta violazione del divieto di reformatio in peius, poiché, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, non si sarebbe potuto "revocare" il più favorevole trattamento sanzionatorio (art. 597, comma 3, cod. proc. pen.), cristallizzatosi al tempo delle pronunce, in ragione della prosecuzione dell'attività di spaccio, quale desunta dalla continuazione (successivamente) ravvisata tra diverse vicende delittuose. 3. Egualmente fondato deve ritenersi il terzo motivo. In punto di continuazione, la Corte di appello ha riportato una tabella da cui si evincono la pena base e gli aumenti per la continuazione (pena base: minimo edittale per la detenzione di cui al proc. pen. RGNR n. 3041/2020; aumento di due anni di reclusione e 16.000 euro di multa per le cessioni di cui al proc. pen. RGNR 361/2021; aumento di sei mesi di reclusione e 4.500 euro di multa per l'altra cessione di cui al proc. pen. RGNR n. 361/2021; aumento di quattro mesi di reclusione e 3.000 euro di multa per la detenzione di cui al proc. pen. RGNR n. 361/2021; due mesi di reclusione e 1.500 di multa per il trasporto di cui al proc. pen. RGNR n. 3041/2020). Nella sentenza impugnata, tuttavia, non si rinviene alcuna argomentazione riguardo ai secondi, contravvenendo, dunque, all'insegnamento di Sez. U, n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve - oltre che calcolare - motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascun reato-satellite. Vizio viepiù evidente, considerata l'entità non irrilevante dell'aumento disposto per alcuni di essi. 4. Dichiarata la irrevocabilità della sentenza impugnata sul punto dell'accertamento di responsabilità dell'imputato, la medesima va, dunque, annullata quanto al trattamento sanzionatorio, con rinvio al giudice di merito affinché, ripristinato il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva, renda congrua giustificazione degli aumenti di pena disposti a seguito della ritenuta continuazione tra i reati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul pu