CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 26034/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, S. Salvatori, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. t [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza in sede, del 30 dicembre 2021, con il quale è stato autorizzato l'ascolto delle telefonate tra il detenuto [OSCURATO:PERSONA] — detenuto in regime di alta sicurezza — e i familiari o altri aventi diritto, nel periodo compreso tra il 1c' luglio 2021 e il 14 agosto 2021. Il provvedimento ha ritenuto infondato il reclamo del detenuto, richiamando l'art. 39, comma 7, Reg. esecutivo legge 26 luglio 1975 n. 354 che prevede, per i detenuti per reati rientranti nella categoria di cui all'art. 4-bis Ord. pen., la registrazione e l'ascolto delle telefonate delle conversazioni telefoniche autorizzate su iniziativa dell'Autorità giudiziaria autorizzata a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza. Tanto, in considerazione di fatti stati segnalati all'Amministrazione penitenziaria, in forma confidenziale, relativi all'utilizzo improprio, da parte di detenuti in regime di alta sicurezza, della corrispondenza telefonica alle utenze autorizzate, nel corso della quale si sarebbero tenute conversazioni telefoniche con persone non autorizzate. Sicché è stato ritenuto giustificato da primarie esigenze di ordine e sicurezza l'adottato provvedimento, pur comportando compressione del diritto alla riservatezza del detenuto, quanto alla corrispondenza telefonica. 2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza il condannato, per il tramite del difensore, avv. B. Amicarella, che denuncia con un unico motivo, violazione ed erronea applicazione dell'art. 18-ter Ord. pen. e vizio di motivazione. Si evidenzia che, a fronte di espressa attività istruttoria, tesa a verificare se la fonte anonima avesse fornito precise indicazioni sull'identità dei detenuti in regime di alta sicurezza ai quali si riferiva il comportamento indebito denunciato in forma confidenziale, il Tribunale non avrebbe acquisito specifici elementi. Infatti, la Casa circondariale di Sulmona nulla avrebbe chiarito sul punto se non che, in base alla segnalazione ricevuta, si era proceduto all'ascolto delle conversazioni di alcuni detenuti in regime di alta sicurezza, senza la specifica acquisizione di ulteriori approfondimenti. Si rimarca, in sostanza, che il provvedimento impugnato, nel respingere il reclamo, quanto al disposto ascolto delle conversazioni registrate, non avrebbe considerato che, dall'istruttoria svolta, non era emersa alcuna specifica e circostanziata esigenza di ordine e sicurezza pubblica, tale da legittimare l'iniziativa adottata proprio nei confronti del Laudano.3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, S. Salvatori, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1. Va rimarcato che questa Corte a Sezioni Unite ha ritenuto legittima la disciplina differenziata dei colloqui visivi e telefonici introdotta dal d.P.R. n. 230 del 2000, nei confronti di detenuti per reati previsti dall'art. 4-bis, comma 1, primo periodo, Ord. pen. non considerando leso il diritto all'uguaglianza di trattamento di detenuti in condizioni soggettivamente identiche (Sez. U, n. 25079 del 2003, Rv. 224603), poiché la pericolosità sociale derivante dalla condanna per taluni reati, previsti dall'indicata norma, giustifica secondo questa Corte, nella sua più autorevole composizione, alcune limitazioni nei rapporti fra il detenuto e l'esterno per esigenze di tutela della collettività. 1.2.Ciò posto, si osserva che, nel caso di specie, l'istruttoria svolta di cui rendono conto i provvedimenti dei giudici di sorveglianza, ha evidenziato la segnalata esistenza di ragioni di ordine e sicurezza che, secondo il corretto ragionamento svolto nel provvedimento di merito, ha giustificato l'ascolto delle conversazioni telefoniche registrate, nel periodo di tempo necessario all'accertamento e non più prorogato. 1.3. Tanto in conformità al disposto dell'art. L'art. 39, c:omma 7, d.P.R. n. 230 del 2000. Questo, invero, stabilisce che "l'autorità giudiziaria competente a disporre il controllo sulla corrispondenza epistolare ... può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e. registrate a mezzo di idonee apparecchiature", e prosegue però specificando che "è sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'art. 4-bis della legge ". Poiché il detenuto ex art. 4-bis Ord. pen., nel momento stesso in cui richiede l'autorizzazione al colloquio telefonico, rinuncia espressamente alla sua riservatezza, essendone obbligatoriamente prevista dalla legge la registrazione, per l'utilizzo del contenuto della conversazione, non occorre l'attivazione della procedura di cui agli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 5317-18 del 26/06/2017, non massimata; Sez. F, n. 38560 del 26/08/2014, Cacciola, Rv. 261471). 1.4.Nel caso in esame, dunque, il provvedimento adottato dal Magistrato di sorveglianza, di cui si lamenta il difetto di presupposti„ su richiesta del Direttore dell'istituto, ha ad abundantiam autorizzato, attraverso l'ascolto della registrazione, il mero accesso al suo contenuto già documentato nel relativo supporto. Tale provvedimento risulta adottato per le evidenziate esigenze di ordine pubblico, nel merito delle quali non si può intervenire nella presente sede di legittimità, per il tempo strettamente necessario, con operazione peraltro, diretta a verificare la sussistenza di un illecito di rilievo disciplinare, in quanto tesa a verificare l'esistenza di conversazioni telefoniche con persona diversa da quelle autorizzate, ai sensi dell'art. 39, comma 2, Ord. pen. 3.Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s