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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22712/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERNIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 2 agosto 2022, il Tribunale di Terni, giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale che era stato concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza di condanna emessa dal medesimo Tribunale il 16 dicembre 2019, confermata dalla sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia il 21 giugno 2021, divenuta irrevocabile il 6 settembre 2021.

La revoca era ricondotta al rilievo che il condannato aveva già ottenuto il medesimo beneficio per due volte, cioè in relazione alle condanne inflitte dal Tribunale di Terni con le sentenze del 22 ottobre 2014 e del 12 aprile 2019, divenute irrevocabili.

Il giudice dell'esecuzione rilevava che la Corte di appello di Perugia, nel momento in cui aveva emesso la citata sentenza del 21 giugno 2021, era in possesso di un certificato giudiziale dal quale risultavano le due precedenti concessioni del beneficio.

2. Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni degli artt. 168, commi 3 e 4, cod. pen. e 648, 649 e 674 cod. proc. pen.

Il ricorrente osserva che, in base alla giurisprudenza di legittimità, la revoca della sospensione condizionale concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, avrebbe potuto essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo se tali cause non fossero state note al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause fossero documentalmente note al giudice della cognizione.

A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez.

U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381).

2. Nel caso concreto ora in esame, il citato principio non risulta applicato dal giudice dell'esecuzione, perché, per in verso, la motivazione dell'ordinanza impugnata indica che la Corte di appello di Perugia, nel momento in cui emise la r)/ citata sentenza del 21 giugno 2021 era in possesso di un certificato giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] dal quale risultavano le due precedenti concessioni del beneficio; per altro verso, dall'ordinanza del giudice dell'esecuzione non emerge se l'avvenuta concessione del beneficio, per due volte, fosse nota al Tribunale di Terni quando emise la menzionata sentenza del 16 dicembre 2019, recante, secondo l'ordinanza, la concessione del beneficio per la terza volta.

Il ricorso, quindi, va accolto, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Terni, che svolgerà nuovo giudizio attenendosi al principio sopra richiamato.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Terni.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERNIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 agosto 2022, il Tribunale di Terni, giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale che era stato concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza di condanna emessa dal medesimo Tribunale il 16 dicembre 2019, confermata dalla sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia il 21 giugno 2021, divenuta irrevocabile il 6 settembre 2021. La revoca era ricondotta al rilievo che il condannato aveva già ottenuto il medesimo beneficio per due volte, cioè in relazione alle condanne inflitte dal Tribunale di Terni con le sentenze del 22 ottobre 2014 e del 12 aprile 2019, divenute irrevocabili. Il giudice dell'esecuzione rilevava che la Corte di appello di Perugia, nel momento in cui aveva emesso la citata sentenza del 21 giugno 2021, era in possesso di un certificato giudiziale dal quale risultavano le due precedenti concessioni del beneficio. 2. Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni degli artt. 168, commi 3 e 4, cod. pen. e 648, 649 e 674 cod. proc. pen. Il ricorrente osserva che, in base alla giurisprudenza di legittimità, la revoca della sospensione condizionale concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, avrebbe potuto essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo se tali cause non fossero state note al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381). 2. Nel caso concreto ora in esame, il citato principio non risulta applicato dal giudice dell'esecuzione, perché, per in verso, la motivazione dell'ordinanza impugnata indica che la Corte di appello di Perugia, nel momento in cui emise la r)/ citata sentenza del 21 giugno 2021 era in possesso di un certificato giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] dal quale risultavano le due precedenti concessioni del beneficio; per altro verso, dall'ordinanza del giudice dell'esecuzione non emerge se l'avvenuta concessione del beneficio, per due volte, fosse nota al Tribunale di Terni quando emise la menzionata sentenza del 16 dicembre 2019, recante, secondo l'ordinanza, la concessione del beneficio per la terza volta. Il ricorso, quindi, va accolto, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Terni, che svolgerà nuovo giudizio attenendosi al principio sopra richiamato. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Terni. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 22712/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris