CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 49220/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/11/1.994 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di cui agli artt. 612 e 56-424 cod. pen.; - che, avverso la suddetta sentenza, ricorre l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, deducendo un solo motivo di ricorso. - che l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto; che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente--