Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 754/2009
ECLI:EU:C:2009:105
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑376/07
Staatssecretaris van Financiën
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden)
«Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Monitor del tipo a cristalli liquidi (LCD) dotati di connettori SUB-D, DVI-D, USB, S-video e video composito — Voce 8471 — Voce 8528 — Regolamento (CE) n. 754/2004»
Massime della sentenza
1.
Tariffa doganale comune — Voci doganali — Monitor in grado di trasmettere segnali provenienti da una macchina automatica per
l’elaborazione dell’informazione e da altre fonti
(Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 1789/2003)
2.
Tariffa doganale comune — Voci doganali — Monitor in grado di trasmettere segnali provenienti da una macchina automatica per
l’elaborazione dell’informazione e da altre fonti
(Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I)
3.
Tariffa doganale comune — Voci doganali — Monitor in grado di trasmettere segnali provenienti da una macchina automatica per
l’elaborazione dell’informazione e da altre fonti — Applicazione analogica del regolamento di classificazione n. 754/2004
— Presupposti — Sufficiente somiglianza dei prodotti — Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 754/2004)
1.
I monitor del tipo LCD, dotati di connettori SUB-D, DVI-D, USB, S‑video e video composito, non sono esclusi dalla classificazione
alla sottovoce 8471 60 90, in quanto unità del tipo utilizzato «principalmente» in un sistema automatico di trattamento dell’informazione
ai sensi della nota 5 B, lett. a), del capitolo 84 della nomenclatura combinata che costituisce l’allegato I del regolamento
n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento
n. 1789/2003, per il solo fatto che essi sono in grado di riprodurre segnali provenienti tanto da una macchina automatica
per l’elaborazione dell’informazione quanto da altre fonti.
In proposito, in primo luogo, risulta dalla nota 5 E del capitolo 84 della nomenclatura combinata che svolgono una «specifica
funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione» soltanto gli apparecchi che incorporano una macchina automatica di elaborazione
dell’informazione o operano in collegamento con siffatta macchina la cui funzione non rientra nell’elaborazione dell’informazione.
Orbene, i suddetti monitor, oltre alla funzione di riproduzione di immagini provenienti da apparecchiature quali una console
per giochi, un lettore video o un lettore DVD, che non rientra nell’ambito dell’elaborazione dell’informazione, permettono
anche la riproduzione di segnali provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione.
In secondo luogo, se certo, ai fini della loro classificazione alla sottovoce 8471 60 90, detti monitor non sono del tipo
utilizzato esclusivamente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione, poiché sono collegabili all’unità centrale
di elaborazione, ricevono dati in una forma utilizzabile dal sistema e sono in grado di riprodurre segnali provenienti da
altre fonti, un’interpretazione della nota esplicativa 5 B, lett. a), del capitolo 84 della nomenclatura combinata nel senso
che la mera possibilità, per i monitor in questione, di riprodurre immagini provenienti da fonti diverse da una macchina automatica
per l’elaborazione dell’informazione ne esclude la classificazione alla voce 8471 equivarrebbe a rimuovere il termine «principalmente»
che compare nel testo della norma.
Infine, qualora le note esplicative riferentisi alla sottovoce 8471 del sistema armonizzato dovessero essere interpretate
nel senso che esse escludono la classificazione alla sottovoce 8471 60 90 di tutti i monitor in grado di riprodurre segnali
provenienti tanto da una macchina automatica di elaborazione dell’informazione quanto da altre fonti, esse avrebbero l’effetto
di modificare e, segnatamente, di restringere la portata della nota 5 B, lett. a), del capitolo 84. Pertanto, anche ammesso
che occorra interpretare in tal senso le note esplicative della nomenclatura combinata relative alla sottovoce 8471 60 90
e le note esplicative riferentisi alla voce 8471 del sistema armonizzato, la loro applicazione andrebbe respinta, in quanto
siffatta interpretazione non è conforme alla nota 5 B, lett. a), del capitolo 84 della nomenclatura combinata.
(v. punti 39-46, 49-51, dispositivo 1)
2.
Per determinare se monitor del tipo LCD, dotati di connettori SUB-D, DVI‑D, USB, S-video e video composito, siano unità del
tipo utilizzato principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione, le autorità nazionali, compresi
i giudici, devono ricorrere alle indicazioni che compaiono nelle note esplicative relative alla voce 8471 del sistema armonizzato
instaurato dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, conclusa
a Bruxelles il 14 giugno 1983, e dal relativo protocollo di emendamento 24 giugno 1986, in particolare ai punti 1‑5 della
parte del capitolo I, punto D, dedicata alle unità di visualizzazione di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione.
A tale proposito, il numero e il tipo di prese di cui sono dotati siffatti monitor non possono costituire, essi soli, i criteri
determinanti per la classificazione doganale e, ai fini di quest’ultima, occorre valutare, anche con riferimento ad altri
criteri e alla luce delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di tali monitor, tanto il grado in cui essi possono
esercitare molteplici funzioni quanto il livello di prestazioni che essi raggiungono nell’esercizio di tali funzioni, ricorrendo
alle note esplicative relative alla voce 8471 del sistema armonizzato.
(v. punti 57, 59, 61, dispositivo 2)
3.
Il regolamento n. 754/2004, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, non si applica ai
fini della classificazione doganale dei monitor LCD dotati di connettori SUB-D, DVI-D, USB, S‑video e video composito. Infatti,
pur se l’applicazione per analogia di un regolamento di classificazione a prodotti equivalenti a quelli indicati da tale regolamento
favorisce un’interpretazione coerente della nomenclatura combinata, nonché la parità di trattamento degli operatori, in un’ipotesi
del genere è altresì necessario che i prodotti da classificare e quelli oggetto del regolamento di classificazione siano sufficientemente
simili. Orbene, i suddetti monitor LCD non sono identici dal punto di vista tecnologico ai prodotti che sono oggetto di classificazione
nel regolamento n. 754/2004, che concerne monitor con schermo al plasma, i quali sono diversi anche per quanto riguarda le
dimensioni e la risoluzione.
(v. punti 64-70, dispositivo 3)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
19 febbraio 2009 (
*
)
«Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Monitor del tipo a cristalli liquidi (LCD) dotati di connettori SUB-D, DVI‑D, USB, S-video e video composito – Voce 8471 – Voce 8528 – Regolamento (CE) n. 754/2004»
Nel procedimento C‑376/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo [OSCURATO:PERSONA] der
Nederlanden ([OSCURATO:PERSONA]), con decisione 13 luglio 2007, pervenuta in cancelleria il 3 agosto 2007, nella causa
Staatssecretaris van Financiën
contro
[OSCURATO:PERSONA]
,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh, J.N. [OSCURATO:PERSONA], U. Lõhmus (relatore) e A. Arabadjiev,
giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. M.‑A. Gaudissart, capo unità
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 giugno 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] BV, dagli avv.ti H. de Bie e E. Zietse, advocaten;
– per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra C.M. Wissels e dal sig. D.J.M. de Grave, in qualità di agenti;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dal sig. G. Wilms, in qualità di agente, assistito dall’avv. F. Tuytschaever, advocaat,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 settembre 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della nomenclatura combinata che costituisce l’allegato I
del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa
doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 11 settembre 2003, n. 1789 (GU L 281,
pag. 1; in prosieguo: la «NC»), e sulla validità del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 21 aprile 2004, n. 754, relativo alla
classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 118, pag. 32).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede opposti lo Staatssecretaris van Financiën (Segretario
di Stato alle Finanze) alla [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), riguardo alla classificazione doganale,
nell’agosto del 2004, di taluni monitor a cristalli liquidi (LCD).
Contesto normativo
3
La convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il
14 giugno 1983, e il relativo protocollo di emendamento 24 giugno 1986 (in prosieguo: la «convenzione sul SA») sono stati
approvati a nome della Comunità con decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1).
4
Ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. a), della convenzione sul SA, ogni parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature
tariffarie e statistiche siano conformi al sistema armonizzato istituito da tale convenzione (in prosieguo: il «SA»), a utilizzare
tutte le voci e le sottovoci di quest’ultimo, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici e a seguire l’ordine di
numerazione del detto sistema. La medesima disposizione prevede altresì che ogni parte contraente si impegni parimenti ad
applicare le regole generali per l’interpretazione del SA, nonché tutte le note di sezione, capitolo e sottovoce del SA, e
a non modificarne la portata.
5
La nomenclatura combinata, introdotta dal regolamento n. 2658/87, è basata sul SA, di cui riprende le voci e le sottovoci
a sei cifre. Solo la settima e l’ottava cifra rappresentano suddivisioni proprie alla detta nomenclatura.
6
Ai sensi dell’art. 12, n. 1, del detto regolamento, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 31 gennaio 2000, n. 254
(GU L 28, pag. 16), la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa
della NC e delle aliquote dei dazi doganali, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla
[OSCURATO:PERSONA]. Tale regolamento si applica a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
7
In conformità del suo art. 2, il regolamento n. 1789/2003, che ha introdotto una nuova versione della nomenclatura combinata,
è entrato in vigore il 1° gennaio 2004.
8
Le regole generali per l’interpretazione della NC, che si trovano nella parte prima, titolo I, A, della medesima, prevedono
quanto segue:
«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole.
1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione
delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo,
dalle norme che seguono, purché queste non contrastino con il testo di dette voci e note.
(...)
6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e
dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate
soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni e di capitoli sono, salvo disposizioni
contrarie, parimenti applicabili».
9
La seconda parte della NC contiene la Sezione XVI, dedicata alle macchine e agli apparecchi, al materiale elettrico e alle
loro parti, agli apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, agli apparecchi di registrazione o di riproduzione
delle immagini e del suono in televisione, e alle parti e agli accessori di questi apparecchi.
10
La Sezione XVI contiene i capitoli 84 e 85. Il primo comprende i reattori nucleari, le caldaie, le macchine, gli apparecchi
e congegni meccanici nonché le parti di queste macchine o apparecchi. Il secondo è dedicato alle macchine, agli apparecchi
e al materiale elettrico e loro parti, agli apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, agli apparecchi per
la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono in televisione nonché alle parti ed agli accessori di questi
apparecchi.
11
Ai sensi della nota 5 del capitolo 84:
«(...)
B) Le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero
variabile di unità distinte. Con riserva delle disposizioni del paragrafo E qui di seguito, deve essere considerata come facente
parte del sistema completo ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:
a) essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione;
b) essere collegabile all’unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;
c) essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma – codici o segnali – utilizzabil[e] dal sistema.
C) Le unità di una macchina automatica di elaborazione dell’informazione, presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471
[della NC (in prosieguo: la “voce 8471”)].
(...)
E) Le macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione, che incorporano una macchina
automatica di elaborazione dell’informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce
corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua».
12
La voce 8471 è formulata come segue:
«8471 Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l’inserimento
di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese
altrove:
(...)
8471 60 – Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria:
8471 60 10 – – destinate ad aeromobili civili (...)
– – altre:
8471 60 40 – – – Stampanti
8471 60 50 – – – Tastiere
8471 60 90 – – – altre
(…)».
13
La voce 8528 della NC (in prosieguo: la «voce 8528») è formulata nei termini seguenti:
«8528 Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione
o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori):
(…)
– Videomonitor:
8528 21 – – a colori:
(…)
8528 21 90 – – – altri
(…)».
14
In conformità dell’art. 9, n. 1, lett. a), secondo trattino, del regolamento n. 2658/87, la [OSCURATO:PERSONA] redige le note esplicative
relative alla NC, che pubblica regolarmente nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
. Quelle pubblicate il 23 ottobre 2002 (GU C 256, pag. 1) precisano, riguardo alla sottovoce 8471 60 90:
«Rientrano specialmente in questa sottovoce gli apparecchi di visualizzazione che sono utilizzati soltanto come unità di uscita
delle macchine automatiche per il trattamento dell’informazione.
Questi apparecchi non sono in grado di riprodurre immagini partendo da un segnale codificato denominato segnale video composito».
15
La nota esplicativa della NC relativa alla sottovoce 8528 21 90 fa rinvio alle note esplicative della voce 8528 del SA, secondo
comma, sub 6.
16
All’epoca dei fatti della causa principale, l’aliquota dei dazi all’importazione applicabile agli apparecchi della sottovoce
8528 21 90 era pari al 14%, mentre gli apparecchi rientranti nella sottovoce 8471 60 90 erano esenti da dazio.
17
Per garantire un’applicazione uniforme della NC la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento n. 754/2004, la cui entrata in vigore,
ai sensi del suo art. 3, è avvenuta il 13 maggio 2004. L’allegato del detto regolamento è così formulato:
Designazione delle merci
Classificazione
(codice NC)
Motivazione
(1)
(2)
(3)
1. Schermo a colori al plasma con diagonale di 106 cm (dimensioni: larghezza x altezza x profondità 104 x 64,8 x 9,5 cm) e
configurazione pixel 852 x 480,
Il dispositivo è munito delle seguenti interfacce:
— un connettore RGB;
— un connettore DVI (digital visual interface, interfaccia visivo digitale);
— un connettore di controllo.
Il connettore RGB consente al dispositivo di visualizzare i dati direttamente da una macchina automatica per l’elaborazione
dell’informazione.
Il connettore DVI consente al dispositivo di visualizzare il segnale da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione
o da altra fonte quale lettore DVD o apparecchio per videogiochi, tramite un tuner box.
8528 21 90
La classificazione è determinata dalle norme delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata
e dal testo dei codici NC 8528, 8528 21 e 8528 21 90.
La classificazione nella sottovoce 8471 60 è esclusa in quanto il monitor non è del tipo unicamente o principalmente utilizzato
in una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione (cfr. la nota 5 al capitolo 84).
Inoltre, il prodotto non può essere classificato nella voce 8531 perché la funzione del prodotto non è quella di dare un segnale
visivo (cfr. le note esplicative del sistema armonizzato della voce 8531, punto D).
2. Schermo a colori al plasma con diagonale di 106 cm (dimensioni: larghezza x altezza x profondità 103 x 63,6 x 9,5 cm),
configurazione pixel 1024 x 1024 e altoparlanti staccabili.
Il dispositivo è munito delle seguenti interfacce:
— un connettore DVI (digital visual interface, interfaccia visivo digitale);
— un connettore di controllo.
Il connettore DVI consente al dispositivo di visualizzare il segnale da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione
o da altra fonte quale lettore DVD o apparecchio per videogiochi, tramite un tuner box.
8528 21 90
La classificazione è determinata dalle norme delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata
e dal testo dei codici NC 8528, 8528 21 e 8528 21 90.
La classificazione nella sottovoce 8471 60 è esclusa in quanto il monitor non è del tipo unicamente o principalmente utilizzato
in una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione (cfr. la nota 5 al capitolo 84).
Inoltre, il prodotto non può essere classificato nella voce 8531 perché la funzione del prodotto non è quella di dare un segnale
visivo (cfr. le note esplicative del sistema armonizzato della voce 8531, punto D).
18
Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), istituito dalla convenzione recante
istituzione del detto Consiglio, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950, approva, alle condizioni stabilite dall’art. 8
della convenzione sul SA, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA, organo la cui struttura
è disciplinata dall’art. 6 della medesima. Conformemente all’art. 7, n. 1, della convenzione sul SA, il compito di tale comitato
consiste, in particolare, nel proporre modifiche alla detta convenzione e nel redigere note esplicative, pareri di classificazione
e altri pareri per l’interpretazione del SA.
19
Le note esplicative relative alla voce 8471 del SA sono formulate nei termini seguenti:
«[I.– Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità
(…)
D.– Unità presentate isolatamente
(…)
Tra le unità costituive ricomprese, vanno segnalate le unità di visualizzazione di macchine automatiche per l’elaborazione
dell’informazione che presentano graficamente i dati elaborati. Tali unità si distinguono dai videomonitor e dai ricevitori
di televisione della voce 8528 sotto diversi aspetti, in particolare sui seguenti punti:
1) Le unità di visualizzazione di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione sono capaci di ricevere un segnale
proveniente unicamente da una unità centrale di trattamento di una macchina automatica per l’elaborazione dei dati e quindi
non sono in grado di riprodurre un’immagine a colori a partire da un segnale video composito le cui onde hanno una forma che
corrisponde ad una norma di diffusione (NTSC, SECAM, PAL, D-MAC o altre). Per questo motivo, sono dotate di organi di connessione
tipici dei sistemi di elaborazione dei dati (per esempio interfaccia RS-232C, connessioni DIN o SUB-D) e non sono dotate di
circuiti audio. Esse sono comandate da adattatori speciali (per esempio adattatori monocromatici o grafici) integrati nell’unità
centrale della macchina automatica per l’elaborazione dei dati.
2) Tali unità di visualizzazione sono caratterizzate da ridotte emissioni elettromagnetiche. Il passo dello schermo utilizzato
in informatica di cui sono dotate inizia da 0,41 mm per una risoluzione media e diminuisce con l’aumento della risoluzione.
3) Al fine di presentare immagini di piccole dimensioni ma ad elevata definizione, le unità di visualizzazione della presente
voce si caratterizzano per una dimensione dei punti (pixel) sullo schermo più piccola ed una convergenza più forte rispetto
ai videomonitor e ai ricevitori televisivi della posizione 8528. (La convergenza è la capacità del o dei cannoni ad elettroni
di eccitare un solo punto della superficie dello schermo catodico senza eccitare i punti adiacenti).
4) In queste unità di visualizzazione la frequenza video (larghezza di banda), vale a dire la misura che determina il numero
di punti che possono essere trasmessi ogni secondo per formare l’immagine, è generalmente di 15 MHz o superiore, mentre nei
videomonitor della voce 8528 la larghezza di banda non supera generalmente i 6 MHz. La frequenza di scansione orizzontale
di queste unità varia in funzione delle norme utilizzate per differenti modi di visualizzazione e va generalmente da 15 kHz
a più di 155 kHz. Numerosi tipi di unità di visualizzazione possono funzionare a frequenze multiple di scansione orizzontale.
La frequenza di scansione orizzontale dei videomonitor della voce 8528 è fissa, generalmente nell’ordine di 15,6 o 15,7 kHz,
a seconda della norma utilizzata dal televisore. D’altronde le unità di visualizzazione di macchine automatiche per l’elaborazione
dei dati non funzionano seguendo le norme di frequenza internazionali o nazionali adottate in materia di diffusione pubblica
o seguendo le norme di frequenza adottate per le televisioni a circuito chiuso.
5) Le unità di visualizzazione della presente voce comprendono frequentemente dei meccanismi che permettono di regolarne l’inclinazione
e l’orientamento, degli schermi antiriflesso, senza sfarfallio nonché altre caratteristiche ergonomiche di progettazione destinate
a permettere all’operatore di lavorare senza fatica per lunghi periodi a distanza ravvicinata.
(…)]».
20
Le note esplicative relative alla voce 8528 del SA si presentano nei termini seguenti:
«[(…)
La presente voce comprende apparecchi riceventi per la televisione (compresi videomonitor e videoproiettori), anche incorporanti
un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini.
Tra gli apparecchi di questa voce, si possono citare:
(…)
6) I videomonitor che sono ricevitori collegati direttamente tramite un cavo coassiale alla videocamera o al videoregistratore
e nei quali sono stati eliminati tutti i circuiti di radiofrequenza. Questi si presentano come apparecchi ad uso professionale
usati nella regia di stazioni televisive o in televisioni a circuito chiuso (aeroporti, stazioni, fabbriche, ospedali, ecc.).
Essenzialmente questi apparecchi sono costituiti da dispositivi che permettono di creare e di deviare un punto luminoso sullo
schermo, in sincronia con i segnali della fonte e di uno o più amplificatori video che permettono di far variare l’intensità
del punto luminoso. Questi possono inoltre avere degli ingressi rosso (R), verde (G) e blu (B) separati per i segnali o codificati
in funzione di una qualsiasi norma (NTSC, SECAM, PAL, D-MAC o altre). Per la ricezione dei segnali codificati il monitor deve
essere dotato di un dispositivo di decodificazione (separazione) dei segnali R, G e B. Il mezzo normalmente utilizzato per
la ricostruzione dell’immagine è il tubo catodico a visione diretta o il proiettore a tre tubi catodici, ma esistono anche
monitor che utilizzano altri metodi per arrivare allo stesso scopo (per esempio, schermi a cristalli liquidi, raggi luminosi
deviati su di una membrana oleosa). Questi monitor possono essere a tubo catodico o a schermo piatto a cristalli liquidi,
a diodi elettroluminescenti (LED), al plasma, ecc.
I videomonitor della presente voce non vanno confusi con le unità di visualizzazione delle macchine automatiche per l’elaborazione
dell’informazione descritte nella Nota esplicativa della voce n. 8471]».
Causa principale e questioni pregiudiziali
21
Nell’agosto 2004 la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava, per l’immissione in libera pratica, una partita di monitor a colori del tipo LCD, modello
BenQ FP231W, in cui la riproduzione dell’immagine avviene mediante cristalli liquidi che riflettono la luce. Tali monitor
sono stati classificati alla sottovoce 8528 21 90.
22
Le misure dei loro schermi sono di cm 53,48 x 46,55 x 24,84 (larghezza, altezza, profondità) e in diagonale essi misurano
cm 58,42 (23 pollici). La loro risoluzione massima è di 1 920 x 1 200 pixel; il formato è 16:10; la frequenza di scansione
in orizzontale è di 30-81 kHz e in verticale di 50-76 Hz; la luminosità è di 250 cd/m
2
, la capacità di visualizzazione è di 16,7 milioni di colori e il rapporto di contrasto di 500:1.
23
Detti monitor dispongono di connettori D-Sub, DVI‑D, USB, S‑video e video composito, grazie ai quali possono riprodurre tanto
immagini provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione quanto immagini provenienti da altri
dispositivi. Essi sono inoltre dotati di un’uscita audio con potenza massima di 4 watt, alla quale possono essere collegati
altoparlanti.
24
Ritenendo che tali monitor dovessero essere classificati alla sottovoce 8471 60 90 della NC, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato reclamo
avverso l’intimazione di pagamento. Tale reclamo è stato respinto con decisione dell’ispettore delle dogane, in quanto i monitor
di cui trattasi servono a riprodurre immagini e possono essere collegati a lettori DVD, cineproiettori domestici, console
per giochi, cineprese, videocamere e macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione.
25
Nell’ambito del ricorso dinanzi ad esso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] contro tale decisione, il Gerechtshof te Amsterdam (Corte d’appello
di Amsterdam) ha considerato che le caratteristiche e le proprietà dei monitor di cui alla causa principale, in particolare
la loro risoluzione e luminosità, li rendono destinati ad un pubblico di disegnatori, di grafici e di coloro che esercitano
professioni analoghe e che, in particolare, tali monitor sono concepiti per essere utilizzati a distanza ravvicinata, sistemati
su una scrivania o un tavolo di lavoro.
26
Tale giudice ha accertato che il produttore immette sul mercato gli apparecchi di cui trattasi esclusivamente in tale contesto
di utilizzazione e che inoltre tali apparecchi sono troppo costosi per essere usati esclusivamente o principalmente per fini
ludici. Esso ha considerato pertanto che, pur se non sono esclusivamente destinati ad essere utilizzati da coloro che esercitano
professioni delle categorie menzionate, poiché presentano altre possibilità, i monitor di cui alla causa principale sono destinati
a detti professionisti in modo talmente predominante dal punto di vista di un utilizzo sensato e utile che, globalmente, essi
rispondono ai criteri dettati dalla nota 5 B del capitolo 84 della NC. A parere di tale giudice il regolamento n. 754/2004
non osta a tale conclusione, dal momento che esso riguarda altre apparecchiature con caratteristiche tecniche sostanzialmente
diverse.
27
Avverso tale sentenza lo Staatssecretaris van Financiën ha proposto ricorso per cassazione dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden
(Corte di cassazione olandese), sostenendo che, nell’esaminare se i criteri fissati nella nota 5 B del capitolo 84 della NC
fossero soddisfatti con riguardo ai monitor di cui alla causa principale, a torto il Gerechtshof te Amsterdam non ha tenuto
conto delle possibilità di uso, offerte da tali monitor, diverse dall’impiego quali elementi di un sistema automatico di elaborazione
dell’informazione.
28
[OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden si chiede, da un lato, se, laddove non esista un criterio univoco che permetta di determinare,
sulla base delle sole caratteristiche tecniche, la destinazione principale di un monitor capace di riprodurre immagini video
provenienti tanto da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, quanto da altre fonti, rivesta eventualmente
importanza decisiva il pubblico degli utilizzatori cui esso è destinato, che può essere determinato in base al modo in cui
l’apparecchio di cui trattasi è commercializzato, nonché in base al suo prezzo di vendita. Dall’altro tale giudice si pone
la questione se l’ambito di applicazione del regolamento n. 754/2004 si estenda al monitor di cui alla causa principale.
29
In tale contesto, lo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se la nota 5 B [del] capitolo 84 della NC (...) debba essere interpretata nel senso che un monitor a colori, che può riprodurre
tanto segnali provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione ai sensi della voce 8471 (...),
quanto quelli provenienti da altre fonti, sia escluso dalla classificazione alla voce 8471 (...).
2) Nel caso in cui non sia esclusa la classificazione nella voce 8471 (...) del monitor di cui alla questione sub 1), quali siano
le circostanze in base alle quali si deve stabilire se il suddetto monitor sia un’unità del tipo che viene utilizzato esclusivamente
o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione.
3) Se il monitor controverso rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 754/2004 (...) e, in caso affermativo, se
tale regolamento sia valido alla luce delle soluzioni fornite per le prime due questioni».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
30
Con tale questione il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte se monitor quali quelli di cui alla causa principale,
in grado di riprodurre segnali provenienti tanto da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, quanto da
altre fonti, possano essere considerati come unità «del tipo utilizzato (...) principalmente in un sistema automatico di trattamento
dell’informazione» ai sensi della nota 5 B del capitolo 84 della NC e classificati alla sottovoce 8471 60 90.
31
Va ricordato che, secondo giurisprudenza costante, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio
decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà
oggettive, quali definite nel testo della voce della nomenclatura combinata e delle note di sezione o di capitolo (v., segnatamente,
sentenza 18 luglio 2007, causa C‑142/06, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6675, punto 16 e giurisprudenza citata).
32
Le note che precedono i capitoli della nomenclatura combinata, così come, peraltro, le note esplicative della nomenclatura
del Consiglio di cooperazione doganale, costituiscono mezzi importanti per garantire un’applicazione uniforme della tariffa
doganale e come tali forniscono elementi validi per l’interpretazione della stessa (v. sentenze 19 maggio 1994, causa C‑11/93,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1945, punto 12; 18 dicembre 1997, causa C‑382/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7363, punto 12; 19 ottobre
2000, causa C‑339/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8947, punto 10, e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 17).
33
Nella fattispecie, la formulazione della voce 8471 – nella quale, secondo la [OSCURATO:PERSONA], rientrano i monitor di cui trattasi nella
causa principale – riguarda, in particolare, le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e le loro unità,
mentre la formulazione della voce 8528 – sotto la quale, secondo il governo olandese e la [OSCURATO:PERSONA], vanno classificati
tali monitor – riguarda principalmente gli apparecchi riceventi per la televisione e i videomonitor. Segnatamente, rientrano
nella sottovoce 8471 60 90 le unità di entrata o di uscita diverse dalle stampanti e dalle tastiere, che possono comportare,
in uno stesso involucro, delle unità di memoria, mentre la sottovoce 8528 21 90 riguarda videomonitor a colori.
34
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che, per il fatto di essere in grado di riprodurre immagini diverse da quelle provenienti da una macchina
automatica per l’elaborazione dell’informazione, i monitor di cui alla causa principale svolgono una funzione specifica diversa
dall’elaborazione dell’informazione ai sensi della nota 5 E del capitolo 84 della NC. Pertanto, la nota 5 B dello stesso capitolo
non troverebbe applicazione per quanto riguarda tali monitor, che andrebbero classificati alla voce corrispondente alla loro
funzione, ossia la voce 8528, riguardante, tra l’altro, i videomonitor.
35
Tale tesi non può tuttavia essere accolta.
36
Ai termini della nota 5 E del capitolo 84 della NC, «[l]e macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall’elaborazione
dell’informazione, che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell’informazione o che lavorano in collegamento
con tale macchina sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua».
37
Dal tenore letterale della detta nota risulta che la «specifica funzione» espletata da una macchina che opera con una macchina
automatica di elaborazione dell’informazione deve essere una funzione «diversa dall’elaborazione dell’informazione» (v. sentenza
[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 30).
38
Inoltre, dall’impianto generale e dalla finalità della detta nota 5 E del capitolo 84 della NC risulta che la frase «sono
da classificare nella voce corrispondente a questa funzione», che ivi figura, non mira a far prevalere una funzione su altre
del pari svolte dall’apparecchio da classificare e che rientrerebbero nell’elaborazione dell’informazione, bensì ad impedire
che apparecchi la cui funzione sia estranea all’elaborazione dell’informazione vengano classificati nella voce 8471 per il
solo fatto che incorporano una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o lavorano in collegamento con siffatta
macchina (sentenza 11 dicembre 2008, cause riunite C‑362/07 e C‑363/07, [OSCURATO:PERSONA] e a., non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 33).
39
Occorre in proposito ricordare che, come risulta dal punto 36 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a., svolgono una «specifica
funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione», ai sensi della nota 5 E del capitolo 84 della NC, soltanto gli apparecchi
che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell’informazione o operano in collegamento con siffatta macchina
la cui funzione non rientra nell’elaborazione dell’informazione.
40
Orbene, secondo i dati presenti nel fascicolo sottoposto alla Corte nell’ambito del presente procedimento, che non sono contestati,
oltre alla funzione di riproduzione di immagini provenienti da apparecchiature quali una console per giochi, un lettore video
o un lettore DVD, che non rientra nell’ambito dell’elaborazione dell’informazione, i monitor di cui trattasi nella causa principale
permettono anche la riproduzione di segnali provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione.
41
Occorre di conseguenza esaminare se, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], tali monitor rientrino nella voce 8471 in quanto unità di una
macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione giacché essi rispondono ai tre requisiti dettati dalla nota 5 B,
lett. a)‑c), del capitolo 84 della NC, ovvero: essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico
di trattamento dell’informazione, essere collegabili all’unità centrale di elaborazione, e essere atti a ricevere o a fornire
dati in una forma utilizzabile dal sistema.
42
È pacifico, a tal proposito, che i detti monitor sono collegabili all’unità centrale di elaborazione, che essi ricevono dati
in forma utilizzabile dal sistema e che, essendo in grado di riprodurre segnali provenienti anche da altre fonti, non sono
del tipo utilizzato esclusivamente in un sistema automatico di elaborazione dell’informazione. Occorre pertanto esaminare
se essi possano essere nondimeno considerati come monitor del tipo utilizzato «principalmente» in un sistema siffatto, ai
sensi della nota 5 B, lett. a), del capitolo 84 della NC.
43
Tanto il governo olandese quanto la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che la nota 5 B, lett. a), del capitolo 84 della NC deve essere
interpretata nel senso che la mera possibilità, per i monitor di cui alla causa principale, di riprodurre immagini provenienti
da fonti diverse da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione ne esclude la classificazione alla voce 8471.
44
Tale interpretazione della nota 5 B, lett. a), del capitolo 84 della NC, la cui formulazione prende espressamente in considerazione
due categorie di unità di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, vale a dire quella relativa alle unità
del tipo utilizzato «esclusivamente» in un sistema automatico di trattamento dell’informazione e quella relativa alle unità
del tipo utilizzato «principalmente» in un sistema del genere, non può tuttavia essere accettata.
45
Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, infatti, un’interpretazione del genere equivarrebbe
a rimuovere dal testo della norma il termine «principalmente».
46
Per suffragare i loro argomenti, il governo olandese e la [OSCURATO:PERSONA] si basano, in particolare, sulle note esplicative della
NC relative alla sottovoce 8471 60 90, nonché sulle note esplicative riferentisi alla voce 8471 del SA, segnatamente il punto 1,
prima frase, della parte del capitolo I, punto D, dedicata alle unità di visualizzazione di macchine automatiche per l’elaborazione
dell’informazione.
47
In proposito, secondo giurisprudenza costante, le note esplicative redatte dalla [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda la nomenclatura
combinata, e quelle adottate dall’OMD, per quanto attiene al SA, forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della
portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (v. sentenza 12 gennaio 2006, causa C‑311/04,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑609, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
48
Il tenore letterale delle note esplicative della NC, che non si sostituiscono a quelle del SA, ma devono essere considerate
complementari a queste ultime (v., in questo senso, sentenza 6 dicembre 2007, causa C‑486/06, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10661,
punto 36) e consultate congiuntamente ad esse, dev’essere pertanto conforme alle disposizioni della NC e non può modificarne
la portata (v., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 28 e giurisprudenza ivi citata).
49
Orbene, qualora le note esplicative menzionate al punto 46 della presente sentenza dovessero essere interpretate, come suggeriscono
il governo olandese e la [OSCURATO:PERSONA], nel senso che esse escludono la classificazione alla sottovoce 8471 60 90 di tutti i
monitor in grado di riprodurre segnali provenienti tanto da una macchina automatica di elaborazione dell’informazione, quanto
da altre fonti, tali note esplicative avrebbero l’effetto di modificare e, segnatamente, di restringere la portata della nota 5 B,
lett. a), del capitolo 84 della NC.
50
Ne consegue che, anche ammesso che occorra interpretare in tal senso le note esplicative della NC relative alla sottovoce 8471 60 90
e le note esplicative riferentisi alla voce 8471 del SA, in particolare, il punto 1, prima frase, della parte del capitolo I,
punto D, dedicata alle unità di visualizzazione di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, la loro applicazione
in proposito andrebbe respinta, in quanto siffatta interpretazione non è conforme alla nota 5 B, lett. a) del capitolo 84
della NC.
51
Considerato quanto precede, si deve risolvere la prima questione sollevata dichiarando che monitor come quelli di cui alla
causa principale non sono esclusi dalla classificazione alla sottovoce 8471 60 90, in quanto unità del tipo utilizzato «principalmente»
in un sistema automatico di trattamento dell’informazione ai sensi della nota 5, B, lett. a), del capitolo 84 della NC, per
il solo fatto che essi sono in grado di riprodurre segnali provenienti tanto da una macchina automatica per l’elaborazione
dell’informazione, quanto da altre fonti.
Sulla seconda questione
52
Con tale questione il giudice del rinvio chiede alla Corte di precisare quali siano i criteri che consentono di determinare
se monitor come quelli di cui alla causa principale siano unità del tipo utilizzato principalmente in un sistema automatico
di trattamento dell’informazione.
53
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che le connessioni di cui dispongono i monitor di cui alla causa principale, vale a dire i connettori
DVI‑D, S-video e video‑composito, sono in dotazione dei monitor progettati per i televisori. Per questo motivo, i monitor
di cui alla causa principale eserciterebbero una duplice funzione, ossia la riproduzione di segnali provenienti da una macchina
automatica per l’elaborazione dell’informazione e la riproduzione di immagini video.
54
Il governo olandese argomenta che, qualora siano dotati di interfaccia VGA con o senza interfaccia audio, i monitor devono
essere considerati del tipo utilizzato esclusivamente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione. Al di fuori
di questa ipotesi, solo nel caso in cui la possibilità di utilizzare monitor provvisti anche di altre interfaccia al di fuori
di un sistema automatico di trattamento dell’informazione sia puramente teorica, tali monitor possono essere considerati del
tipo utilizzato principalemente in sistemi siffatti.
55
Tali argomenti non possono tuttavia essere accolti.
56
Infatti, se è vero, come ha rilevato la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni, che il criterio di «essere del tipo utilizzato
esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione», enunciato alla nota 5 B, lett. a),
del capitolo 84 della NC, non riguarda l’utilizzo del monitor in quanto tale, ma le funzioni che esso è in grado di garantire,
resta pur sempre il fatto che, come risulta dal punto 44 della presente sentenza, tale nota prende espressamente in considerazione
le due categorie di unità alle quali si riferisce e che tale distinzione deve trovare applicazione pratica.
57
A tale proposito, occorre constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo olandese e dalla [OSCURATO:PERSONA], il numero
e il tipo di prese di cui sono dotati monitor come quelli di cui alla causa principale non possono costituire, essi soli,
i criteri determinanti per la classificazione doganale di siffatti monitor e che, ai fini di quest’ultima, occorre valutare,
anche con riferimento ad altri criteri e alla luce delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di tali monitor, tanto
il grado in cui essi possono esercitare molteplici funzioni quanto il livello di prestazioni che essi raggiungono nell’esercizio
di tali funzioni.
58
Pertanto, giacché tali monitor non possono essere esclusi dalla nozione di unità di una macchina automatica di elaborazione
dell’informazione, ai sensi delle note 5 B, lett. a), e 5 C del capitolo 84 della NC, occorre individuare i criteri che permettono
di decidere se tali monitor appartengano al tipo utilizzato principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione
o se le loro caratteristiche e proprietà tecniche li collochino tra gli schermi televisivi o i videomonitor.
59
Nella fattispecie, ai fini della classificazione doganale di monitor quali quelli di cui alla causa principale, si deve ricorrere
alle note esplicative relative alla voce 8471 del SA, in particolare ai punti 1‑5 della parte del capitolo I, punto D, dedicata
alle unità di visualizzazione di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione.
60
Al riguardo, dai detti punti risulta che i monitor utilizzati principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione
sono individuabili, oltre che per il fatto di essere provvisti del tipo di presa idonea alla connessione con sistemi di trattamento
dei dati, anche mediante altre caratteristiche tecniche, segnatamente per il fatto di essere progettati per lavorare a distanza
ravvicinata, per il fatto di non disporre della possibilità di riprodurre segnali televisivi, per il fatto di avere ridotte
emissioni elettromagnetiche, per il fatto che il passo dello schermo inizia da 0,41 mm per una risoluzione media e diminuisce
con l’aumento della risoluzione, che la larghezza di banda è di 15 MHz o superiore, nonché per il fatto che la dimensione
dei punti (pixel) sullo schermo è più piccola rispetto a quella dei monitor descritti nella voce 8528, e la convergenza dei
primi è più forte di quella di questi ultimi.
61
La seconda questione sollevata va pertanto risolta dichiarando che, per determinare se monitor come quelli di cui alla causa
principale siano unità del tipo utilizzato principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione, le autorità
nazionali, compresi i giudici, devono ricorrere alle indicazioni che compaiono nelle note esplicative relative alla voce 8471
del SA, in particolare ai punti 1‑5 della parte del capitolo I, punto D, dedicata alle unità di visualizzazione di macchine
automatiche per l’elaborazione dell’informazione.
Sulla terza questione
62
Con tale questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se nell’ambito di applicazione del regolamento n. 754/2004 – il
cui allegato classifica alla sottovoce 8528 21 90 due tipi di schermi al plasma che presentano caratteristiche tecniche che
consentono loro di visualizzare segnali provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o da altra
fonte, ad esempio un lettore DVD o un dispositivo per videogiochi, mediante un tuner box – rientrino anche monitor come quelli
di cui alla causa principale. In caso di risposta affermativa, tale giudice auspica anche una pronuncia della Corte di giustizia
in merito alla validità di detto regolamento.
63
Dalla giurisprudenza risulta, da un lato, che un regolamento di classificazione, quale il regolamento n. 754/2004, è adottato
dalla [OSCURATO:PERSONA] quando la classificazione di un particolare prodotto nella nomenclatura combinata possa porre difficoltà
o essere oggetto di controversia e, dall’altro, che un regolamento siffatto ha una portata generale in quanto si applica non
ad un operatore determinato, bensì alla generalità dei prodotti identici a quello oggetto di tale classificazione (v., in
tal senso, sentenza 17 maggio 2001, causa C‑119/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3981, punti 18 e 19, nonché [OSCURATO:PERSONA] e a.,
cit., punto 59).
64
Si deve tuttavia constatare che le merci che sono state oggetto di classificazione nel regolamento n. 754/2004 non sono identiche
dal punto di vista tecnologico ai monitor di cui alla causa principale. I due tipi di apparecchi descritti nell’allegato di
tale regolamento sono infatti schermi al plasma, mentre i monitor di cui alla causa principale sono schermi del tipo LCD.
65
Essi sono diversi anche per quanto riguarda le dimensioni, giacché la diagonale di schermo degli apparecchi oggetto del regolamento
n. 754/2004 è di cm 106 (41,73 pollici), mentre quella dei monitor di cui alla causa principale raggiunge i cm 58,42 (23 pollici).
66
Inoltre i due tipi di apparecchio classificati dal regolamento n. 754/2004 hanno, rispettivamente, una risoluzione di 852
x 480 pixel e di 1 024 x 1 024 pixel. La risoluzione dei monitor di cui alla causa principale è invece di 1 920 x 1 200 pixel.
67
Si deve aggiungere che, pur se l’applicazione per analogia di un regolamento di classificazione a prodotti equivalenti a quelli
indicati da tale regolamento favorisce un’interpretazione coerente della nomenclatura combinata, nonché la parità di trattamento
degli operatori (v. sentenze 4 marzo 2004, causa C‑130/02, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I–2121, punto 35, e 13 luglio 2006, causa C‑14/05,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6763, punto 32), in un’ipotesi del genere è altresì necessario che i prodotti da classificare
e quelli oggetto del regolamento di classificazione siano sufficientemente simili.
68
Orbene, la mera circostanza che tanto i monitor di cui alla causa principale, quanto i prodotti oggetto del regolamento n. 754/2004
dispongano di un connettore DVI e che, per tale fatto, siano tutti in grado di riprodurre segnali provenienti sia da una macchina
automatica per l’elaborazione dell’informazione sia da altre fonti, a prescindere da qualsiasi valutazione delle loro caratteristiche
oggettive e delle loro prestazioni nelle diverse funzioni da essi svolte, non può essere sufficiente, in considerazione delle
differenze rilevate ai punti 64‑66 della presente sentenza, per applicare per analogia detto regolamento a tali monitor.
69
Ne consegue che, poiché i monitor di cui alla causa principale non sono identici né sufficientemente analoghi ai prodotti
che sono oggetto di classificazione nel regolamento n. 754/2004, quest’ultimo non è applicabile a tali monitor. Non è pertanto
necessario esaminarne la validità.
70
Alla luce delle considerazioni che precedono, la terza questione va risolta dichiarando che il regolamento n. 754/2004 non
si applica ai fini della classificazione doganale dei monitor di cui alla causa principale.
Sulle spese
71
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1)
Monitor come quelli di cui alla causa principale non sono esclusi dalla classificazione alla sottovoce 8471 60 90, in quanto
unità del tipo utilizzato «principalmente» in un sistema automatico di trattamento dell’informazione ai sensi della nota 5 B,
lett. a), del capitolo 84 della nomenclatura combinata che costituisce l’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23
luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata
dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 11 settembre 2003, n. 1789, per il solo fatto che essi sono in grado di riprodurre
segnali provenienti tanto da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione quanto da altre fonti.
2)
Per determinare se monitor come quelli di cui alla causa principale siano unità del tipo utilizzato principalmente in un sistema
automatico di trattamento dell’informazione, le autorità nazionali, compresi i giudici, devono ricorrere alle indicazioni
che compaiono nelle note esplicative relative alla voce 8471 del sistema armonizzato instaurato dalla convenzione internazionale
sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, e dal relativo
protocollo di emendamento 24 giugno 1986, in particolare ai punti 1‑5 della parte del capitolo I, punto D, dedicata alle unità
di visualizzazione di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione.
3)
Il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 21 aprile 2004, n. 754, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura
combinata, non si applica ai fini della classificazione doganale dei monitor di cui alla causa principale.
Firme
*
Lingua processuale: l’olandese.