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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09506/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30422/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con gli stessi elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] (NA) alla via Roma n. 285 (con indirizzi PEC: , e ); –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4917/25/2021 depositata in data 09/06/2021; Oggetto: errore revocatorio Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente impugnava per revocazione la sentenza n. 8951/01/2019 resa dalla CTR della Campania che aveva rigettato l'appello proposto dalla parte contribuente; - la pronuncia qui gravata dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo non invocato l’errore di fatto, ma una valutazione del medesimo fatto valutato dalla sentenza; secondo il giudice del merito, pur volendo interpretare complessivamente il ricorso per revocazione, dallo stesso emergeva che la parte contribuente imputava alla sentenza di aver malamente valutato la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], che è stata oggetto di discussione tra le parti e sulle quali la sentenza si è pronunziata; - parimenti, era ritenuta palesemente infondata la lamentela secondo cui la sentenza avrebbe malamente interpretato l'atto di appello sul punto, perché dalla ricostruzione dei motivi di appello contenuta nella sentenza emergeva esattamente il contrario: - dunque, secondo la pronuncia impugnata di fronte a questa Corte, la circostanza, di cui si lamentava la sostanziale (id est.

"ritenuta irrilevanza") omessa considerazione (il contenuto esatto della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA]), era invece stata considerata; - ricorre a questa Corte la [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a due motivi; - l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata in questa sede di Legittimità; Considerato che: Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - il primo motivo censura la sentenza impugnata per violazione ed erronea applicazione dell’art. 64 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 e 395 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la pronuncia di merito mancato di rilevare l’errore in cui è incorsa l’[OSCURATO:PERSONA], che invece di riportare quanto dichiarato dalla parte nel verbale del 21 gennaio 2016, secondo parte ricorrente, avrebbe portato a sostegno della propria tesi, la semplice ed arbitraria deduzione della G.d.F. di cui al foglio n. 9 del verbale del 20 luglio 2016; - ancora secondo la parte ricorrente, l’errata trascrizione della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sua partecipazione alla gestione societaria avrebbe fuorviato prima l’Ufficio, poi il Collegio di merito nella utilizzazione e valutazione, ai fini della prova dei maggiori tributi accertati, delle risultanze delle indagini finanziarie; - il motivo è all’evidenza inammissibile per plurime ragioni; - in primo luogo, l’erronea trascrizione in un PVC della dichiarazione resa di [OSCURATO:PERSONA] non costituisce certo vizio revocatorio, risolvendosi nella contestazione del contenuto di un atto munito di fede pubblica, vizio che, in ipotesi, andava fatto valere con la querela di falso e non con il ricorso per revocazione; - sul punto, come questa Corte ritiene nella sua consolidata giurisprudenza (per tutte, in termini, si rimanda a Cass. Sez.3, Ordinanza n. 2343 del 29/01/2019) va ricordato che nel giudizio di cassazione, la querela di falso è proponibile limitatamente ad atti del relativo procedimento, come il ricorso o il controricorso, ovvero a documenti producibili ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mentre non può riguardare atti e documenti che il giudice di merito abbia posto a fondamento della Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata, in quanto la loro eventuale falsità, se definitivamente accertata nella sede competente, può essere fatta valere come motivo direvocazione.

Pertanto, essa può riguardare anche la nullità della sentenza impugnata, con riferimento ai solivizi della sentenza stessa per mancanza dei suoi requisiti essenziali, di sostanza o di forma, e non anche ove essa sia originata, in via mediata e riflessa, davizi del procedimento, ovvero dalla eventuale falsità dei documenti posti a base della decisione del giudice di merito; - venendo poi alla identificazione del vizio che si assume revocatorio in ricorso, si deve qui premettere che l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato.

L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (cfr., ex plurimis, Cass. civ. sentt. nn. 13915 del 2005 e 2425 del 2006, v. anche Cass. civ.

SS.UU. sent. n. 9882 del 2001).

Questa Corte di cassazione ha osservato che l'errore di fatto revocatorio deve risultare dagli atti o documenti della causa: "vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita.

Tale genere di errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti" (per tutte Cass.

SS.UU. n. 5303 del 1997; v. poi Cass.

SS.UU. n. 561 del 2000; Cass.

SS.UU. n. 15979 del 2001; Cass.

SS.UU. n. 23856 del 2008; Cass.

SS.UU. n. 4413 del 1016); - ebbene, nel presente caso, alla difformità dal reale della dichiarazione di cui si è detta – in ogni modo si interpreti e qualifichi in diritto tale dedotta difformità –la ricorrente collega, facendola da essa discendere, una conseguente e consecutiva erroneità nella valutazione del materiale probatorio in atti, consistente in prevalenza sulle risultanze delle indagini finanziarie; - tale affermazione, oltre a chiedere a questa Corte un riesame del merito, urta frontalmente contro i principi più volte enunciati sul punto, secondo i quali (per tutte si veda Cass. Sez.Un., Sentenza n. 30994 del 27/12/2017) si ritiene che non costituisconovizi revocatori delle sentenze ex artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., né l'errore di diritto sostanziale o processuale, né l'errore di giudizio o di valutazione; - ciò in quanto con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione non impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111, relativi alla ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze e dei provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non è irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi direvocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione; - infatti, sia che dalla dichiarazione “erronea” derivi un errore di diritto – per avere in forza di tale dichiarazione malgovernato il giudice del merito i principi in tema di onus probandi – sia che discenda un errore di valutazione del materiale probatorio, tale errore non può qualificarsi come vizio di revocazione; - pertanto, il motivo è, per questa ragione , ulteriormente inammissibile; - il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 15 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3 per avere erroneamente la CTR ritenuto dovute le spese di lite nel caso in cui l’Ufficio si costituisca con funzionari interni del proprio ufficio legale, così come nel caso di specie; - il motivo è infondato; - questa Corte ha chiarito (per tutte, Cass. Sez.5, Ordinanza n. 1019 del 10/01/2024, Rv. 670245 - 01) che nel processo tributario, all'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, ora contenuto nell'art. 15, comma 2- bis, del d.

Lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell'ente alla Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo; - in conclusione, il ricorso va quindi rigettato; - nulla per le spese non avendo l’Ufficio svolto attività; P.Q.M rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30422/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con gli stessi elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] (NA) alla via Roma n. 285 (con indirizzi PEC: , e ); –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4917/25/2021 depositata in data 09/06/2021; Oggetto: errore revocatorio Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente impugnava per revocazione la sentenza n. 8951/01/2019 resa dalla CTR della Campania che aveva rigettato l'appello proposto dalla parte contribuente; - la pronuncia qui gravata dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo non invocato l’errore di fatto, ma una valutazione del medesimo fatto valutato dalla sentenza; secondo il giudice del merito, pur volendo interpretare complessivamente il ricorso per revocazione, dallo stesso emergeva che la parte contribuente imputava alla sentenza di aver malamente valutato la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], che è stata oggetto di discussione tra le parti e sulle quali la sentenza si è pronunziata; - parimenti, era ritenuta palesemente infondata la lamentela secondo cui la sentenza avrebbe malamente interpretato l'atto di appello sul punto, perché dalla ricostruzione dei motivi di appello contenuta nella sentenza emergeva esattamente il contrario: - dunque, secondo la pronuncia impugnata di fronte a questa Corte, la circostanza, di cui si lamentava la sostanziale (id est. "ritenuta irrilevanza") omessa considerazione (il contenuto esatto della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA]), era invece stata considerata; - ricorre a questa Corte la [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a due motivi; - l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata in questa sede di Legittimità; Considerato che: Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - il primo motivo censura la sentenza impugnata per violazione ed erronea applicazione dell’art. 64 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e 395 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la pronuncia di merito mancato di rilevare l’errore in cui è incorsa l’[OSCURATO:PERSONA], che invece di riportare quanto dichiarato dalla parte nel verbale del 21 gennaio 2016, secondo parte ricorrente, avrebbe portato a sostegno della propria tesi, la semplice ed arbitraria deduzione della G.d.F. di cui al foglio n. 9 del verbale del 20 luglio 2016; - ancora secondo la parte ricorrente, l’errata trascrizione della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sua partecipazione alla gestione societaria avrebbe fuorviato prima l’Ufficio, poi il Collegio di merito nella utilizzazione e valutazione, ai fini della prova dei maggiori tributi accertati, delle risultanze delle indagini finanziarie; - il motivo è all’evidenza inammissibile per plurime ragioni; - in primo luogo, l’erronea trascrizione in un PVC della dichiarazione resa di [OSCURATO:PERSONA] non costituisce certo vizio revocatorio, risolvendosi nella contestazione del contenuto di un atto munito di fede pubblica, vizio che, in ipotesi, andava fatto valere con la querela di falso e non con il ricorso per revocazione; - sul punto, come questa Corte ritiene nella sua consolidata giurisprudenza (per tutte, in termini, si rimanda a Cass. Sez.3, Ordinanza n. 2343 del 29/01/2019) va ricordato che nel giudizio di cassazione, la querela di falso è proponibile limitatamente ad atti del relativo procedimento, come il ricorso o il controricorso, ovvero a documenti producibili ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mentre non può riguardare atti e documenti che il giudice di merito abbia posto a fondamento della Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata, in quanto la loro eventuale falsità, se definitivamente accertata nella sede competente, può essere fatta valere come motivo direvocazione. Pertanto, essa può riguardare anche la nullità della sentenza impugnata, con riferimento ai solivizi della sentenza stessa per mancanza dei suoi requisiti essenziali, di sostanza o di forma, e non anche ove essa sia originata, in via mediata e riflessa, davizi del procedimento, ovvero dalla eventuale falsità dei documenti posti a base della decisione del giudice di merito; - venendo poi alla identificazione del vizio che si assume revocatorio in ricorso, si deve qui premettere che l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (cfr., ex plurimis, Cass. civ. sentt. nn. 13915 del 2005 e 2425 del 2006, v. anche Cass. civ. SS.UU. sent. n. 9882 del 2001). Questa Corte di cassazione ha osservato che l'errore di fatto revocatorio deve risultare dagli atti o documenti della causa: "vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Tale genere di errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti" (per tutte Cass. SS.UU. n. 5303 del 1997; v. poi Cass. SS.UU. n. 561 del 2000; Cass. SS.UU. n. 15979 del 2001; Cass. SS.UU. n. 23856 del 2008; Cass. SS.UU. n. 4413 del 1016); - ebbene, nel presente caso, alla difformità dal reale della dichiarazione di cui si è detta – in ogni modo si interpreti e qualifichi in diritto tale dedotta difformità –la ricorrente collega, facendola da essa discendere, una conseguente e consecutiva erroneità nella valutazione del materiale probatorio in atti, consistente in prevalenza sulle risultanze delle indagini finanziarie; - tale affermazione, oltre a chiedere a questa Corte un riesame del merito, urta frontalmente contro i principi più volte enunciati sul punto, secondo i quali (per tutte si veda Cass. Sez.Un., Sentenza n. 30994 del 27/12/2017) si ritiene che non costituisconovizi revocatori delle sentenze ex artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., né l'errore di diritto sostanziale o processuale, né l'errore di giudizio o di valutazione; - ciò in quanto con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione non impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111, relativi alla ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze e dei provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non è irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi direvocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione; - infatti, sia che dalla dichiarazione “erronea” derivi un errore di diritto – per avere in forza di tale dichiarazione malgovernato il giudice del merito i principi in tema di onus probandi – sia che discenda un errore di valutazione del materiale probatorio, tale errore non può qualificarsi come vizio di revocazione; - pertanto, il motivo è, per questa ragione , ulteriormente inammissibile; - il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 15 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3 per avere erroneamente la CTR ritenuto dovute le spese di lite nel caso in cui l’Ufficio si costituisca con funzionari interni del proprio ufficio legale, così come nel caso di specie; - il motivo è infondato; - questa Corte ha chiarito (per tutte, Cass. Sez.5, Ordinanza n. 1019 del 10/01/2024, Rv. 670245 - 01) che nel processo tributario, all'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, ora contenuto nell'art. 15, comma 2- bis, del d. Lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell'ente alla Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo; - in conclusione, il ricorso va quindi rigettato; - nulla per le spese non avendo l’Ufficio svolto attività; P.Q.M rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti proces
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