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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2023

Cassazione n. 03717/2024

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la seguente SENTENZA fui (.sul ... r1..m_so proposto da: [OSCURATO:PERSONA]_ o(-st d.

Gks GOLA reZei-L4Q- i [OSCURATO:PERSONA] Q.1-)L.Z 6).t.Lcd.R.

ITZ -Pit›L-43 \ I• _agì -erraef so l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di MILANO I udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] tt -o C-£1-1-4(-C-1) 112 '• -C i TAk.e.t 01-5 Gtt.a.o_ O r-44Z.U-QM.2.1z5 AALAA (4Q- 06*( T.)tt' 120 ljtj14-12' Ot: 010-79 Loz.3 W449-14-dif-014£.43ge Trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 31 maggio 2023 il Giudice di [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato conflitto di competenza in riferimento a quanto deciso dal Tribunale di Milano con ordinanza del 5 aprile 2023. 1.1 In particolare, il GdP evidenzia che la decisione emessa dal Tribunale di Milano (in sede di reclamo avverso una decisione di archiviazione) non sarebbe in concreto eseguibile, posto che nel rito disciplinato dal d.lgs. n.274 del 2000 la decisione del GIP sulla opposizione alla richiesta di archiviazione va emessa de plano e non a seguito di udienza partecipata.

2. Ad avviso del Collegio la questione sollevata dal Giudice di Pace di Milano con la suddetta ordinanza non può qualificarsi in termini di conflitto di competenza. 2.1 Ed invero, la decisione del Tribunale Monocratico di Milano è stata emessa in sede di impugnazione avverso il provvedimento di archiviazione, ai sensi dell'art. 410 bis cod.proc.pen., disposizione di legge pacificamente applicabile anche ai provvedimenti emessi dal Giudice di Pace (v.

Sez.

V n. 34852 del 12.10.2020, rv 279980, secondo cui ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., anche avverso i provvedimenti di archiviazione adottati dal giudice di pace è esperibile reclamo al tribunale in composizione monocratica). 2.2 Si tratta, pertanto, di una decisione emessa in sede di impugnazione, che non si pone al di fuori del sistema processuale e che non può essere ritenuta abnorme, cui il Giudice di Pace è tenuto a dare esecuzione, non potendo sindacarne i contenuti.

P.Q.M.

Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al Giudice di Pace di Milano.

Così deciso in data 6 ottobre 2023 --,,, LP, o (7*s7...) CP.-- ,-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA fui (.sul ... r1..m_so proposto da: [OSCURATO:PERSONA]_ o(-st d. Gks GOLA reZei-L4Q- i [OSCURATO:PERSONA] Q.1-)L.Z 6).t.Lcd.R. ITZ -Pit›L-43 \ I• _agì -erraef so l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di MILANO I udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] tt -o C-£1-1-4(-C-1) 112 '• -C i TAk.e.t 01-5 Gtt.a.o_ O r-44Z.U-QM.2.1z5 AALAA (4Q- 06*( T.)tt' 120 ljtj14-12' Ot: 010-79 Loz.3 W449-14-dif-014£.43ge Trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 31 maggio 2023 il Giudice di [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato conflitto di competenza in riferimento a quanto deciso dal Tribunale di Milano con ordinanza del 5 aprile 2023. 1.1 In particolare, il GdP evidenzia che la decisione emessa dal Tribunale di Milano (in sede di reclamo avverso una decisione di archiviazione) non sarebbe in concreto eseguibile, posto che nel rito disciplinato dal d.lgs. n.274 del 2000 la decisione del GIP sulla opposizione alla richiesta di archiviazione va emessa de plano e non a seguito di udienza partecipata. 2. Ad avviso del Collegio la questione sollevata dal Giudice di Pace di Milano con la suddetta ordinanza non può qualificarsi in termini di conflitto di competenza. 2.1 Ed invero, la decisione del Tribunale Monocratico di Milano è stata emessa in sede di impugnazione avverso il provvedimento di archiviazione, ai sensi dell'art. 410 bis cod.proc.pen., disposizione di legge pacificamente applicabile anche ai provvedimenti emessi dal Giudice di Pace (v. Sez. V n. 34852 del 12.10.2020, rv 279980, secondo cui ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., anche avverso i provvedimenti di archiviazione adottati dal giudice di pace è esperibile reclamo al tribunale in composizione monocratica). 2.2 Si tratta, pertanto, di una decisione emessa in sede di impugnazione, che non si pone al di fuori del sistema processuale e che non può essere ritenuta abnorme, cui il Giudice di Pace è tenuto a dare esecuzione, non potendo sindacarne i contenuti. P.Q.M. Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al Giudice di Pace di Milano. Così deciso in data 6 ottobre 2023 --,,, LP, o (7*s7...) CP.-- ,-
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