CassazionedecretoSezione 6Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 15202/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6531/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Rionero in Vulture, [OSCURATO:PERSONA] n. 76. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di Potenza, depositata in data 3.2.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29.4.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Potenza, respingendo l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto prefettizio di espulsione, ha dichiarato “inammissibile l’ammissione dell’opponente al patrocinio a spese dello Stato”, rilevando che F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6531/2021 Numero sezionale 4567/2022 Numero di raccolta generale 15202/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 l’interessato non aveva proposto alcuna richiesta di accesso al beneficio. L’ opposizione ex art. 170 D.P.R: 115/2002 è stata respinta dal tribunale sul rilievo che, in materia di espulsione, l’ammissione è automatica e che, tuttavia, non la parte non era legittimata ad impugnare la pronuncia di inammissibilità, spettando tale facoltà unicamente al difensore. Per la cassazione dell’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato ad un unico motivo. Il Ministero non ha svolto difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso principale poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 13 d.lgs. 286/1998, 142 d.lgs. 113/2002 e 142 d.p.r. 115/2002, lamentando che il tribunale, con argomentazione gravemente contraddittoria, abbia negato la legittimazione della parte ad impugnare il provvedimento con cui era stata dichiarata respinta la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, ritenendo erroneamente che fosse impugnato un provvedimento di rigetto della richiesta di liquidazione del compenso del difensore. Il motivo è fondato. Il provvedimento oggetto di opposizione era stato adottato dal giudice di pace con la pronuncia conclusiva del processo e il tribunale, pur sostenendo che la parte fosse stata ammessa al beneficio, ha erroneamente ritenuto che si discutesse esclusivamente della liquidazione dei compensi del difensore, unico legittimato a dolersene. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6531/2021 Numero sezionale 4567/2022 Numero di raccolta generale 15202/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Trattandosi tuttavia di una revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato era in esclusiva facoltà della parte proporre opposizione. La legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca abbia subito, essendo l'unica titolare del diritto al patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante (Cass.10704/2014; Cass. 1539/2015; Cass. 21997/2018). E’ perciò accolto l’unico motivo di ricorso. L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Potenza, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Potenza, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 29.4.2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A