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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29755/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-FIDI società consortile a r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso gli indirizzi Pec: ; [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - resistente – avverso la sentenza n. 2273/19/2022 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 30 maggio 2022; IRPEG RIMBORSOudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: ITALIA COM-FIDI società consortile a r.l., con istanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], chiedeva il rimborso dell'imposta IRPEG dei crediti risultanti dai mod. 760 tempestivamente presentati per gli anni dal 1995 al 1999.

L’Agenzia delle entrate effettuavail rimborso per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1999,escludendolo per l’anno 1998 .

La società contribuentericorrente attivava quindi il procedimento di mediazione di cui all'art. 17 bis del d.lgs. n. 546/1992, in ragione dell'ammontare (€ 14.265,57 ) dell'imposta chiesta in restituzione, notificando ricorso-reclamoin data 03/01/2019, atteso che non erano scaduti i termini di prescrizione.

L'Agenzia delle e ntrate , in data 20/3/2019 , notificava provvedimento di diniego del richiesto rimborso , con la motivazione che il ricorrente non poteva attivare il procedimento di mediazione, poiché il silenzio-rifiuto sulla prima istanza del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] si era formato in data anteriore all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], data di entrata in vigore dalla d.l. n. 98/2011, comma 11, che introduceva l'art. 17 - bis nel citato d.lgs. n. 546/1992.

Ciò in quanto il procedimento di mediazione si applica agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dalla suddetta data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Successivamente, in data 21/3/2019, la società contribuente depositava il ricorso-reclamo presso la Commissione t ributaria provinciale di Milano nel termine di cui all'art. 17-bis, comma 3 , del d.lgs.n. 546/1992.

La commissione provinciale rigettava il ricorso - reclamo , accogliendo la tesi dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che il silenzio rifiuto sulla istanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] si fosse formato in data anteriore all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e quindi non suscettibile di ricorso-reclamo, ma solo di ricorso ordinario, il quale risultava inammissibile per non essersi costituito il ricorrente nel termine di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992. [OSCURATO:PERSONA] t ributaria r egionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado, accogliendo la tesi della inapplicabilità nel caso di specie dell'istituto della mediazione, essendosi il silenzio rifiuto sull’istanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] formato in data anteriore all’1 /4/2012, con conseguente inammissibilità del ricorso, in quanto il ricorrente si era costituito tardivamente.

Avverso la sentenza della CTR la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (omessa e/o contraddittorietà della motivazione), per non avere la CTR valutato la circostanza che in data anteriore all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], data di entrata vigore dell'art. 17 bis del d.lgs.n. 546/1992 che ha introdotto l’istituto della mediazione, non era stato notificato alla società contribuente alcun atto.

2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 17-bis, comm i 1, 2 e 3 , nonché dell’art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR ritenuto che nella fattispecienon potesse trovare applicazione l’istituto della mediazione, per essersi formato il silenzio rifiuto prima dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

3. Ritiene il Collegio che l a peculiarità della questione controversa, rispetto alla quale non constano precedenti in termini, rende opportuna, in difetto dell’evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod. proc. civ., la trattazione della causa in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per tratta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-FIDI società consortile a r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso gli indirizzi Pec: ; [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - resistente – avverso la sentenza n. 2273/19/2022 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 30 maggio 2022; IRPEG RIMBORSOudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: ITALIA COM-FIDI società consortile a r.l., con istanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], chiedeva il rimborso dell'imposta IRPEG dei crediti risultanti dai mod. 760 tempestivamente presentati per gli anni dal 1995 al 1999. L’Agenzia delle entrate effettuavail rimborso per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1999,escludendolo per l’anno 1998 . La società contribuentericorrente attivava quindi il procedimento di mediazione di cui all'art. 17 bis del d.lgs. n. 546/1992, in ragione dell'ammontare (€ 14.265,57 ) dell'imposta chiesta in restituzione, notificando ricorso-reclamoin data 03/01/2019, atteso che non erano scaduti i termini di prescrizione. L'Agenzia delle e ntrate , in data 20/3/2019 , notificava provvedimento di diniego del richiesto rimborso , con la motivazione che il ricorrente non poteva attivare il procedimento di mediazione, poiché il silenzio-rifiuto sulla prima istanza del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] si era formato in data anteriore all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], data di entrata in vigore dalla d.l. n. 98/2011, comma 11, che introduceva l'art. 17 - bis nel citato d.lgs. n. 546/1992. Ciò in quanto il procedimento di mediazione si applica agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dalla suddetta data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Successivamente, in data 21/3/2019, la società contribuente depositava il ricorso-reclamo presso la Commissione t ributaria provinciale di Milano nel termine di cui all'art. 17-bis, comma 3 , del d.lgs.n. 546/1992. La commissione provinciale rigettava il ricorso - reclamo , accogliendo la tesi dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che il silenzio rifiuto sulla istanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] si fosse formato in data anteriore all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e quindi non suscettibile di ricorso-reclamo, ma solo di ricorso ordinario, il quale risultava inammissibile per non essersi costituito il ricorrente nel termine di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992. [OSCURATO:PERSONA] t ributaria r egionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado, accogliendo la tesi della inapplicabilità nel caso di specie dell'istituto della mediazione, essendosi il silenzio rifiuto sull’istanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] formato in data anteriore all’1 /4/2012, con conseguente inammissibilità del ricorso, in quanto il ricorrente si era costituito tardivamente. Avverso la sentenza della CTR la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (omessa e/o contraddittorietà della motivazione), per non avere la CTR valutato la circostanza che in data anteriore all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], data di entrata vigore dell'art. 17 bis del d.lgs.n. 546/1992 che ha introdotto l’istituto della mediazione, non era stato notificato alla società contribuente alcun atto. 2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 17-bis, comm i 1, 2 e 3 , nonché dell’art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR ritenuto che nella fattispecienon potesse trovare applicazione l’istituto della mediazione, per essersi formato il silenzio rifiuto prima dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. Ritiene il Collegio che l a peculiarità della questione controversa, rispetto alla quale non constano precedenti in termini, rende opportuna, in difetto dell’evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod. proc. civ., la trattazione della causa in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per tratta
Sentenza Cassazione n. 29755/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris