CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 16088/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Lucia e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 17 giugno 2021 di condanna delle medesime alle pene indicate in dispositivo per il reato di tentato furto aggravato a loro ascritto; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che alla condotta materiale consumata da Nadia, la più giovane delle due, Lucia, la meno giovane, aveva fornito il proprio contributo, materiale e morale, agendo di concerto con la stessa; Ritenuto pertanto che i ricorsi debbono essere dichiarato inammissibile, con la condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando le medesime in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA]?po ) DEPOSITA A [OSCURATO:PERSONA]