Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03551/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che entrambi i motivi posti da [OSCURATO:PERSONA] a sostengo dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità.

1.1. Il primo motivo, reiterando i rilievi già disattesi con argomentazioni non illogiche e giuridicamente ineccepibili, finiscono con il sollecitare, attraverso censure in larga parte generiche, apprezzamenti di merito, estranei al giudizio di legittimità, da sovrapporre a quelli della sentenza impugnata che ha desunto lo svolgimento da parte dell'imputato dell'attività di posteggiatore dalla condotta direttamente osservata dagli agenti operanti.

Infatti, Memet è stato visto mentre, con gesti inequivocabili, invitava i veicoli ad entrare ed uscire dal parcheggio tendendo, immediatamente dopo, la mano verso il guidatore per avanzare richieste di denaro.

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Come correttamente precisato dalla Corte territoriale, la norma incriminatrice prevista dall'art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, sanziona la mera violazione dell'ordine del Questore di accedere ad una individuata zona cittadina, a prescindere dal concreto verificarsi di una situazione di pericolo per la sicurezza urbana dei cittadini e degli utenti della strada.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 7 dice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Ritenuto che entrambi i motivi posti da [OSCURATO:PERSONA] a sostengo dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. 1.1. Il primo motivo, reiterando i rilievi già disattesi con argomentazioni non illogiche e giuridicamente ineccepibili, finiscono con il sollecitare, attraverso censure in larga parte generiche, apprezzamenti di merito, estranei al giudizio di legittimità, da sovrapporre a quelli della sentenza impugnata che ha desunto lo svolgimento da parte dell'imputato dell'attività di posteggiatore dalla condotta direttamente osservata dagli agenti operanti. Infatti, Memet è stato visto mentre, con gesti inequivocabili, invitava i veicoli ad entrare ed uscire dal parcheggio tendendo, immediatamente dopo, la mano verso il guidatore per avanzare richieste di denaro. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Come correttamente precisato dalla Corte territoriale, la norma incriminatrice prevista dall'art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, sanziona la mera violazione dell'ordine del Questore di accedere ad una individuata zona cittadina, a prescindere dal concreto verificarsi di una situazione di pericolo per la sicurezza urbana dei cittadini e degli utenti della strada. 2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 7 dice
Sentenza Cassazione n. 03551/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris