CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 giugno 2023
Cassazione n. 50027/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con atto depositato in data 26/6/2023 [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che il 28/4/2023 la sentenza del Tribunale cittadino che il 30/5/2022 lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il per il reato di appropriazione indebita dei verbali del Consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno del ricorso, ha addotto quattro motivi di impugnazione: - la prescrizione del reato ascrittogli; - l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, che aveva pronunciato la sentenza di primo grado, per essere invece competente il Tribunale di Lodi; - l'assenza di motivazione in ordine all'ingiusto profitto del delitto di appropriazione indebita, che si assume insussistente; l'illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto. La sentenza impugnata, infatti, è stata pronunciata, in presenza delle parti, il 28/4/2023, e la motivazione è stata tempestivamente depositata in data 12/5/2023, nel pieno rispetto del termine di quindici giorni dalla pronuncia, che scadeva il giorno successivo, sicché al momento del deposito del ricorso per cassazione, il giorno 26/6/2023, era ampiamente scaduto il termine di trenta giorni per proporre impugnazione, di cui all'art. 585 comma 1 lett. B) cod. proc. pen. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 ottobre 2023 L'e