Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15205/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione dell'art. 337 cod. pen. sull'assunto che la presenza di più pubblici ufficiali nei cui confronti è stata rivolta la condotta oppositiva costituisca un unico reato è manifestamente infondato essendo ormai da tempo superato il precedente contrasto giurisprudenziale esistente sul punto con decisione delle Sezioni Unite di questa Corte che ha statuito che «integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio. (Sez.

U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 - 01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna oa ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna it ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 05

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione dell'art. 337 cod. pen. sull'assunto che la presenza di più pubblici ufficiali nei cui confronti è stata rivolta la condotta oppositiva costituisca un unico reato è manifestamente infondato essendo ormai da tempo superato il precedente contrasto giurisprudenziale esistente sul punto con decisione delle Sezioni Unite di questa Corte che ha statuito che «integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio. (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 - 01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna oa ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna it ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05
Sentenza Cassazione n. 15205/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris