CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 novembre 2024
Cassazione n. 00121/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d'appello di Ancona nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di Senigallia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Senigallia ha dichiarato non doversi procedere per particolare tenuità del fatto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all’art. 14 comma 5-ter d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, commesso per essersi trattenuto nel territorio dello Stato italiano in violazione del provvedimento emesso dal Prefetto di Pesaro del 0/02/2020 e dell’ordine del Questore di Pesaro e Urbino recante pari data, con cui gli era stato intimato di lasciare il territorio italiano entro il termine di sette giorni. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in ragione dell’adozione di una motivazione assente, illogica e contraddittoria, con particolare riguardo alla mancata considerazione della negativa personalità dell’imputato, a carico del quale militano precedenti di polizia, atti a dimostrare come egli sia stato più volte controllato con diversi nominativi. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. La decisione impugnata si fonda sul fatto che l’imputato, sebbene presente in Italia almeno dal 2020, non abbia mai riportato condanne. Secondo una valutazione globale del comportamento ascritto, quindi, il Giudice di pace ha ritenuto il fatto di lievissima offensività, adottando una motivazione del tutto adeguata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile. 2. Secondo i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità – nell’ambito del procedimento celebrato davanti al giudice di pace - la causa di improcedibilità della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, può essere riconosciuta basandosi sui diversi profili della esiguità del danno, ovvero del pericolo che ne è derivato, nonché in forza della sussistenza degli ulteriori indici della occasionalità della condotta, del basso grado di colpevolezza e dell'eventuale pregiudizio sociale per l'imputato. Trattasi di indici che, rispetto a quello della esiguità del danno o del pericolo, si pongono in una relazione non di alternatività, bensì di concorrenza. La declaratoria di improcedibilità, quindi, resta esclusa laddove manchi il sopra detto requisito basilare della esiguità del danno o del pericolo, anche se, eventualmente, ricorrano gli altri aspetti. Occorre, in sostanza, che sussista la positiva dimostrazione, compiuta all’esito di una valutazione congiunta - inerente al coacervo degli elementi specificati nella lettera della norma - della sussistenza di un fatto oggettivamente e soggettivamente assai modesto (sul punto, si veda Sez. 5, n. 29831del 13/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265143, a mente della quale: ‹‹In tema di procedimento davanti al giudice di pace, ai fini della declaratoria di improcedibilità per particolare tenuità del fatto è necessario che la 'particolare tenuità' sia apprezzata per mezzo di un giudizio sintetico sul fatto concreto, elaborato alla luce di tutti gli indici normativamente indicati, costituiti dall'esiguità del danno o del pericolo, dall'occasionalità della condotta, dal minore grado di colpevolezza e dall'eventuale pregiudizio sociale per l'imputato, avuto riguardo non alla fattispecie astratta di reato, ma a quella concretamente realizzata››; così anche Sez. 4, n. 34179 del 07/07/2005, Larocca, Rv. 232230; Sez. 4, n. 24249 del 28/04/2006 Crepaldi, Rv. 234416; Sez. 4, n. 15374 del 15/02/2005, Orengo, Rv. 231549; Sez. 5, n. 7573 del 02/12/2004, dep. 2005, Subramanian, Rv. 230811; Sez. 4, n. 40203 del 09/07/2004 Misantoni, Rv. 229574; Sez. 4, n. 36990 del 04/07/2003, Terranova, Rv. 226377). 3. Nella concreta fattispecie, la pronuncia impugnata si basa essenzialmente sullo stato di incensuratezza dell’imputato; tale elemento, dunque, è stato reputato evocativo della modestissima caratura delinquenziale del fatto ascritto. L’impugnazione è, per contro, inammissibile in quanto presenta connotazioni fortemente rivalutative e improntate alla mera contestazione; il ricorso, infatti, smentisce proprio la presenza – a carico del soggetto - di precedenti penali o segnalazioni di qualsivoglia genere, già attraverso le proprie allegazioni, compendiate in certificazioni che, sul punto, risultano negative. In tal modo, evidentemente, non viene aggredito in modo efficace proprio il punto che rappresenta l’architrave della decisione impugnata; questa merita, quindi, di restare immune da qualsiasi stigma, in sede di legittimità. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 15/11/2024 Il Consigliere estensor