CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07849/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4095/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (80014930327), in personadel Presidente pro tempore Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dalle Avvocate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL].-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (01111790323), in persona del legale rappresentan-te pro-tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa anche di-sgiuntamente dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. (00734930159), in persona dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti FILIPPO DISERTORINumero registro generale 4095/2020Numero sezionale 3653/2025Numero di raccolta generale 7849/2026Data pubblicazione 31/03/2026([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) eMARCO NAPOLI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 421/2019del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], veniva stipulato il contratto di appalto n. 5005 direp. tra il [OSCURATO:PERSONA] di Imprese costituito da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) ed [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.e la Provincia di Pordenone per la realizzazione del sistema informativostradale per le province di Pordenone, Udine e Gorizia.1.1. In data 06/06/2012, l'Ing. [OSCURATO:PERSONA], incaricato dell'esecuzione delcollaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera, trasmetteva alla Provin-cia di Pordenone la relativa relazione tecnica, nella quale attestava la posi-tiva esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, ad eccezione del com-pletamento dei corsi di formazione che, alla data della relazione, non risul-tavano ancora svolti dall'appaltatore presso la Provincia di Gorizia.Tuttavia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti segnalava taluneirregolarità non rilevate dal collaudatore in corso d'opera; analogamente,le Amministrazioni provinciali coinvolte riscontravano disservizi e difficoltàd'impiego.1.2. Alla luce di tali risultanze, la Committente non approvava la relazionedi collaudo in corso d'opera redatta dall'Ing. Artini, non procedeva alla li-quidazione di parte del saldo per tale incarico, né certificava l'avvenutaesecuzione del servizio.Numero registro generale 4095/2020Numero sezionale 3653/2025Numero di raccolta generale 7849/2026Data pubblicazione 31/03/2026Conferiva, dunque, l'incarico di collaudatore finale al Prof. Ing. MassimoRumor, il quale accertava profili di grave inadempimento, rilevando cometalune prestazioni fossero state omesse, mal eseguite ovvero eseguite inmodo parziale.2. Per le ragioni suesposte, con atto di citazione del 9/09/2014, notificatoin data 24/09/2014, la Provincia di Pordenone (cui è subentrata la RegioneAutonoma Friuli-[OSCURATO:PERSONA]) conveniva in giudizio le imprese compo-nenti il RTI innanzi al Tribunale di Trieste, affinché venisse accertato il di-ritto alla riduzione del prezzo d'appalto, con conseguente condanna delloappaltatore alla restituzione delle somme pagate ma corrispondenti a pre-stazioni contrattuali non eseguite o mal eseguite.2.1. Si costituivano in giudizio le parti convenute, contestando quanto de-dotto dalla Committente, con contestuale proposizione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. di domanda riconvenzionale di condanna dell'Amministrazio-ne al versamento dell'ulteriore somma di € 31.171,54 per il risarcimentodei danni subiti per l'anomalo protrarsi dell'esecuzione contrattuale e delcollaudo imputabili all'appaltante, nonché per il mancato pagamento di ta-lune prestazioni.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Packard chiedeva che fossero respinte le do-mande attoree nei suoi confronti e, in via subordinata, proponeva doman-da riconvenzionale nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] per essere da quest'ultimamanlevata e tenuta indenne a termini contrattuali di ogni condanna che ilgiudice dovesse dichiarare dovute all'attrice; in via ulteriormente subordi-nata, chiedeva l'accertamento del proprio diritto di regresso nei confrontidi [OSCURATO:SOCIETA], previa determinazione dell'ammontare della rispettiva quo-ta parte di obbligazione contrattuale e, per l'effetto, condannare quest'ul-tima alla rifusione in suo favore degli importi da lei pagati alla Provincia diPordenone in eccedenza rispetto alla propria quota parte di obbligazionecontrattuale.Numero registro generale 4095/2020Numero sezionale 3653/2025Numero di raccolta generale 7849/2026Data pubblicazione 31/03/20264. Dopo aver disposto l'espletamento di una C.T.U., il Tribunale di Trieste,con sentenza n. 113/2018, rigettava le domande attoree, accoglieva par-zialmente la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA], condan-nando la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell'impor-to di € 31.171,54.5. Avverso detta pronuncia, proponeva appello la Regione Friuli VeneziaGiulia, chiedendo, in via preliminare e cautelare, la sospensione ai sensidell'art. 283 cod. proc. civ. dell'esecutorietà della sentenza gravata; in viaprincipale e nel merito, la riduzione ex art. 1668 cod. civ. del corrispettivodovuto alla somma di € 278.580,00 ovvero a quella di giustizia inferiore alcorrispettivo di contratto e, per l'effetto, la condanna in solido delle appel-late a restituire a titolo di indebito ex art. 2033 cod. civ. alla Provincia diPordenone la somma complessiva di € 2.339.993,50.5.1. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:SOCIETA], in-sistendo per il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza diprime cure.6. Si pronunciava, dunque, la Corte d'appello di Trieste e, con sentenza n.421/2019 del 17/06/2019, rigettava l'appello, condannando l'appellantealla rifusione delle spese di lite del grado, oltre al rimborso forfettario dellespese generali ed accessori di legge.In particolare, la Corte territoriale dichiarava inammissibile il motivo digravame con cui l'appellante lamentava l'erronea qualificazione del con-tratto d'appalto quale “appalto misto di servizi e forniture”, anziché come“appalto di forniture con una componente marginale di servizi”; escludevaaltresì l'applicabilità del d.lgs. n. 163/2006 - e del successivo d.p.r. n.207/2010 - rilevando che l'art. 257 ne circoscrive l'applicabilità ai solibandi di gara pubblicati sessanta giorni dopo la pubblicazione in G.U. LaCorte d'appello riteneva, dunque, corretto il ragionamento del Tribunaleimperniato sulla disciplina codicistica in materia di appalto, come peraltroriconosciuto dallo stesso appellante che, nell'atto introduttivo del giudizio,Numero registro generale 4095/2020Numero sezionale 3653/2025Numero di raccolta generale 7849/2026Data pubblicazione 31/03/2026aveva espressamente invocato la garanzia per difetti dell'opera ex art.1668 cod. civ.; il Giudice d'appello valorizzava, inoltre, il comportamentotenuto dalla Regione, qualificato come accettazione tacita dell'opera, conconseguente irrilevanza delle contestazioni successivamente formulate. IlGiudice del gravame escludeva, infine, che la circostanza secondo cui unnumero significativo di partecipanti al corso di addestramento si fosse di-chiarato insoddisfatto dell'insegnamento ricevuto potesse integrare auto-maticamente un inadempimento, stante la natura dell'obbligazione “dimezzi” e non “di risultato” gravante sull'appaltatore.Veniva parimenti ritenuta irrilevante, per la genericità delle deduzioni el'impossibilità di pervenire ad un'esatta quantificazione del minor impegno,la circostanza relativa alla minore quantità di ore effettivamente dedicateal corso.7. Avverso detta pronuncia, la [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione, notificato il 17/1/2020 ed affidato a duemotivi, cui hanno resistito con tempestivo controricorso [OSCURATO:SOCIETA]7.1. In vista dell'adunanza camerale tutte le parti hanno depositato me-moria illustrativa.CONSIDERATO CHE8. Con il primo motivo di impugnazione, la Regione ricorrente deduce laviolazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., degli artt.120 e 257 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, anche in riferimento all'art.121 del r.d. n. 827 del 1924, all'art. 187 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; nonché agli artt. 312 e 352 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; viola-zione del principio tempus regit actum; violazione dell'art. 1668 cod. civ.per avere la Corte d'appello escluso l'applicabilità alla vicenda in esamedelle previsioni di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 e al d.P.R. n. 207 del 2010.Numero registro generale 4095/2020Numero sezionale 3653/2025Numero di raccolta generale 7849/2026Data pubblicazione 31/03/20269. Con il secondo motivo, la parte ricorrente si duole, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., della violazione dell'art. 16 del Capito-lato speciale d'oneri allegato al contratto d'appalto del 6 agosto 2007,nonché della violazione degli artt. 1665 e 1668 cod. civ. per avere la Corted'appello erroneamente ritenuto che la committente, non avendo mossoalcuna riserva a seguito delle verifiche ed avendo dato corso all'integralepagamento del corrispettivo dovuto, abbia tacitamente accettato l'opera.10. Il primo motivo deve essere dichiarato infondato, ancorché sia neces-sario procedere, ai sensi dell'art. 384, comma 4, cod. proc. civ., alla cor-rezione della motivazione della sentenza impugnata, la quale, pur avendoraggiunto una conclusione conforme a diritto, appare sorretta da un per-corso argomentativo non corretto sotto il profilo dell'interpretazione delladisposizione applicabile (cfr. Cass. n. 20719 del 2018; Cass. n. 13086/2015).10.1. La Corte distrettuale ha, infatti, testualmente affermato che: ”Quan-to, poi, all'applicabilità della richiamata normativa (d.lgs. n. 163/2006 esuccessivo d.p.r. n. 207/2010), il ragionamento seguito dalla Regione –che la invoca per il solo fatto che la controversia ebbe origine quando taledisciplina era già entrata in vigore (2.7.2006) – è all'evidenza errato,stante il chiaro ed univoco tenore dell'art. 257 dello stesso d.lgs., che neha espressamente circoscritto l'applicabilità ai soli (appalti stipulati a se-guito di) “bandi di gara” pubblicati 60 giorni dopo la pubblicazione in G.U.dello stesso decreto legislativo (avvenuta il 2.5.2006), e tra essi non rien-tra di sicuro il bando in esame, la cui pubblicazione pacificamente risale al18.5.2006».10.2. Tuttavia, come correttamente osservato dal ricorrente, l'art. 257 deld.lgs. n. 163/2006 si limitava a disporre unicamente che “il presente codi-ce entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana” e cioè il 2/7/2006, essendo la pubblica-zione avvenuta il 2/5/2006; la Corte distrettuale ha, dunque, erroneamen-Numero registro generale 4095/2020Numero sezionale 3653/2025Numero di raccolta generale 7849/2026Data pubblicazione 31/03/2026te desunto da detta disposizione una limitazione dell'ambito applicativo delcodice, riferita ai soli appalti banditi sessanta giorni dopo la pubblicazionedel decreto in G.U., che non trova alcun riscontro nel testo della norma, laquale nulla dispone in ordine ai bandi di gara.10.3. La disposizione correttamente applicabile al caso di specie è, invece,l'art. 253 del d. lgs. 163/2006, il quale, nel dettare la disciplina transitoria,stabilisce la regola secondo cui, fatte salve specifiche deroghe non rilevan-ti in tale sede, "le disposizioni di cui al presente codice si applicano alleprocedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sianopubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché,in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure eai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, nonsiano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte".10.4. Ne discende che, poiché il bando di gara che in detta sede rileva èstato pubblicato il 18/5/2006, cioè in data anteriore all'entrata in vigoredel d.lgs. 163/2006, la disciplina del Codice dei contratti pubblici, contra-riamente a quanto dedotto dall'odierno ricorrente, deve ritenersi inappli-cabile alla presente fattispecie.11. Il secondo motivo è inammissibile.11.1. In tema di appalto, l'art. 1665 cod. civ., pur non enunciando la no-zione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti daiquali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del com-mittente e, in particolare, al quarto comma, prevede come presuppostodell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera alcommittente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e comefatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, an-che se non si sia proceduto alla verifica (ex multis, Cass. n. 4021/2023;Cass. n. 13224/2019; Cass. n. 15711/2013).11.2. Ciononostante, la concreta esistenza di tali circostanze costituisceuna quaestio facti rimessa all'apprezzamento del giudice del merito; l'ac-Numero registro generale 4095/2020Numero sezionale 3653/2025Numero di raccolta generale 7849/2026Data pubblicazione 31/03/2026certamento compiuto dalla Corte distrettuale quanto all'intervento diun'accettazione tacita dell'opera non è dunque sindacabile nella presentesede (sul punto Cass. n. 19019/2017 che richiama Cass. n. 4353/2000 eCass. n. 3742/1994).11.3. Parte ricorrente, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge,tende, in realtà, a provocare una nuova valutazione del merito, non con-sentita in sede di legittimità, in relazione a circostanze di fatto già accerta-te, peraltro concordemente, in primo e in secondo grado. Entrambi i giudi-ci del merito hanno, infatti, accertato e valorizzato le circostanze secondocui la committente aveva preso in consegna le forniture e i servizi eseguitidall'appaltatore, li aveva verificati con l'ausilio dell'ing. Artini senza formu-lare alcuna riserva, pervenendo ad un esito positivo del collaudo tecnicoed aveva, infine, provveduto al pagamento del corrispettivo dovuto per leprestazioni rese.Alle richiamate considerazioni dei giudici di merito la ricorrente contrappo-ne le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste ultimenon è consentito discutere nel giudizio di cassazione.12. Il ricorso va quindi respinto.13. In applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente vacondannata alla rifusione delle spese a favore di parte controricorrente,nella misura liquidata in dispositivo.14. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da par-te della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l'impugnazione.La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente e alla rifusione dellespese di lite a favore delle parti controricorrenti e liquidate per ciascuno ineuro 15.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% perrimborso spese generali ed accessori di legge.Numero registro generale 4095/2020Numero sezionale 3653/2025Numero di raccolta generale 7849/2026Data pubblicazione 31/03/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso artico-lo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/10/2025.Il PresidenteGUIDO MERCOLINO