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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05105/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi, con i quali si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in punto di giudizio di responsabilità, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello argomentato in modo non illogico, dando conto che la carta prepagata sulla quale era confluito l'ingiusto profitto della contestata truffa era intestata all'imputato il quale l'aveva attivata con i propri documenti di identità e non ne aveva mai denunciato il furto ovvero lo smarrimento; ritenendo inoltre irrilevante che la trattativa di vendita fosse stata condotta da un terzo in quanto circostanza non idonea ad escludere, bensì comprovante la consumazione della truffa in concorso con altro soggetto ( pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello; ritenuto, infine, che il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello escluso la diminuente in ragione dei numerosi precedenti penali, anche specifici, a carico dell'imputato, considerato il principio affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 16 dicem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi, con i quali si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in punto di giudizio di responsabilità, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello argomentato in modo non illogico, dando conto che la carta prepagata sulla quale era confluito l'ingiusto profitto della contestata truffa era intestata all'imputato il quale l'aveva attivata con i propri documenti di identità e non ne aveva mai denunciato il furto ovvero lo smarrimento; ritenendo inoltre irrilevante che la trattativa di vendita fosse stata condotta da un terzo in quanto circostanza non idonea ad escludere, bensì comprovante la consumazione della truffa in concorso con altro soggetto ( pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello; ritenuto, infine, che il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello escluso la diminuente in ragione dei numerosi precedenti penali, anche specifici, a carico dell'imputato, considerato il principio affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicem
Sentenza Cassazione n. 05105/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris