CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 15087/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche, di puro fatto e relative a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, privi di manifeste illogicità (si vedano, in particolare, pag. 4-5, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato e sull'esame delle tesi difensive); nonché da critiche afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/icpente [OSCURATO:PERSONA] nese Ang ostanzo DEPOSIT