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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25811/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 703 6 /20 22 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso all’avv. [OSCURATO:PERSONA] - indi- rizzo pec , elettivamente domiciliato inRoma via Ovidio 32 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] c/o StudioLBM, indirizzo pec: ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del la Cala- bria, Sez.

Staccata di [OSCURATO:PERSONA] n. 287 0 /2021 , depositata il 06.09.2021e non notificata .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 luglio 2023 dal consiglierePierpaolo Gori.

Rilevatoche:

1. Con sentenza della Commissione t ributaria regionale della Cala- briaSezione Staccata di [OSCURATO:PERSONA] n. 287 0 /2021 e depositata il06.09.2021 veniva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e confermata la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di ReggioCalabria n. 67 9 / 4 /201 5 .

Tale decisione aveva a sua volta ri- gettato il ricorso introduttivo notificato all’Agenzia delle Entrate aventead oggetto l’avviso di accertamento con il quale l’Amministra- zionefinanziaria riprendeva nei confronti del contribuente maggiori II.DD.,IVA, sanzioni e accessori per l’anno di imposta 200 9 in con- seguenzadi operazioni ritenute oggettivamente inesistenti e costi per acquistocarburanti ritenuti non inerenti .

2. Le riprese traevano origine da una verifica fiscale conclusasi con laredazione di un p.v.c. elevato in data 13.7.2012 ne i confronti della ditta“[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” , esercente l’attività di smal- timentoe depurazione di acque di scarico, in seno alla quale veniva contestatal’indebita contabilizzazione di costi per euro 155.824,00 in violazione dell’art.21 comm a 7 del d.P.R. n.633/1972 , di cui euro 147.224,00rinconducibili ad operazioni inesistenti ed euro 8.600,00 peracquisto carburante , nel quadro di un accertamento analitico in- duttivoex art t .39 comma 1 e 41 bis del d.P.R. n.600/1973.

3. Il giudice di prime cu re rigettava le doglianze preliminari, tra cui quella di decadenza dal potere impositivo per asserita assenza dei presupposti per il raddoppio del termine e quella di violazione del dirittodi difesa.

N el merito, in entrambi i gradi di giudizio venivano confermateintegralmente le riprese.

4. Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso percassazione, deducendo un unico motiv o , cui l’Agenzia delle en- trateha replicato con controricorso .

Consideratoche:

5. Con l’unico motivo di ricorso, ex art.360 primo comma n. 4 cod. proc.civ., viene dedotta la violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36d.lgs. n. 546/92 per apparenza della motivazione.

6. Il motivo non è inammissibile, come eccepito in controricorso, dal momentoche non è diretto a contestare la valutazione dei fatti e del materialeprobatorio operate dal giudice del merito , bensì a censurare unamotivazione avulsa dalla fattispecie concreta e non individualiz- zata,ed è fondato. 6.1Si deve ribadire che « La motivazione è solo apparente, e la sen- tenzaè nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fonda- mento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettiva- menteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice perla formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interpreteil compito di integrarla con le più varie, ipotetiche con- getture»(Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01).Inoltre, «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall 'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motiva- zione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motiva- zionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rile- vante,in q uanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, pur- chéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto mate riale e gra- fico",nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra af- fermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettiva- menteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice di- fettodi "sufficienza" della motivaz ione » (Sez.

U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014, Rv. 629830).

7. Nel caso di specie la sentenza impugnata , come censurato dal contribuente,manca di qualsiasi indicazione relativa allo svolgimento delprocesso di primo grado, alla materia del contendere ed ai motivi digravame, i quali al contrario sono stati riprodotti per compiuta au- tosufficienzain ricorso .

A fronte dei plurimi motivi di gravame solle- vati,il giudice d’appello , con argomentazioni meramente tautologiche (ades.

« le controdeduzioni dell’Ufficio colgono nel segno laddove evi- denzianoche i primi giudici hanno correttamente esposto il percorso argomentativo»),ha apoditticamente afferma to che l’appello è infon- dato.

8. L ’unico riferimento individualizzante è una frase , coll ocata tra pa- rentesi,che qui si riporta: « ci si riferisce, nello specifico, alle fatture emessedalla ditta [OSCURATO:PERSONA] e dalla società [OSCURATO:SOCIETA] » .

Tale locuzione tuttavia non illustra le ragioni a soste- gnodelle conclusioni raggiunte dalla CTR con riferimento alla pluralità diriprese, per costi indeducibili e indetraibili originati da operazioni oggettivamenteinesistenti e spese carburante.

9. Le conclusioni restano pertanto apodittiche e ciò , unitamente alla totaleassenza dello svolgimento del processo e dell’esposizione delle censure di impugnazione della sentenza di primo grado , colloca la decisioneimpugnata al di sotto del minimo costituzionale. 10.In conclusione il ricorso è accolto e, per l’effetto, la sentenza va cassatacon rinvio alla Commissione tributaria regionale della Cala- bria in diversa composizione in relazione al profilo accolto, a quelli rimastiassorbiti e per le spese.

P.Q.M.

LaCorte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 703 6 /20 22 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso all’avv. [OSCURATO:PERSONA] - indi- rizzo pec , elettivamente domiciliato inRoma via Ovidio 32 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] c/o StudioLBM, indirizzo pec: ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del la Cala- bria, Sez. Staccata di [OSCURATO:PERSONA] n. 287 0 /2021 , depositata il 06.09.2021e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 luglio 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1. Con sentenza della Commissione t ributaria regionale della Cala- briaSezione Staccata di [OSCURATO:PERSONA] n. 287 0 /2021 e depositata il06.09.2021 veniva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e confermata la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di ReggioCalabria n. 67 9 / 4 /201 5 . Tale decisione aveva a sua volta ri- gettato il ricorso introduttivo notificato all’Agenzia delle Entrate aventead oggetto l’avviso di accertamento con il quale l’Amministra- zionefinanziaria riprendeva nei confronti del contribuente maggiori II.DD.,IVA, sanzioni e accessori per l’anno di imposta 200 9 in con- seguenzadi operazioni ritenute oggettivamente inesistenti e costi per acquistocarburanti ritenuti non inerenti . 2. Le riprese traevano origine da una verifica fiscale conclusasi con laredazione di un p.v.c. elevato in data 13.7.2012 ne i confronti della ditta“[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” , esercente l’attività di smal- timentoe depurazione di acque di scarico, in seno alla quale veniva contestatal’indebita contabilizzazione di costi per euro 155.824,00 in violazione dell’art.21 comm a 7 del d.P.R. n.633/1972 , di cui euro 147.224,00rinconducibili ad operazioni inesistenti ed euro 8.600,00 peracquisto carburante , nel quadro di un accertamento analitico in- duttivoex art t .39 comma 1 e 41 bis del d.P.R. n.600/1973. 3. Il giudice di prime cu re rigettava le doglianze preliminari, tra cui quella di decadenza dal potere impositivo per asserita assenza dei presupposti per il raddoppio del termine e quella di violazione del dirittodi difesa. N el merito, in entrambi i gradi di giudizio venivano confermateintegralmente le riprese. 4. Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso percassazione, deducendo un unico motiv o , cui l’Agenzia delle en- trateha replicato con controricorso . Consideratoche: 5. Con l’unico motivo di ricorso, ex art.360 primo comma n. 4 cod. proc.civ., viene dedotta la violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36d.lgs. n. 546/92 per apparenza della motivazione. 6. Il motivo non è inammissibile, come eccepito in controricorso, dal momentoche non è diretto a contestare la valutazione dei fatti e del materialeprobatorio operate dal giudice del merito , bensì a censurare unamotivazione avulsa dalla fattispecie concreta e non individualiz- zata,ed è fondato. 6.1Si deve ribadire che « La motivazione è solo apparente, e la sen- tenzaè nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fonda- mento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettiva- menteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice perla formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interpreteil compito di integrarla con le più varie, ipotetiche con- getture»(Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01).Inoltre, «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall 'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motiva- zione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motiva- zionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rile- vante,in q uanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, pur- chéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto mate riale e gra- fico",nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra af- fermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettiva- menteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice di- fettodi "sufficienza" della motivaz ione » (Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014, Rv. 629830). 7. Nel caso di specie la sentenza impugnata , come censurato dal contribuente,manca di qualsiasi indicazione relativa allo svolgimento delprocesso di primo grado, alla materia del contendere ed ai motivi digravame, i quali al contrario sono stati riprodotti per compiuta au- tosufficienzain ricorso . A fronte dei plurimi motivi di gravame solle- vati,il giudice d’appello , con argomentazioni meramente tautologiche (ades. « le controdeduzioni dell’Ufficio colgono nel segno laddove evi- denzianoche i primi giudici hanno correttamente esposto il percorso argomentativo»),ha apoditticamente afferma to che l’appello è infon- dato. 8. L ’unico riferimento individualizzante è una frase , coll ocata tra pa- rentesi,che qui si riporta: « ci si riferisce, nello specifico, alle fatture emessedalla ditta [OSCURATO:PERSONA] e dalla società [OSCURATO:SOCIETA] » . Tale locuzione tuttavia non illustra le ragioni a soste- gnodelle conclusioni raggiunte dalla CTR con riferimento alla pluralità diriprese, per costi indeducibili e indetraibili originati da operazioni oggettivamenteinesistenti e spese carburante. 9. Le conclusioni restano pertanto apodittiche e ciò , unitamente alla totaleassenza dello svolgimento del processo e dell’esposizione delle censure di impugnazione della sentenza di primo grado , colloca la decisioneimpugnata al di sotto del minimo costituzionale. 10.In conclusione il ricorso è accolto e, per l’effetto, la sentenza va cassatacon rinvio alla Commissione tributaria regionale della Cala- bria in diversa composizione in relazione al profilo accolto, a quelli rimastiassorbiti e per le spese. P.Q.M. LaCorte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugna
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