Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13998/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della Corte di assise di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dei difensori dell'imputato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto dichiararsi inammissibile, o rigettarsi, il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Catanzaro, in totale riforma della decisione di primo grado, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dalle imputazioni di concorso nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e di ricettazione del motociclo e delle armi strumentali alla sua commissione.

Franzoni era stato ucciso a [OSCURATO:PERSONA], il 21 agosto 2002, da esponenti del clan Giampà di [OSCURATO:PERSONA], su commissione del clan [OSCURATO:PERSONA]Barba, nell'ottica di uno scambio di favori criminali tra cosche di ‘ndrangheta.

Mantella era accusato di aver assicurato sostegno logistico agli esecutori materiali, avendo fornito loro, nella fase propedeutica all'omicidio, i citati mezzi strumentali, e avendoli accompagnati con la propria automobile sul luogo di consumazione; nonché avendo collaborato, dopo l'uccisione, alla distruzione di armi e motociclo.

2. Secondo la Corte di assise di appello, la prova dichiarativa a carico dell'imputato, valutata secondo i criteri di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., sarebbe insufficiente e contraddittoria. [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, già capo della spedizione omicida, non avrebbe fornito alcun elemento certo a riprova della consapevole partecipazione ad essa del fratello, odierno imputato, lasciando intendere che Nazzareno vi fosse stato coinvolto solo all'ultimo istante e con ruolo passivo. [OSCURATO:PERSONA], Nazzareno non faceva parte di alcuna cosca.

La mattina dell'omicidio sarebbe stato «messo in mezzo», giacché, non funzionando l'automobile originariamente destinata alla commissione del crimine, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero recati da Nazzareno e si sarebbero fatti accompagnare, senza che all'imputato fossero note le relative finalità, e in modo tale da rendere a lui impossibile, nel prosieguo dell'azione, «tirarsi indietro».

Andrea aveva poi escluso ogni ruolo del fratello nell'incendio della motocicletta e delle armi.

Le dichiarazioni di Andrea sarebbero state oscillanti nel tempo e internamente assai imprecise.

Esse non sarebbero tali da far ritenere oltrepassato, rispetto a Nazzareno, il confine tra mera connivenza ed effettiva partecipazione concorsuale.

Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] mal si accorderebbero, su aspetti rilevanti, con quelle dei soggetti che avevano materialmente eseguito il crimine, Domenico e [OSCURATO:PERSONA] (il primo soltanto dei quali aveva beneficiato delle attenuanti della collaborazione); in questi aspetti rientrerebbero le caratteristiche dell'automobile, ossia il suo colore, e se essa fosse a tre o a cinque porte (particolare considerato importante dal giudice distrettuale, in rapporto al numero di persone plausibilmente presenti al suo interno).

Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inoltre, sarebbero profondamente dissonanti tra di loro.

A tacer d'altro, [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso la presenza di [OSCURATO:PERSONA], sia nella fase preparatoria che in quella esecutiva. [OSCURATO:PERSONA] aveva invece indicato Nazzareno come attivamente presente alle operazioni preparatorie e a quelle di distruzione delle tracce del delitto; in quest'ultima parte risultando peraltro il suo narrato, come già rimarcato, in palese contrasto con quello di [OSCURATO:PERSONA], che aveva diretto l'azione omicida e ne conosceva i dettagli tramite Scrugli e il congiunto Salvatore.

I due Giampà, messi a confronto tra di loro, erano rimasti sulle rispettive posizioni.

Infine, il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che, nel proprio ambiente, non era affatto certo che [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato alla realizzazione del progetto omicida.

Per il giudice di secondo grado il quadro istruttorio, irrimediabilmente dissonante, non risulterebbe idoneo all'affermazione della penale responsabilità.

3. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, sulla base di quattro motivi.

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] non rivestirebbe il ruolo di collaboratore di giustizia.

Egli si sarebbe limitato a confessare la sua partecipazione ai delitti, coinvolgendo, oltre a se stesso, soltanto persone decedute o collaboratori veri e propri, e mai terze persone (quantunque definitivamente condannate, come [OSCURATO:PERSONA]).

Il suo narrato conterrebbe molte imprecisioni.

Non sarebbe, dunque, un dichiarante attendibile erga alios.

Il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], ignorato dalla sentenza impugnata, avrebbe peraltro riferito di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA] del pieno coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella dinamica criminosa.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 110 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che il fratello aveva saputo sì all'ultimo minuto del piano delittuoso, ma ne aveva comunque preso conoscenza prima di imprestare l'automobile, a bordo della quale era anche salito.

L'automobile, con lui a bordo, non sarebbe andata immediatamente sul luogo dell'omicidio, ma si sarebbe diretta alla stalla del padre dei Mantella, raggiunta dopo tre quarti d'ora, per far salire i sicari; e poi a recuperare la tanica di benzina, che sarebbe servita per bruciare armi e motocicletta.

Non si sarebbe dunque trattato di mera connivenza, ma di agevolazione dolosa dell'operato criminale altrui, che realizzerebbe a pieno titolo la fattispecie di concorso, anche in assenza di preventiva concertazione.

3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto alcuna diretta conoscenza dei fatti, tenuti riservati dai loro protagonisti.

Le sue dichiarazioni non varrebbero a scagionare l'imputato.

3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 110 cod. pen., insistendo sull'assunto per cui il concorso pieno facilitatore, rispetto all'omicidio, di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe escluso dal suo tardivo coinvolgimento nel piano criminoso.

4. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi primo e terzo di ricorso, tra loro connessi, perché inerenti la complessiva valutazione della prova dichiarativa, e pertanto congiuntamente esaminabili, sono infondati.

L'affermazione di penale responsabilità, secondo il costante orientamento di legittimità (tra le molte, Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270291- 01; Sez. 6, n. 1249 del 26/09/2013, dep. 2014, Ceroni, Rv. 258759-01; Sez. 2, n. 25795 del 19/06/2012, Bernardo, Rv. 25:3418-01), può basarsi su plurime dichiarazioni accusatorie, provenienti da soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., solo a patto che queste rivestano i caratteri di attendibilità, soggettiva credibilità, reciproca autonomia e adeguata convergenza individualizzante.

E' sotto quest'ultimo profilo che la sentenza impugnata ha individuato, rispetto a [OSCURATO:PERSONA], criticità insuperabili.

L'imputato, invero totalmente scagionato da uno degli esecutori materiali ([OSCURATO:PERSONA]), è attinto da ulteriori dichiarazioni (quelle del mandante, [OSCURATO:PERSONA], -e dell'altro esecutore, [OSCURATO:PERSONA]) che, pur provenendo entrambe da collaboratori di giustizia, divergono tra loro nella ricostruzione degli elementi salienti dell'ascritta partecipazione concorsuale.

Solo il narrato di [OSCURATO:PERSONA], nei termini sopra riferiti, è in grado di accreditarla senza remore; mentre [OSCURATO:PERSONA] esclude ogni ruolo del fratello nella fase successiva all'omicidio e ritaglia per lui, per il tempo antecedente, più o meno credibilmente, un ruolo meramente passivo, di persona coinvolta, suo malgrado, in accadimenti né accettati né prefigurati.

Anche a ritenere [OSCURATO:PERSONA] inattendibile, per le ragioni indicate dal ricorrente, e anche a prescindere dal non determinante contributo di [OSCURATO:PERSONA], le contraddizioni esistenti tra gli apporti dichiarativi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ben evidenziate dalla Corte distrettuale, impediscono loro di saldarsi in una prospettiva ricostruttiva affidabile, da cui trarre elementi di convincimento oltre ogni ragionevole dubbio.

A tale riguardo, non si rinviene nella sentenza impugnata alcuna violazione dei canoni valutativi della prova, ma al contrario un'accurata disamina dei punti di convergenza e di divergenza delle dichiarazioni rilevanti nel processo, ampiamente riflessa dalla motivazione, e una retta applicazione dei principi segnati dal menzionato art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., posto che il denunciato travisamento omissivo delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non è sorretto da prospettazione autosufficiente, mentre l'eventuale inferiore credibilità del racconto di [OSCURATO:PERSONA] nulla toglierebbe al rilievo della mancanza di un quadro adeguato di riscontro dell'unica fonte propriamente a carico dell'imputato, rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], insufficiente ai fini della condanna.

2. I motivi secondo e quarto di ricorso, tra loro parimenti connessi, e congiuntamente esaminabili, perché relativi ai profili di qualificazione giuridica della condotta, sono infondati essi stessi.

Come correttamente osservato dal Procuratore generale requirente, i cannoni ermeneutici di valutazione dell'apporto concorsuale, che segnano la differenza tra l'istituto di cui all'art. 110 cod. pen. e la mera connivenza, non sono stati violati dalla Corte distrettuale, perché l'esclusione nella specie della compartecipazione criminosa è legata, nel ragionamento giudiziale, non già alla negazione della valenza concorsuale delle condotte di mera agevolazione criminosa, ma al mancato raqgiungimento di una ragionevole certezza processuale sul fatto che l'imputato fosse pienamente consapevole della portata obiettivamente facilitatoria del suo contributo, in funzione dello specifico obiettivo delittuoso (e quindi, in particolare, che egli fosse pienamente consapevole dell'uso che si sarebbe fatto della sua automobile in vista dell'omicidio, e di quanto si sarebbe dovuto fare successivamente ad esso).

Il motivo apparentemente deduce l'erronea applicazione della legge penale, ma in buona sostanza torna a censurare la motivazione in fatto e l'apprezzamento della prova, esenti entrambi da illogicità manife

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della Corte di assise di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dei difensori dell'imputato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto dichiararsi inammissibile, o rigettarsi, il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Catanzaro, in totale riforma della decisione di primo grado, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dalle imputazioni di concorso nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e di ricettazione del motociclo e delle armi strumentali alla sua commissione. Franzoni era stato ucciso a [OSCURATO:PERSONA], il 21 agosto 2002, da esponenti del clan Giampà di [OSCURATO:PERSONA], su commissione del clan [OSCURATO:PERSONA]Barba, nell'ottica di uno scambio di favori criminali tra cosche di ‘ndrangheta. Mantella era accusato di aver assicurato sostegno logistico agli esecutori materiali, avendo fornito loro, nella fase propedeutica all'omicidio, i citati mezzi strumentali, e avendoli accompagnati con la propria automobile sul luogo di consumazione; nonché avendo collaborato, dopo l'uccisione, alla distruzione di armi e motociclo. 2. Secondo la Corte di assise di appello, la prova dichiarativa a carico dell'imputato, valutata secondo i criteri di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., sarebbe insufficiente e contraddittoria. [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, già capo della spedizione omicida, non avrebbe fornito alcun elemento certo a riprova della consapevole partecipazione ad essa del fratello, odierno imputato, lasciando intendere che Nazzareno vi fosse stato coinvolto solo all'ultimo istante e con ruolo passivo. [OSCURATO:PERSONA], Nazzareno non faceva parte di alcuna cosca. La mattina dell'omicidio sarebbe stato «messo in mezzo», giacché, non funzionando l'automobile originariamente destinata alla commissione del crimine, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero recati da Nazzareno e si sarebbero fatti accompagnare, senza che all'imputato fossero note le relative finalità, e in modo tale da rendere a lui impossibile, nel prosieguo dell'azione, «tirarsi indietro». Andrea aveva poi escluso ogni ruolo del fratello nell'incendio della motocicletta e delle armi. Le dichiarazioni di Andrea sarebbero state oscillanti nel tempo e internamente assai imprecise. Esse non sarebbero tali da far ritenere oltrepassato, rispetto a Nazzareno, il confine tra mera connivenza ed effettiva partecipazione concorsuale. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] mal si accorderebbero, su aspetti rilevanti, con quelle dei soggetti che avevano materialmente eseguito il crimine, Domenico e [OSCURATO:PERSONA] (il primo soltanto dei quali aveva beneficiato delle attenuanti della collaborazione); in questi aspetti rientrerebbero le caratteristiche dell'automobile, ossia il suo colore, e se essa fosse a tre o a cinque porte (particolare considerato importante dal giudice distrettuale, in rapporto al numero di persone plausibilmente presenti al suo interno). Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inoltre, sarebbero profondamente dissonanti tra di loro. A tacer d'altro, [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso la presenza di [OSCURATO:PERSONA], sia nella fase preparatoria che in quella esecutiva. [OSCURATO:PERSONA] aveva invece indicato Nazzareno come attivamente presente alle operazioni preparatorie e a quelle di distruzione delle tracce del delitto; in quest'ultima parte risultando peraltro il suo narrato, come già rimarcato, in palese contrasto con quello di [OSCURATO:PERSONA], che aveva diretto l'azione omicida e ne conosceva i dettagli tramite Scrugli e il congiunto Salvatore. I due Giampà, messi a confronto tra di loro, erano rimasti sulle rispettive posizioni. Infine, il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che, nel proprio ambiente, non era affatto certo che [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato alla realizzazione del progetto omicida. Per il giudice di secondo grado il quadro istruttorio, irrimediabilmente dissonante, non risulterebbe idoneo all'affermazione della penale responsabilità. 3. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, sulla base di quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] non rivestirebbe il ruolo di collaboratore di giustizia. Egli si sarebbe limitato a confessare la sua partecipazione ai delitti, coinvolgendo, oltre a se stesso, soltanto persone decedute o collaboratori veri e propri, e mai terze persone (quantunque definitivamente condannate, come [OSCURATO:PERSONA]). Il suo narrato conterrebbe molte imprecisioni. Non sarebbe, dunque, un dichiarante attendibile erga alios. Il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], ignorato dalla sentenza impugnata, avrebbe peraltro riferito di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA] del pieno coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella dinamica criminosa. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 110 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che il fratello aveva saputo sì all'ultimo minuto del piano delittuoso, ma ne aveva comunque preso conoscenza prima di imprestare l'automobile, a bordo della quale era anche salito. L'automobile, con lui a bordo, non sarebbe andata immediatamente sul luogo dell'omicidio, ma si sarebbe diretta alla stalla del padre dei Mantella, raggiunta dopo tre quarti d'ora, per far salire i sicari; e poi a recuperare la tanica di benzina, che sarebbe servita per bruciare armi e motocicletta. Non si sarebbe dunque trattato di mera connivenza, ma di agevolazione dolosa dell'operato criminale altrui, che realizzerebbe a pieno titolo la fattispecie di concorso, anche in assenza di preventiva concertazione. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto alcuna diretta conoscenza dei fatti, tenuti riservati dai loro protagonisti. Le sue dichiarazioni non varrebbero a scagionare l'imputato. 3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 110 cod. pen., insistendo sull'assunto per cui il concorso pieno facilitatore, rispetto all'omicidio, di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe escluso dal suo tardivo coinvolgimento nel piano criminoso. 4. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi primo e terzo di ricorso, tra loro connessi, perché inerenti la complessiva valutazione della prova dichiarativa, e pertanto congiuntamente esaminabili, sono infondati. L'affermazione di penale responsabilità, secondo il costante orientamento di legittimità (tra le molte, Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270291- 01; Sez. 6, n. 1249 del 26/09/2013, dep. 2014, Ceroni, Rv. 258759-01; Sez. 2, n. 25795 del 19/06/2012, Bernardo, Rv. 25:3418-01), può basarsi su plurime dichiarazioni accusatorie, provenienti da soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., solo a patto che queste rivestano i caratteri di attendibilità, soggettiva credibilità, reciproca autonomia e adeguata convergenza individualizzante. E' sotto quest'ultimo profilo che la sentenza impugnata ha individuato, rispetto a [OSCURATO:PERSONA], criticità insuperabili. L'imputato, invero totalmente scagionato da uno degli esecutori materiali ([OSCURATO:PERSONA]), è attinto da ulteriori dichiarazioni (quelle del mandante, [OSCURATO:PERSONA], -e dell'altro esecutore, [OSCURATO:PERSONA]) che, pur provenendo entrambe da collaboratori di giustizia, divergono tra loro nella ricostruzione degli elementi salienti dell'ascritta partecipazione concorsuale. Solo il narrato di [OSCURATO:PERSONA], nei termini sopra riferiti, è in grado di accreditarla senza remore; mentre [OSCURATO:PERSONA] esclude ogni ruolo del fratello nella fase successiva all'omicidio e ritaglia per lui, per il tempo antecedente, più o meno credibilmente, un ruolo meramente passivo, di persona coinvolta, suo malgrado, in accadimenti né accettati né prefigurati. Anche a ritenere [OSCURATO:PERSONA] inattendibile, per le ragioni indicate dal ricorrente, e anche a prescindere dal non determinante contributo di [OSCURATO:PERSONA], le contraddizioni esistenti tra gli apporti dichiarativi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ben evidenziate dalla Corte distrettuale, impediscono loro di saldarsi in una prospettiva ricostruttiva affidabile, da cui trarre elementi di convincimento oltre ogni ragionevole dubbio. A tale riguardo, non si rinviene nella sentenza impugnata alcuna violazione dei canoni valutativi della prova, ma al contrario un'accurata disamina dei punti di convergenza e di divergenza delle dichiarazioni rilevanti nel processo, ampiamente riflessa dalla motivazione, e una retta applicazione dei principi segnati dal menzionato art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., posto che il denunciato travisamento omissivo delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non è sorretto da prospettazione autosufficiente, mentre l'eventuale inferiore credibilità del racconto di [OSCURATO:PERSONA] nulla toglierebbe al rilievo della mancanza di un quadro adeguato di riscontro dell'unica fonte propriamente a carico dell'imputato, rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], insufficiente ai fini della condanna. 2. I motivi secondo e quarto di ricorso, tra loro parimenti connessi, e congiuntamente esaminabili, perché relativi ai profili di qualificazione giuridica della condotta, sono infondati essi stessi. Come correttamente osservato dal Procuratore generale requirente, i cannoni ermeneutici di valutazione dell'apporto concorsuale, che segnano la differenza tra l'istituto di cui all'art. 110 cod. pen. e la mera connivenza, non sono stati violati dalla Corte distrettuale, perché l'esclusione nella specie della compartecipazione criminosa è legata, nel ragionamento giudiziale, non già alla negazione della valenza concorsuale delle condotte di mera agevolazione criminosa, ma al mancato raqgiungimento di una ragionevole certezza processuale sul fatto che l'imputato fosse pienamente consapevole della portata obiettivamente facilitatoria del suo contributo, in funzione dello specifico obiettivo delittuoso (e quindi, in particolare, che egli fosse pienamente consapevole dell'uso che si sarebbe fatto della sua automobile in vista dell'omicidio, e di quanto si sarebbe dovuto fare successivamente ad esso). Il motivo apparentemente deduce l'erronea applicazione della legge penale, ma in buona sostanza torna a censurare la motivazione in fatto e l'apprezzamento della prova, esenti entrambi da illogicità manife
Sentenza Cassazione n. 13998/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris