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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03036/2024

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ciato la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso n. 3764/23proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat o ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dagli avvocatiMaurizio Hazan e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzoPEC del proprio difensore, difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale diGenova 27 giugno 2022 n. 1646 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che la società ricorrente ha assolto l’onere (imposto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c.) di depositare copia autentica del provvedimento impugnato depositando telematicamente una sentenza priva della stampigliatura (tra cui il c.d.

“glifo” e gli altri, indispensabili, dati autentici sulla data di pubblicazione), apposta in via automatica dal sistema Oggetto: assicurazione danni – sentenza priva di dati autentici – rimessione alla pubblica udienza informatico di gestione dei servizi di cancelleria, attestante la data di deposito ed il numero del provvedimento; in analoghe circostanze questa Corte ha, talvolta, ritenuto legittima la suddettamodalità di assolvimento dell’onere di deposito del provvedimento impugnato ( Ordinanza n. 29803 del 29/12/2020 ; Ordinanz e n n. 5771/23, 24885/23 e 28035 del 2023, tra le altre), mentre in altre occasioni l’ha ritenuta ragione di inammissibilità del ricorso (Ordinanze nn. 817, 823, 827, 841 e 865 del 2024, tra le altre); è pertanto opportuno che la suddetta questioneprocessuale, suscettibile di riproporsi in molti ricorsi e da qualificarsi di particolare rilevanza, sia discussa in pubblica udienza; p.q. m. rinvia la causa a nuovo ruolo, affinché sia discussa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione civile della Corte di cassazione, addì 14 dicembre 2023e, in esito a riconvocazione da remoto, addì 29 ge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso n. 3764/23proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat o ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dagli avvocatiMaurizio Hazan e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzoPEC del proprio difensore, difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale diGenova 27 giugno 2022 n. 1646 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che la società ricorrente ha assolto l’onere (imposto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c.) di depositare copia autentica del provvedimento impugnato depositando telematicamente una sentenza priva della stampigliatura (tra cui il c.d. “glifo” e gli altri, indispensabili, dati autentici sulla data di pubblicazione), apposta in via automatica dal sistema Oggetto: assicurazione danni – sentenza priva di dati autentici – rimessione alla pubblica udienza informatico di gestione dei servizi di cancelleria, attestante la data di deposito ed il numero del provvedimento; in analoghe circostanze questa Corte ha, talvolta, ritenuto legittima la suddettamodalità di assolvimento dell’onere di deposito del provvedimento impugnato ( Ordinanza n. 29803 del 29/12/2020 ; Ordinanz e n n. 5771/23, 24885/23 e 28035 del 2023, tra le altre), mentre in altre occasioni l’ha ritenuta ragione di inammissibilità del ricorso (Ordinanze nn. 817, 823, 827, 841 e 865 del 2024, tra le altre); è pertanto opportuno che la suddetta questioneprocessuale, suscettibile di riproporsi in molti ricorsi e da qualificarsi di particolare rilevanza, sia discussa in pubblica udienza; p.q. m. rinvia la causa a nuovo ruolo, affinché sia discussa in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione civile della Corte di cassazione, addì 14 dicembre 2023e, in esito a riconvocazione da remoto, addì 29 ge
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