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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33338/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];1 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Torino, ha riconosciuto all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. in ordine al reato di cui al capo 2) della rubrica, riducendo la pena irrogata, e ha confermato nel resto la penale responsabilità dello stesso in ordine al delitto di cui agli artt. 61, primo comma, n. 2 e 385 cod. pen., nonché al delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, primo comma, n. 2, cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della decisione adducendo l'omessa pronuncia di di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Invero, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara in P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];1 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Torino, ha riconosciuto all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. in ordine al reato di cui al capo 2) della rubrica, riducendo la pena irrogata, e ha confermato nel resto la penale responsabilità dello stesso in ordine al delitto di cui agli artt. 61, primo comma, n. 2 e 385 cod. pen., nonché al delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, primo comma, n. 2, cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della decisione adducendo l'omessa pronuncia di di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Invero, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara in P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 33338/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris