CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16457/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-3 del provvedimento impugnato, ritenendo ostative all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi e l'ampiezza dell'arco temporale oggetto di vaglio, rispetto alle quali non assumeva un rilievo unificante la condanna riportata per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal Giudice dell'esecuzione milanese, che aveva omesso di considerare la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., pronunciata dalla Corte di assise di appello di Milano il 20/02/2006, per la sua affiliazione alla cosca Magnone, la cui portata unificante derivava dalla natura permanente di tale condotta illecita. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, più che individuare singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione di merito delle circostanze di fatto che già erano state correttamente vagliate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. L'ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato le condotte illecite presupposte, escludendo che i vari reati si connotassero per l'unitarietà del programma sottostante, che non deve essere confusa con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, resa evidente, nel caso di specie, dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si concretizzavano i comportamenti illeciti di Guida, commessi in un lungo arco temporale, compreso tra il 1980 e il 2015. Si consideri, in proposito, che le ipotesi di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa, tenuto conto dell'eterogeneità delle condotte illecite presupposte, commesse in circostanze di tempo, di luogo e di persona differenti, rispetto alle quali priva di rilievo unificante appare la condanna riportata da [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., pronunciata dalla Corte di assise di appello di Milano il 20/02/2006, per la sua affiliazione alla cosca Magnone. D'altra parte, identificare l'unicità del disegno criminoso solo con la propensione del condannato ad agire come esponente del sodalizio 'ndranghetistico nel quale gravitava, porterebbe a ricondurre irragionevolmente tutte le condotte illecite del ricorrente alla sfera di operatività della stessa consorteria, senza il compimento di alcuna verifica sulla genesi dei comportamenti considerati. Né potrebbe essere diversamente, atteso che la verifica di tali condotte delittuose non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi o di mere congetture, essendo necessario acquisire la prova che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo invocato siano stati concepiti nell'ambito di un programma unitario. Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01). Senza considerare, per altro verso, che, nel caso in cui l'applicazione del vincolo della continuazione venga invocato in sede esecutiva con riferimento a una pluralità di reati, collegati a un'associazione per delinquere di stampo mafioso, analogamente a quanto prospettato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], occorre tenere conto del fatto che non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato e all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari delitti, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso l'appartenenza del soggetto a una specifica consorteria criminale (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569-01).3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa d