CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46639/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9T n. 24172/23 Diop OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, relativo all'asserto vizio di motivazione in materia di responsabilità e di mancato riconoscimento della causa di punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulato in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura, come del resto era l'atto di appello, in merito al quale la Corte territoriale aveva rimarcato la genericità delle doglianze ; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2