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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 19269/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41101/2022 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata dai predetti in primo grado in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di furti e a sessanta episodi di furto aggravato; al solo [OSCURATO:PERSONA], venivano addebitati anche sedici episodi di evasione dalla detenzione domiciliare, nonché una ricettazione e una simulazione di reato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denunzia la falsa applicazione dell'art.416 cod. pen., oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura diffusamente vagliati e disattesi dal giudice del provvedimento impugnato (si vedano pagg. da 9 a 12), risulta costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; invero, il motivo mira a demolire la ricostruzione - a ben guardare lineare, coerente ed esauriente - della struttura organizzativa del sodalizio criminale, di cui in sentenza vengono elencati, tra gli altri, gli elementi sintomatici della disponibilità di una base (il campo nomadi di [OSCURATO:PERSONA] a Modena) e di veicoli per realizzare i furti, nonché della sistematica ripartizione dei proventi, altrettanto sistematicamente raccolti mediante l'immediata vendita sul mercato nero delle refurtive; Chiarito che l'inammissibilità dei ricorsi rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela dei reati in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 aprile 2023 Il consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41101/2022 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata dai predetti in primo grado in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di furti e a sessanta episodi di furto aggravato; al solo [OSCURATO:PERSONA], venivano addebitati anche sedici episodi di evasione dalla detenzione domiciliare, nonché una ricettazione e una simulazione di reato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denunzia la falsa applicazione dell'art.416 cod. pen., oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura diffusamente vagliati e disattesi dal giudice del provvedimento impugnato (si vedano pagg. da 9 a 12), risulta costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; invero, il motivo mira a demolire la ricostruzione - a ben guardare lineare, coerente ed esauriente - della struttura organizzativa del sodalizio criminale, di cui in sentenza vengono elencati, tra gli altri, gli elementi sintomatici della disponibilità di una base (il campo nomadi di [OSCURATO:PERSONA] a Modena) e di veicoli per realizzare i furti, nonché della sistematica ripartizione dei proventi, altrettanto sistematicamente raccolti mediante l'immediata vendita sul mercato nero delle refurtive; Chiarito che l'inammissibilità dei ricorsi rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela dei reati in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2023 Il consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 19269/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris