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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 15011/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 ERMAL nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato le istanze di affidamento in prova e di semilibertà, dichiarando inammissibile quella di detenzione domiciliare, presentate da [OSCURATO:PERSONA], soggetto detenuto in espiazione della pena inflittagli dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Forli del 24/01/2023, passata in giudicato il 26/05/2023 e con fine pena attualmente fissato al 14/05/2027.

2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

Con il primo motivo, si deduce il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, poiché il Tribunale ha rigettato la richiesta di ammissione all'affidamento in prova sulla base di un giudizio complessivamente superficiale e che, peraltro, non trova riscontro e supporto in atti.

Con il secondo motivo si osserva, quanto alla dichiarazione di inammissibilità della detenzione domiciliare, che la modifica della legge 24 novembre 1981, n. 689 ha previsto che il limite di pena per la detenzione domiciliare, applicata a titolo di pena sostitutiva, sia pari a quattro anni, così indicando nella finalità rieducativa il criterio che deve orientare l'operato del giudice.

La difesa ha poi presentato motivi aggiunti.

3. Vengono anzitutto articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, in via non manifestamente illogica o contraddittoria e in conformità al canone di gradualità che connota l'intero ordinamento penitenziario (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016).

Invero, il giudice a quo, nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato che la elevata gravità e la recente collocazione temporale dei reati commessi, la consistente pena da espiare e la non accettazione della versione dei fatti riconosciuta in sentenza, sono fattori che impongono cautela nella concessione dei benefici, di talché, a tal fine, risulta necessario condurre ulteriori approfondimenti, nonché effettuare un percorso mirato per soggetti maltrattanti, allo scopo di valutare se avviare un percorso all'esterno con misure via via più liberatorie.

Per di più, il Tribunale ha sottolineato l'assenza di un idoneo domicilio, posto che quello dove il condannato dovrebbe eseguire la misura non ammette, oltre che la sub-locazione, il comodato anche parziale e temporaneo a terze persone (profilo, contestato nel ricorso, che risulta dal contratto di locazione allegato).

4. Vi è poi una censura che - prima ancora che generica - risulta priva di consistenza, non essendo neppure delineato un profilo di censura. [OSCURATO:PERSONA] reputa comunque opportuno evidenziare che non risulta irragionevole la diversità del limite di pena previsto per la "detenzione domiciliare generica" e per la "detenzione domiciliare sostitutiva", trattandosi di istituti che si situano in ambiti ordinamentali diversi (Sez. 1, n. 3333 del 9/11/2023, dep. 2024, Zanni, non mass.).

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 7 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 ERMAL nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato le istanze di affidamento in prova e di semilibertà, dichiarando inammissibile quella di detenzione domiciliare, presentate da [OSCURATO:PERSONA], soggetto detenuto in espiazione della pena inflittagli dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Forli del 24/01/2023, passata in giudicato il 26/05/2023 e con fine pena attualmente fissato al 14/05/2027. 2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. Con il primo motivo, si deduce il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, poiché il Tribunale ha rigettato la richiesta di ammissione all'affidamento in prova sulla base di un giudizio complessivamente superficiale e che, peraltro, non trova riscontro e supporto in atti. Con il secondo motivo si osserva, quanto alla dichiarazione di inammissibilità della detenzione domiciliare, che la modifica della legge 24 novembre 1981, n. 689 ha previsto che il limite di pena per la detenzione domiciliare, applicata a titolo di pena sostitutiva, sia pari a quattro anni, così indicando nella finalità rieducativa il criterio che deve orientare l'operato del giudice. La difesa ha poi presentato motivi aggiunti. 3. Vengono anzitutto articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, in via non manifestamente illogica o contraddittoria e in conformità al canone di gradualità che connota l'intero ordinamento penitenziario (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016). Invero, il giudice a quo, nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato che la elevata gravità e la recente collocazione temporale dei reati commessi, la consistente pena da espiare e la non accettazione della versione dei fatti riconosciuta in sentenza, sono fattori che impongono cautela nella concessione dei benefici, di talché, a tal fine, risulta necessario condurre ulteriori approfondimenti, nonché effettuare un percorso mirato per soggetti maltrattanti, allo scopo di valutare se avviare un percorso all'esterno con misure via via più liberatorie. Per di più, il Tribunale ha sottolineato l'assenza di un idoneo domicilio, posto che quello dove il condannato dovrebbe eseguire la misura non ammette, oltre che la sub-locazione, il comodato anche parziale e temporaneo a terze persone (profilo, contestato nel ricorso, che risulta dal contratto di locazione allegato). 4. Vi è poi una censura che - prima ancora che generica - risulta priva di consistenza, non essendo neppure delineato un profilo di censura. [OSCURATO:PERSONA] reputa comunque opportuno evidenziare che non risulta irragionevole la diversità del limite di pena previsto per la "detenzione domiciliare generica" e per la "detenzione domiciliare sostitutiva", trattandosi di istituti che si situano in ambiti ordinamentali diversi (Sez. 1, n. 3333 del 9/11/2023, dep. 2024, Zanni, non mass.). 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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