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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2022

Cassazione n. 08565/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Il ricorrente propone censure aspecifiche e di puro fatto, non correlate alla trama motivazionale della sentenza impugnata che ha accertato in modo non censurabile sia la destinazione illecita delle sostanze detenute, non limitandosi al mero dato ponderale, ma utilizzando altri convergenti e significativi elementi indiziari; sia la non lievità del fatto, basandosi anche stavolta non soltanto sul dato ponderale, ma valorizzando le circostanze e le modalità del fatto, sia la circostanza che la detenzione di due tipi di sostanza diverse non possa essere ricondotto ad un unico fatto di reato, bensì a due, unificati dal vincolo della continuazione (pag.7).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]. re ,ii, e tensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Il ricorrente propone censure aspecifiche e di puro fatto, non correlate alla trama motivazionale della sentenza impugnata che ha accertato in modo non censurabile sia la destinazione illecita delle sostanze detenute, non limitandosi al mero dato ponderale, ma utilizzando altri convergenti e significativi elementi indiziari; sia la non lievità del fatto, basandosi anche stavolta non soltanto sul dato ponderale, ma valorizzando le circostanze e le modalità del fatto, sia la circostanza che la detenzione di due tipi di sostanza diverse non possa essere ricondotto ad un unico fatto di reato, bensì a due, unificati dal vincolo della continuazione (pag.7). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]. re ,ii, e tensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 08565/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris