CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 25626/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Perugia, con sentenza in data 31 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Perugia, in data 22 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nella prova di penale responsabilità dell'imputato, risulta del tutto generico, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che in particolare a pagina 5 ha ampiamente evidenziato come l'invocata ricognizione personale non fosse necessaria in ragione della sicura riconducibilità del fatto al prevenuto, essendo stato accertato che la foto apposta sul documento d'identità utilizzato per la truffa rappresentasse il Banchetti, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva, oltre all'evidente genericità, è manifestamente infondato, in quanto a pagina 6 la corte di appello ha sconfessato le deduzioni difensive, peraltro formulate in termini aspecifici, sottolineando l'assenza di elementi idonei a fondare l'accoglimento delle richieste; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]