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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2021

Cassazione n. 38905/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; • udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'Il dicembre 2019 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato quella con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], I'l dicembre -2017, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di lesioni personali aggravate, detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo e lo ha condannato alla pena di sei anni di reclusione e 500 euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali e di quelle di sofferta custodia, e gli ha applicato le sanzioni accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e di quella legale per la durata della pena.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato su quattro motivi, con il primo dei quali lamenta violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena.

Con il secondo motivo, eccepisce vizio di motivazione per avere la Corte di appello disatteso i motivi di impugnazione in punto di responsabilità sulla scorta di un apparato argomentativo meramente apparente.

Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che egli avrebbe meritato per il positivo atteggiamento processuale, l'unicità del colpo esploso all'indirizzo della vittima e la modestia delle lesioni da quest'ultima patite.

Con il quarto ed ultimo motivo, lamenta, ancora, violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici di merito applicato l'aumento per la recidiva specifica in ragione di un precedente assai lontano nel tempo, sì da escludere che la più recente manifestazione criminosa sia effettivo sintomo di più intensa pericolosità e maggiore riprovevolezza.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta del 13 marzo 2021, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, con esclusivo riferimento alla commisurazione della pena, che i giudici di merito hanno operato senza tener conto del limite stabilito dall'art. 99, sesto comma, cod. pen., in forza del quale «In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo».Preliminarmente, va chiarito come prive di pregio siano le doglianze articolate dal ricorrente con il primo motivo, ove si sostiene che i giudici di merito avrebbero fissato la pena detentiva in sei anni di reclusione senza indicare gli aumenti per la continuazione e la recidiva, che avrebbero dovuto, comunque, essere contenuti nella misura di un terzo.

Il Tribunale, la cui decisione è stata confermata dalla Corte di appello, ha, invero, applicato, per il più grave reato di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, la sanzione di tre anni di reclusione e 4.000 euro di multa, sulla quale ha poi calcolato gli aumenti, oltre che per la recidiva, per la continuazione in misura inferiore al limite massimo di legge, che è del triplo complessivo (e non di un terzo) rispetto alla pena base.

La determinazione del trattamento sanzionatorio è, piuttosto, viziata nella quantificazione dell'aumento per la recidiva specifica che, operato nella misura della metà ai sensi dell'art. 99, secondo comma, cod. pen., confligge con il sopra richiamato disposto del successivo sesto comma.

Dal certificato del casellario giudiziale si evince, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] vanta tre precedenti condanne per delitto (non potendosi, ai fini considerati, tenere conto di quelle per reati contravvenzionali, secondo quanto chiarito, tra le altre, da Sez. 2, n. 30437 del 16/06/2016, Cutrì, Rv. 267416), con le quali gli sono state irrogate pene per complessivi quattro mesi e ventuno giorni di reclusione.

Si è, quindi, al cospetto di una sanzione che, per come in concreto determinata attraverso i vari passaggi intermedi, fuoriesce dall'ambito dello schema legale e viola il principio di legalità della pena (sul punto, cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 20275 del 07/05/2013, M., Rv. 257010), ovvero di un vizio che dovrebbe essere rilevato d'ufficio nel giudizio di cassazione anche qualora il ricorso fosse proposto per motivi non consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen., in quanto idoneo, a differenza del ricorso tardivo, ad instaurare un valido rapporto processuale (in questo senso, cfr. Sez. 5, n. 13787 del 30/01/2020, Ottoni, Rv. 279201; Sez. 4, n. 17221 del 02/04/2019, Iacovelli, Rv. 275714; Sez. 5, n. 46122 del 13/06/2014, Oguekemma, Rv. 262108).

Ne consegue l'annullamento, limitatamente a questo profilo, della sentenza impugnata, senza necessità di rinvio, potendosi già in questa sede rideterminare la sanzione nei termini, compatibili con il quadro normativo, di quattro anni, dieci mesi e ventuno giorni di reclusione e 5.500 euro di multa (pena base per il reato di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo: tre anni di reclusione e 4.000 euro di multa, aumentata per la recidiva specifica a tre anni, quattro mesi e ventuno giorni di reclusione e 4.000 euro di multa, aumentata per la' continuazione con gli altri reati nella misura complessiva di un anno e sei mesi di reclusione e 1.500 euro di multa).

2. I residui motivi di ricorso sono inammissibili perché manifestamente infondati o non consentiti.

3. Il secondo motivo, con il uale si contesta l'apparenza della motivazione della sentenza di secondo n merito alla fondatezza dell'impostazione accusatoria, attiene a questione non sollevata con i motivi di appello, che erano stati circoscritti agli elementi accessori del reato (la recidiva, le circostanze attenuanti generiche, la provocazione) ed alla lieve entità delle condotte in materia di armi.

Pertinente si palesa, dunque, il richiamo al pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui «Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato. efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).

4. Il terzo motivo di ricorso verte sulla congruità della motivazione adottata dai giudici di merito per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che l'imputato, si sostiene, avrebbe meritato in ragione dell'atteggiamento collaborativo tenuto nel procedimento, espressivo di resipiscenza, dell'unicità del colpo esploso e della ridotta portata delle lesioni arrecate alla vittima.

Così facendo, invoca, a dispetto di quanto affermato, una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dall'ipotizzato travisamento della prova.

Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che la Corte di appello ha ritenuto di non poter accedere alla richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio in ragione del contegno serbato da [OSCURATO:PERSONA] il quale, lungi dall'offrire sincera ed utile cooperazione, si è trincerato dietro dichiarazioni inverosimili ed ha ammesso solo ciò che le indagini avevano compiutamente disvelato.

Un iter argomentativo, quello sviluppato dalla Corte di appello, che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ancora una volta ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali.

5. La decisione impugnata appare, ugualmente, incensurabile nella parte dedicata al rigetto del motivo di appello relativo alla recidiva, riproposto con il quarto ed ultimo motivo di ricorso, che, scrivono i giudici calabresi, è stata correttamente applicata in ragione dei trascorsi penali di [OSCURATO:PERSONA], condannato, ad onta di quanto da lui infondatamente eccepito, per delitti commessi nel 1999, nel 2001 e nel 2008, sintomatici di una propensione alla violenza fisica e morale che, in uno alle allarmanti modalità del fatto in contestazione, attestano il persistente ed accresciuto vigore della sua capacità a delinquere.

Risulta, in tal modo, soddisfatto l'onere motivazionale richiesto, al riguardo, dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «L'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo» (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039; Sez. 6, n. 42363 del 25/09/2009, Dommarco, Rv. 244855).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento apportato per la recidiva, che determina in mesi quattro giorni ventuno di reclusione, così rideterminando la pena complessiva inflitta in anni quattro mesi dieci giorni ventuno di reclusione ed euro 5.500 di multa, nonché relativamente alla pena accessoria dell'interdizione legale,, che esclude, e alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, che sostituisce con la corrispondente interdizione per la durata di anni ci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; • udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il dicembre 2019 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato quella con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], I'l dicembre -2017, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di lesioni personali aggravate, detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo e lo ha condannato alla pena di sei anni di reclusione e 500 euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali e di quelle di sofferta custodia, e gli ha applicato le sanzioni accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e di quella legale per la durata della pena. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato su quattro motivi, con il primo dei quali lamenta violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena. Con il secondo motivo, eccepisce vizio di motivazione per avere la Corte di appello disatteso i motivi di impugnazione in punto di responsabilità sulla scorta di un apparato argomentativo meramente apparente. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che egli avrebbe meritato per il positivo atteggiamento processuale, l'unicità del colpo esploso all'indirizzo della vittima e la modestia delle lesioni da quest'ultima patite. Con il quarto ed ultimo motivo, lamenta, ancora, violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici di merito applicato l'aumento per la recidiva specifica in ragione di un precedente assai lontano nel tempo, sì da escludere che la più recente manifestazione criminosa sia effettivo sintomo di più intensa pericolosità e maggiore riprovevolezza. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta del 13 marzo 2021, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, con esclusivo riferimento alla commisurazione della pena, che i giudici di merito hanno operato senza tener conto del limite stabilito dall'art. 99, sesto comma, cod. pen., in forza del quale «In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo».Preliminarmente, va chiarito come prive di pregio siano le doglianze articolate dal ricorrente con il primo motivo, ove si sostiene che i giudici di merito avrebbero fissato la pena detentiva in sei anni di reclusione senza indicare gli aumenti per la continuazione e la recidiva, che avrebbero dovuto, comunque, essere contenuti nella misura di un terzo. Il Tribunale, la cui decisione è stata confermata dalla Corte di appello, ha, invero, applicato, per il più grave reato di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, la sanzione di tre anni di reclusione e 4.000 euro di multa, sulla quale ha poi calcolato gli aumenti, oltre che per la recidiva, per la continuazione in misura inferiore al limite massimo di legge, che è del triplo complessivo (e non di un terzo) rispetto alla pena base. La determinazione del trattamento sanzionatorio è, piuttosto, viziata nella quantificazione dell'aumento per la recidiva specifica che, operato nella misura della metà ai sensi dell'art. 99, secondo comma, cod. pen., confligge con il sopra richiamato disposto del successivo sesto comma. Dal certificato del casellario giudiziale si evince, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] vanta tre precedenti condanne per delitto (non potendosi, ai fini considerati, tenere conto di quelle per reati contravvenzionali, secondo quanto chiarito, tra le altre, da Sez. 2, n. 30437 del 16/06/2016, Cutrì, Rv. 267416), con le quali gli sono state irrogate pene per complessivi quattro mesi e ventuno giorni di reclusione. Si è, quindi, al cospetto di una sanzione che, per come in concreto determinata attraverso i vari passaggi intermedi, fuoriesce dall'ambito dello schema legale e viola il principio di legalità della pena (sul punto, cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 20275 del 07/05/2013, M., Rv. 257010), ovvero di un vizio che dovrebbe essere rilevato d'ufficio nel giudizio di cassazione anche qualora il ricorso fosse proposto per motivi non consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen., in quanto idoneo, a differenza del ricorso tardivo, ad instaurare un valido rapporto processuale (in questo senso, cfr. Sez. 5, n. 13787 del 30/01/2020, Ottoni, Rv. 279201; Sez. 4, n. 17221 del 02/04/2019, Iacovelli, Rv. 275714; Sez. 5, n. 46122 del 13/06/2014, Oguekemma, Rv. 262108). Ne consegue l'annullamento, limitatamente a questo profilo, della sentenza impugnata, senza necessità di rinvio, potendosi già in questa sede rideterminare la sanzione nei termini, compatibili con il quadro normativo, di quattro anni, dieci mesi e ventuno giorni di reclusione e 5.500 euro di multa (pena base per il reato di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo: tre anni di reclusione e 4.000 euro di multa, aumentata per la recidiva specifica a tre anni, quattro mesi e ventuno giorni di reclusione e 4.000 euro di multa, aumentata per la' continuazione con gli altri reati nella misura complessiva di un anno e sei mesi di reclusione e 1.500 euro di multa). 2. I residui motivi di ricorso sono inammissibili perché manifestamente infondati o non consentiti. 3. Il secondo motivo, con il uale si contesta l'apparenza della motivazione della sentenza di secondo n merito alla fondatezza dell'impostazione accusatoria, attiene a questione non sollevata con i motivi di appello, che erano stati circoscritti agli elementi accessori del reato (la recidiva, le circostanze attenuanti generiche, la provocazione) ed alla lieve entità delle condotte in materia di armi. Pertinente si palesa, dunque, il richiamo al pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui «Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato. efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). 4. Il terzo motivo di ricorso verte sulla congruità della motivazione adottata dai giudici di merito per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che l'imputato, si sostiene, avrebbe meritato in ragione dell'atteggiamento collaborativo tenuto nel procedimento, espressivo di resipiscenza, dell'unicità del colpo esploso e della ridotta portata delle lesioni arrecate alla vittima. Così facendo, invoca, a dispetto di quanto affermato, una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dall'ipotizzato travisamento della prova. Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che la Corte di appello ha ritenuto di non poter accedere alla richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio in ragione del contegno serbato da [OSCURATO:PERSONA] il quale, lungi dall'offrire sincera ed utile cooperazione, si è trincerato dietro dichiarazioni inverosimili ed ha ammesso solo ciò che le indagini avevano compiutamente disvelato. Un iter argomentativo, quello sviluppato dalla Corte di appello, che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ancora una volta ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali. 5. La decisione impugnata appare, ugualmente, incensurabile nella parte dedicata al rigetto del motivo di appello relativo alla recidiva, riproposto con il quarto ed ultimo motivo di ricorso, che, scrivono i giudici calabresi, è stata correttamente applicata in ragione dei trascorsi penali di [OSCURATO:PERSONA], condannato, ad onta di quanto da lui infondatamente eccepito, per delitti commessi nel 1999, nel 2001 e nel 2008, sintomatici di una propensione alla violenza fisica e morale che, in uno alle allarmanti modalità del fatto in contestazione, attestano il persistente ed accresciuto vigore della sua capacità a delinquere. Risulta, in tal modo, soddisfatto l'onere motivazionale richiesto, al riguardo, dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «L'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo» (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039; Sez. 6, n. 42363 del 25/09/2009, Dommarco, Rv. 244855). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento apportato per la recidiva, che determina in mesi quattro giorni ventuno di reclusione, così rideterminando la pena complessiva inflitta in anni quattro mesi dieci giorni ventuno di reclusione ed euro 5.500 di multa, nonché relativamente alla pena accessoria dell'interdizione legale,, che esclude, e alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, che sostituisce con la corrispondente interdizione per la durata di anni ci
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