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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024

Cassazione n. 38589/2024

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la segente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Marco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del GUP del Tribunale di Torino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17 codice strada con la recidiva nel biennio (in Torino il 3/3/2022); ritenuto che le censure prospettano deduzioni del tutto generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle stesse, senza che sia stato neppure operato il necessario, preventivo confronto con le giustificazioni fornite dal giudice dell'appello (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] AL -,e tQ IN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la segente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Marco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del GUP del Tribunale di Torino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17 codice strada con la recidiva nel biennio (in Torino il 3/3/2022); ritenuto che le censure prospettano deduzioni del tutto generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle stesse, senza che sia stato neppure operato il necessario, preventivo confronto con le giustificazioni fornite dal giudice dell'appello (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] AL -,e tQ IN
Sentenza Cassazione n. 38589/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris