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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 24329/2023

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13302/2014R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Polonia n. 7, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al controricorso –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 216/03/13, depositata il 13 dicembre 2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 maggio 2023 , tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Definizione agevolata -Estinzione.Cons. est.

G.M.

Nonno 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA].

Viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

Uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 216/03/13 del 13 / 12 /201 3 , la Commissione tributaria regionale dell’Umbria (di seguito CTR) ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 03/04/11 della Commissione tributaria provinciale di Perugia (di seguito CTP) , che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento con il quale erano stati contestati maggiori ricavi;

2. avverso la menzionata sentenza, l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. J oseph [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso e depositava memoria exart. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. va pregiudizialmente evidenziato che il controricorrente ha dedotto di avere definito la presente controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, effettuando il pagamento di quindici delle venti rate previste;

1.1. AE, con istanza depositata il 19/05/2023, ha altresì chiesto l’estinzione del giudizio;Cons. est.

G.M.

Nonno

2. va , dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13302/2014R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Polonia n. 7, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al controricorso –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 216/03/13, depositata il 13 dicembre 2013. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 maggio 2023 , tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Definizione agevolata -Estinzione.Cons. est. G.M. Nonno 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l’estinzione del giudizio. Uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 216/03/13 del 13 / 12 /201 3 , la Commissione tributaria regionale dell’Umbria (di seguito CTR) ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 03/04/11 della Commissione tributaria provinciale di Perugia (di seguito CTP) , che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento con il quale erano stati contestati maggiori ricavi; 2. avverso la menzionata sentenza, l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; 3. J oseph [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso e depositava memoria exart. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente evidenziato che il controricorrente ha dedotto di avere definito la presente controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, effettuando il pagamento di quindici delle venti rate previste; 1.1. AE, con istanza depositata il 19/05/2023, ha altresì chiesto l’estinzione del giudizio;Cons. est. G.M. Nonno 2. va , dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del co
Sentenza Cassazione n. 24329/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris